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8/giugno/2005 sky ancora non adotta la carta servizi

andresa

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Il T.A.R. del Lazio ha emesso la sentenza in merito al ricorso n. 2314 del 2004 presentato da SKY contro la delibera dell’Autorità Garante per le Comunicazioni che istituisce la carta dei servizi per tutte le PAY TV.
Il T.A.R. ha rigettato il ricorso obbligando, quindi, SKY a rispettare la delibera del Garante, producendo al più presto la carta dei servizi.
“Questa sentenza è soprattutto una vittoria di Adiconsum- dichiara Mauro Vergari, responsabile Nuove Tecnologie di Adiconsum-. La delibera che istituisce la carta dei servizi per le emittenti con accesso condizionato è nata come risposta alle insistenti richieste di Adiconsum che gia dal lontano settembre 2003 reclamava all'AGCOM regole chiare, per SKY e le altre Pay Tv, a tutela dei consumatori che non potevano in alcun modo far valere i propri diritti.
SKY, sempre contraria alla tutela dei consumatori, si è ribellata alla delibera ritenendosi una società con natura meramente imprenditoriale e quindi libera di agire in piena autonomia. Il TAR ha ribadito invece che SKY è gestore di un servizio pubblico e che deve quindi tutelare, con la carta dei servizi, i propri clienti”.
Paolo Landi segretario generale di Adiconsum, dichiara:”Ora mi aspetto che SKY voglia redigere una carta dei servizi chiara e ben fatta, e che riapra il tavolo con le associazioni consumatori sospeso in attesa della sentenza del TAR.”

Ecco il testo della sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. RS
Anno 200
5 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N.2314 RGR Anno 2004
-SEZIONE II -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.2314 del 2004 proposto da SKY srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti prof. Giuseppe Franco Ferrari, prof. Gian Michele Roberti e Filippo Lattanzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio Satta & Associati in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.47;

CONTRO

l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.21, è domiciliataria;

per l’annullamento:

