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Cani: Ordinanza Sirchia Scaduta, Attesa Per Quella Di Storace(uscita)

ERCOLINO

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L’Ordinanza per la tutela dall’aggressività dei cani che il Ministro della Salute Francesco Storace si appresta a mandare in Gazzetta Ufficiale non dovrebbe essere molto diversa da quella del suo predecessore. La seconda ordinanza–Sirchia (Tutela della incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 213 del 10-09-2004) aveva un anno di validità ed è quindi scaduta. L’ufficio legislativo del Ministero della Salute ha già predisposto il nuovo provvedimento, per il quale si attende il via libera della Corte dei Conti. A giugno il Consiglio Superiore di Sanità era stato chiamato ad esprimere nuove considerazioni sull’aggressività canina. Il relatore della IV sezione, il prof Stefano Cinotti- dopo aver nuovamente richiesto un parere di merito a FNOVI, ANMVI e SCIVAC- ha riproposto il parere formulato nel 2003: il CSS ha confermato di non potere identificare scientificamente razze potenzialmente pericolose, ma che alcune razze, proprio per la loro recente o incompleta addomesticazione e la loro storia evolutiva e selettiva si configurano a rischio di gestione e/o inadatte alla vita in ambiente urbano. A riaprire la discussione era stata la Società amatori mastino napoletano che aveva presentato ricorso contro l’ordinanza- Sirchia per l’inserimento nell’elenco delle razze canine (e loro incroci) a rischio di maggiore aggressività. Secondo la Società, l’inserimento del mastino napoletano oltre a non avere fondamento scientifico va contro la tradizione della razza e trascura l’impegno al miglioramento genetico del mastino napoletano. Pur tenendo conto che non mancano segnalazioni di aggressione da parte di mastini napoletani, la sezione IV del Consiglio Superiore di Sanità, ha valutato positivamente il ricorso confermando le riserve formulate nel 2003.

Questa era l'ordinanza Sirchia

http://www.schnauzerclub.com/notiziasirchia.html
 
ECCO LA NUOVA ORDINANZA STORACE SU AGGRESSIVITA' DEI CANI

Sarà valida fino al 3 dicembre 2006.

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 ottobre 2005
Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani. (GU n. 281 del 2-12-2005)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della
emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;
Ordina:

Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui
all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di
cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito
all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto
previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento
di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si
trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei
locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.
1, comma 1, 1ettera b):
a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a
misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per
i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater,
544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2
della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per
infermita'.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo non si
applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le
scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di
responsabilita' civile per danni causati dal proprio cane contro
terzi.

Art. 4.
1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane
nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza
debbono interessare le autorita' veterinarie competenti del
territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali
idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.
2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle
Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 3 ottobre 2005
Il Ministro: Storace

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 318

Allegato
Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore
aggressivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della presente
ordinanza;
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pitt bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.



Fonte
 
ORDINANZA SIRCHIA, LO STATO POTEVA...
Il Ministro della Salute può emettere Ordinanze per "ordine pubblico e sicurezza" in quanto materia esclusiva dello Stato. Diverso sarebbe stato se l'interesse fosse stato "solo" quello della tutela della salute, in quanto materia concorrente Stato-Regioni/Province Autonome.
Con la sentenza 222 depositata ieri, la Corte Costituzionale - redattore Giuseppe Tesauro - ha messo la parola fine alla querelle sulla prima Ordinanza Sirchia del 2003 sui cani potenzialmente pericolosi, atto sul quale già il TAR del Lazio aveva respinto un ricorso di un'associazione di allevatori.
La Provincia Autonoma di Bolzano aveva infatti sollevato un conflitto di attribuzione di poteri, invocando la violazione del regime di autonomia speciale, chiedendo l'annullamento dell'Ordinanza, già morta e sepolta dopo un anno di sopravvivenza, nel settembre 2004. E nonostante che ora sia in vigore l'edulcorata, quanto inutile, seconda Ordinanza Sirchia-prima Ordinanza Storace, formalmente fino al dicembre prossimo.
Gianluca Felicetti
animalieanimali
 
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