dadeboom
Digital-Forum Master
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Si' si applica anche ai professionisti oltre che i privati. La legge 40/2007 (decreto bersani convertito) nel titolo parla espressamente di consumatori facendo supporre inizalmente che si riferisse solo ai privati e non pure ai partita iva. Invece poi e' intervenuta' l'autotita' garante per le comunicazione a fugare ogni dubbio stabilendo con delle linee guida che per consumatori debbano intendersi entrambe le categorie e cio' perche sia i consumatori che le partite iva rispetto alle societa' di servizi di telefonia e pay tv hanno un "potere contrattuale" molto limitato dovendo stipulare con queste societa' contratti di adesione ovvero quei contratti in cui le clausole sono predisposte dalla parte contrattuale forte e noi consumatori e professionisti siamo obbligati ad accettarle in toto. Anzi devono confluire nella nozione di "consumatori" anche le piccole imprese. In pratica solo se il contratto con un operatore di telefonia o pay tv l'avesse stipultato una grande impresa allora sarebbe stata obbligata a rispettare la scadenza contrattuale senza poter recedere prima.
Quindi anche nel tuo caso e' valida la possibilita' di recedere anticipatamente. Purtroppo le societa' ne approfittano confidando nel fatto che i titolari di partita iva pensino che loro non rientrino nella categoria consumatori, oltre nell'interpretare a "modo loro" la legge 40/2007.
http://www.agcom.it/Default.aspx?message=viewdocument&DocID=2448
Il problema è che sui contratti business devi andare di braccio di ferro (e molte volte le aziende sono già incasinate e piene di problemi di loro..) ci sono passato anche io..
Non capisco comunque perchè in Italia (pensa che avevo scritto pure a Bersani sul punto) certe leggi devono essere "interpretative" bastava specificarlo chiaramente ed evitavamo tutti i soprusi,perchè sui contratti business non ho ancora trovato UNA società che accolga senza far storie la disdetta con la Bersani.