della delibera n.278/04/CSP, “Approvazione della direttiva in materia di carte di servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento, ai sensi dell’art.1, comma 6, lett.b), n.2, della L. n.249/1997; di ogni atto presupposto, conseguente e consequenziale, nonché, in quanto occorra, della delibera n.179/03/CSP.
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza dell’ 8 giugno 2005 – relatore il dottor Giuseppe Sapone – gli avv. Lattanzi e Roberti per la società ricorrente e l’ avv. Fiorilli per la Difesa Erariale;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il proposto gravame la società ricorrente, emittente televisiva satellitare i cui programmi sono visibili unicamente dagli abbonati in virtù di un sistema di accesso condizionato, ha impugnato la comunicazione dell’ intimata Autorità pubblicata sulla G.U. del 3/1/2004 di avvio del procedimento n.44/DR/03 relativo all’adozione della Direttiva in materia di carte di servizi e qualità dei servizi televisivi a pagamento”.
A sostegno della dedotta impugnativa l’odierna istante, dopo aver meticolosamente richiamato la normativa intervenuta a disciplinare la materia oggetto della presente controversia, ha negato che l’AGCOM potesse introdurre la contestata carta dei servizi anche per l’attività avente ad oggetto la trasmissione di programmi televisivi ad accesso condizionato, in quanto la stessa non poteva in alcun modo essere ricompresa nell’ambito della nozione di pubblico servizio..
Successivamente con motivi aggiunti Sky Italia ha impugnato la delibera n.278/04/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del
20 gennaio 2005, con cui è stata approvata la citata direttiva, riproponendo sostanzialmente le medesime censure prospettate con il ricorso principale.
Si è costituita l’intimata amministrazione contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Dopo la discussione orale svoltasi all’ udienza dell’8 giugno 2005, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame e con i successivi motivi aggiunti la società ricorrente, emittente televisiva satellitare i cui programmi sono visibili unicamente dagli abbonati in virtù di un sistema di accesso condizionato, ha impugnato:
I) la comunicazione dell’intimata Autorità pubblicata sulla G.U. del 3/1/2004 di avvio del procedimento n.44/DR/03 relativo all’adozione della Direttiva in materia di carte di servizi e qualità dei servizi televisivi a pagamento”;
II) delibera n.278/04/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.15 del 20 gennaio 2005, con cui è stata approvata la citata direttiva.
A sostegno della dedotta impugnativa l’odierna istante ha negato, alla luce della complessa normativa, intervenuta a disciplinare la materia oggetto della presente controversia ed analiticamente richiamata, che l’AGCOM avesse il potere di introdurre una carta dei servizi anche a carico delle emittenti televisivi ad accesso condizionato.
La ricorrente è giunta a tale conclusione sulla base del seguente percorso argomentativo:
a) l’introduzione della Carta dei Servizi, giusta la normativa che la prevede (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994; D.L. n.163/1995 convertito con modificazioni nella L. n.273/1995; D.Lgvo n.286/1999 (art.11) era limitata soltanto ad attività aventi la natura di servizio pubblico;
b) poiché l’attività di emittente televisiva di programmi ad accesso condizionato non può essere annoverata tra i servizi pubblici in considerazione di quanto si evince dalla legge n.112/2004, che all’art.17, ha ritenuto di poter pienamente soddisfare le esigenze di interesse generale dei telespettatori affidando ad un unico soggetto la RAI lo svolgimento dell ’attività di servizio pubblico nel settore delle telecomunicazioni, ne consegue che non sussistevano i necessari presupposti normativi per introdurre la contestata carta dei servizi.
Tale interpretazione, poi, risulterebbe avvalorata dall’analisi effettuata da parte ricorrente della normativa richiamata nella gravata delibera di approvazione della carta.
In particolare, è stato evidenziato che:
a) l’ambito applicativo dell’art.1, comma 6, lett.b) n.2, della legge n.249/1997, il quale affida all’AGCom il potere di emanare direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio, deve ritenersi circoscritto all’attività espletata dal gestore di un servizio che assume un particolare rilievo pubblicistico;
b) il richiamo alla legge n.112/2004 non risulta essere conferente come viene testimoniato dalle vicende parlamentari del decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, in cui è stata stralciata la norma che prevedeva l’ istituzione di una carta dei servizi per gli operatori pay-tv, sul presupposto che “il servizio di programmazione tematica o on demand non ha gli stessi requisiti di servizio pubblico che giustifica l’adozione di questo particolare strumento di tutela degli utenti rispetto al soggetto erogatore del servizio stesso (pag. 6 della memoria conclusionale)”;
c) l’esigenza di tutela degli utenti non può in ogni caso legittimare, in assenza di una previsione espressa di legge, l’adozione anche da parte di un ’Autorità indipendente di atti incidenti nella sfera individuale dei privati;
d) nessun rilievo assumono poi nella fattispecie in questione le norme del codice delle telecomunicazioni (d.lgvo n.259/2003) sulle quali ha tanto insistito nelle memorie conclusionali la Difesa Erariale, atteso che le suddette norme richiamate nella delibera di avvio del procedimento, risultano del tutto ignorate nella delibera definitiva di approvazione della direttiva.
