masterone ha scritto:
Lo sviluppo del settore mobile, e la remunerazione dagli investimenti delle telco, dipendono essenzialmente dall’attuazione dalle leggi varate dal governo. Leggi (decreto Omnibus e Legge di Stabilità), ai limiti del lecito, che imporranno (teoricamente) entro il dicembre 2012 l’esproprio (anche con la forza) delle frequenze alle emittenti regionali, che di contro pretendono indennizzi adeguati al sacrificio, minacciano di bloccare la confisca dei canali, e hanno già cominciato a battagliare con ricorsi in tutte le sedi di giudizio per evitare il tracollo.
Questa parte dell'articolo è completamente fuorviante e piena di grossolani errori giuridici.
Non ci sarà alcun "esproprio" né alcuna "confisca", visto che le frequenze sono di proprietà dello Stato e tutti gli operatori TV sanno che le
concessioni date in fase di switch off sono
provvisorie.
C'è scritto fino alla nausea in tutti i provvedimenti di assegnazione AGCOM.
Quindi l'indennizzo che riceveranno gli
editori non sarà il corrispettivo di un esproprio, ma l'indennizzo per l'eventuale cessazione o diminuzione dell'attività economica svolta su una determinata frequenza.
E' proprio per questo che si stilano le graduatorie regionali dando particolare peso ai criteri economici.
E' bene stare attenti a questa distinzione tra proprietà e concessione, perché è alla base anche dei diritti di chi utilizza una frequenza.
Infatti, il concessionario, una volta venuta meno la concessione, non ha più diritti su una
specifica frequenza e finisce con l'occuparla
abusivamente.
Potrebbero sussistere invece, nel caso la revoca fosse illecita, i diritti al risarcimento del danno (di cui si fa carico preventivamente l'indennizzo) e l'interesse ad avere una
qualsiasi frequenza per continuare la propria attività economica.
Come già ricordato più volte, i consorzi obbligatori sono espressamente previsti dal Codice Civile:
Art. 2616 Costituzione
Con provvedimento dell'autorità governativa (sentite le corporazioni interessate), può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente (att. 111).
Quindi l'illegittimità di un tale intervento sarebbe davvero difficile da dimostrare.
Conseguenza: è meglio che gli editori locali di TV di piccole dimensioni si rassegnino.