Al riguardo il Collegio, dissentendo dalla prospettazione ricorsuale, osserva che il termine, estremamente generico, di gestore di cui al menzionato art.1, comma 6, lett.b,) n.2, non può esser inteso in senso restrittivo, limitato cioè al gestore di un’attività avente natura di servizio pubblico, bensì deve essere interpretato in senso amplio da riferire a qualsiasi soggetto svolgente un’attività nel settore delle telecomunicazioni sulla base di un provvedimento ampliativo rilasciato dall’ intimata autorità.
In proposito deve essere sottolineato che il sistema delle telecomunicazioni per la materia oggetto della presente controversia è considerato dalla normativa in modo autonomo rispetto agli altri settori cui si riferisce la carta dei servizi, atteso che lo stesso art.2 della L. n.481/1985 “tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni” prevede espressamente che “all’Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema”.
In simile contesto normativo, quindi, occorre far riferimento unicamente alla disciplina specifica ed in particolar modo alle disposizioni della L. n.249/1997, senza che possano essere richiamate altre normative, come sostanzialmente fa la società ricorrente, anche di carattere generale, al fine integrare, specie in senso limitativo per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto oggetto delle gravate deliberazioni, la citata disciplina di cui alla citata legge. n.249/1997.
Inoltre deve essere sottolineato che l’art.3, comma 10, della menzionata legge, il quale stabilisce che “La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento” individua in capo alla competente Autorità un potere conformativo delle modalità di espletamento della suddetta attività, nell’ ambito del quale può certamente essere ricompresa la previsione della carta dei servizi.
In termini più generali, comunque, non risulta corretta l’impostazione di base della società ricorrente secondo cui l’attività esercitata da Sky ha natura meramente imprenditoriale, in alcun modo ascrivibile all’interno delle prestazioni destinate ad assicurare esigenze di interesse generale. In merito si deve tener conto che la recente legge n.112/2004 all’art.6, comma 1, con il prevedere testualmente che. “L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo”, sembra rappresentare una significativa innovazione rispetto alla precedente impostazione secondo cui l’attività delle emittenti private non poteva assumere in alcun modo un rilievo pubblicistico, bensì conservava una connotazione meramente imprenditoriale, atteso che affermare che la mera attività di informazione televisiva, prescindendo quindi dai contenuti dell’ informazione e dalle modalità tecniche con le quali la stessa è fornita, costituisce un servizio di interesse generale, significa ammettere che tale attività, anche se svolta da un privato, è espletata nell’interesse della collettività, e, quindi, per la sua stessa oggettiva natura non può che essere annoverata nell’ambito della nozione di pubblico servizio.
Tale tesi risulta, poi, in linea con l’indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.71 del 30 marzo 2000), richiamato da parte ricorrente, secondo cui “Il servizio si qualifica come « pubblico » perché l'attività in cui esso consiste si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare direttamente esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell'Amministrazione pubblica (che possono essere realizzati direttamente o indirettamente, attraverso l'attività di privati). Il servizio pubblico è, cioè, caratterizzato da un elemento funzionale (soddisfacimento diretto di bisogni di interesse generale) che non si rinviene nell'attività privata imprenditoriale, anche se indirizzata e coordinata a fini sociali”
La suddetta interpretazione, inoltre, risulta coerente con il testo integrale dell’art.6 della citata legge n.112; infatti la citata disposizione, dopo aver previsto una serie di principi e di obblighi che devono essere garantiti dall’informazione radiotelevisiva ed il cui rispetto deve essere assicurato dall’AGcom, al quarto comma, esplicitamente prevede che: “la presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa”:
Da ciò si evince che:
a) vi sono gli obblighi generali connessi allo svolgimento del servizio pubblico dell’informazione radiotelevisiva che sono imposti a tutte le emittenti;
b) sulla Rai in quanto concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo gravano ulteriori obblighi di pubblico servizio, diversi da quelli, sempre di pubblico servizio, di cui al punto a);
c) in definitiva, almeno per quanto riguarda l’attività di informazione televisiva, tutte le emittenti che la effettuano, indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata, delle stesse e dalle modalità tecniche utilizzate al riguardo, devono essere considerate gestori di un pubblico servizio, diversamente da quanto ritenuto nel sistema antecedente la legge 112/2004, in cui si riteneva che il servizio pubblico nel settore dell’ informazione radiotelevisiva fosse solo quello espletato dalla Rai;
d) poiché non è seriamente contestabile che SKY svolge tramite i suoi numerosi canali un’estesa attività informativa in numerosi settori, per le ragioni di cui sopra la suddetta emittente per tale attività deve essere considerata gestore di un servizio pubblico e, conseguentemente, soggetta all’adozione della carta dei servizi.
Ciò considerato, il proposto gravame deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2314 del 2004, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio dell’8 giugno 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’ intervento dei signori giudici:
Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
 
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