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Sanzione per 7 milioni a Sky per pubblicità ingannevole e pratica aggressiva

Ma hai letto il provvedimento parte 1 e 2? Non si parla solo della pubblicità ingannevole sul sito di SKY, si parla anche di quello che ho descritto io (l'abbonato è fregato se SKY perde i diritti, non sa come uscirne). Infatti la multa è salatissima.

Se il mio discorso ha fatto acqua lo è altrettanto l'AGcom composto da persone che hanno fatto strada. Sarà il TAR a stabilire se l'AGcom ha ragione o meno.

P.S.: al tifoso del Palermo cosa gliene frega del Bayern Monaco, tanto per capire. Cioè un abbonato paga per i primi 6 mesi le partite del Palermo e i successivi 6 mesi il nulla totale cioè il Bayern Monaco. In tal caso è fregato.
Buongiorno, non ho letto il provvedimento, non voglio entrare nel merito perche' ci sono le strutture competenti che giudicheranno se quello che hanno fatto e' stato lecito oppure no. Io rispondevo ad un tuo pensiero che non mi trova d'accordo perche' , lo ribadisco, i contratti firmati vanno rispettati e nel contratto non c'e' scritto che vedrai per un anno la serie b.
 
Ci sono persone a cui viene comminato l'ergastolo pur essendo innocenti. Quindi la correlazione non è che sia sempre così diretta e certa. Ed in ogni caso è bene ricordare che è solo il primo grado di giudizio.
Ripeto: basta pagare tutto a listino ed uno di vincoli non ne ha mai
 
Ci sono persone a cui viene comminato l'ergastolo pur essendo innocenti. Quindi la correlazione non è che sia sempre così diretta e certa. Ed in ogni caso è bene ricordare che è solo il primo grado di giudizio.
Ripeto: basta pagare tutto a listino ed uno di vincoli non ne ha mai
Ma infatti i primi a lamentarsi sono i furbetti della retention.
 
Se Sky aumenta i listini o fa la furba con la fatturazione 28/30 giorni allora gli do le colpe a lei, nei casi di pubblicità ingannevole, probabilmente mi darei più le colpe a me stesso che sono stato stupido, che non mi sono informato o non sono stato attento, piuttosto che a Sky. Potrei solo trovar da ridire che il pack Calcio allo stesso prezzo offre di meno dell'anno scorso, ma Sky potrebbe rispondermi che ha più partite in esclusiva della concorrenza. In tutti i casi, difficilmente vedremo un Euro di rimborso in fattura che sarebbe l'unica cosa che conta. Ho anche l'homepack con Fastweb, e sto ancora aspettando da Fastweb un famoso rimborso che avevano promesso a tutti.
 
….. Ho anche l'homepack con Fastweb, e sto ancora aspettando da Fastweb un famoso rimborso che avevano promesso a tutti.

Scusate l'OT. Ho ricevuto questo da Fastweb:
Gentile Giancarlo,
abbiamo deciso di prolungare fino al 31 marzo 2019 l'attivazione gratuita di WOW Space.
Con WOW Space hai uno spazio illimitato dove conservare le tue foto, video e musica in modo semplice e sicuro. Non dovrai più preoccuparti di cercare i tuoi contenuti perché verranno salvati automaticamente sul tuo WOW Space e potrai condividerli con i tuoi cari ovunque e con 1 click.
In ottemperanza alla delibera AGCom 269/18/CONS, WOW Space è il servizio scelto da Fastweb come misura compensativa per i clienti ai quali è stata applicata una frequenza di fatturazione di quattro settimane nel periodo dal 23 giugno 2017 al 5 aprile 2018.
WOW Space ha un valore commerciale almeno 10 volte superiore all'importo medio del ristoro stabilito da AGCOM per ciascun cliente.
Fastweb ha scelto, a differenza di altri operatori che hanno sospeso il riconoscimento del ristoro in attesa della pronuncia definitiva da parte del Consiglio di Stato prevista entro il 31 marzo 2019, di prevedere e prorogare sino a tale data la possibilità di richiedere il servizio WOW Space gratuitamente, la cui attivazione soddisfa l'eventuale diritto di ristoro.
Il Team Fastweb
Scusate ancora l'OT.
Un saluto a tutti :wave:
 
Che cag***. :D

Quindi un po' tutti fanno iniziative simili o pagano anche multe, ma nessuno che restituisce un Euro. Lo fanno proprio per principio, perchè non ci sia una prima volta che qualcuno ha restituito dei soldi agli abbonati.
 
Se Sky aumenta i listini o fa la furba con la fatturazione 28/30 giorni allora gli do le colpe a lei, nei casi di pubblicità ingannevole, probabilmente mi darei più le colpe a me stesso che sono stato stupido, che non mi sono informato o non sono stato attento, piuttosto che a Sky. Potrei solo trovar da ridire che il pack Calcio allo stesso prezzo offre di meno dell'anno scorso, ma Sky potrebbe rispondermi che ha più partite in esclusiva della concorrenza. In tutti i casi, difficilmente vedremo un Euro di rimborso in fattura che sarebbe l'unica cosa che conta. Ho anche l'homepack con Fastweb, e sto ancora aspettando da Fastweb un famoso rimborso che avevano promesso a tutti.
Perché il problema principale, nn so se questo sia il caso, ma le persone nn leggono mai i Contratti.... Veloce spulciata e via di firma, e poi ci si lamenta. Nel 90% dei casi è così
 
Ho letto, ribadisco che contesto la parte della pubblicità ingannevole, ti dò ragione sulla pratica aggressiva. Ma ci vorrebbe un civilista per spiegare tutto bene.

Non entro nel merito specifico della vicenda, perchè andrebbero letti tutti gli atti e documenti del procedimento (compresi gli atti difensivi di Sky, che non conosco). Voglio però solo chiarire, se può essere utile allo sviluppo della discussione, che la nozione di ingannevolezza del mesaggio pubblicitario è stata oggetto di numerose precisazioni in passato da parte della stessa AGCOM, e poi ribadite in linea di massima dalla giurisprudenza amministrativa (oltre che da quella civile in sede di azioni risarcitorie).
In particolare, con la delibera n. 21256/2010, l'Autorità ha stabilito che "L'ingannevolezza di un messaggio non può essere esclusa dalla possibilità che il consumatore sia posto in condizione, prima di aderire ad un'offerta e di consolidare il proprio vincolo con il professionista, di conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che caratterizzano l'offerta in quanto la verifica che l'Autorità è chiamata a compiere riguarda il messaggio pubblicitario in sé, e, pertanto, la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che l'operatore renda disponibili a «contatto» già avvenuto e ad effetto promozionale ormai prodotto."
In buona sostanza, secondo l'Ordinamento non si può fare carico al consumatore, soggetto "debole" per definizione, l'onere di attivarsi per acquisire ogni informazione utile al fine di percepire "l'identità reale" del messaggio pubblicitario, che deve avere una verità chiara, intrinseca ed oggettiva. Il consumatore, infatti, è soggetto passivo del messaggio pubblicitario (e direi, passivo non solo giuridicamente e commercialmente, ma anche fisicamente), e non ha doveri per così dire interpretativi, e tento meno ULTERIORMENTE informativi rsipetto a quanto gli viene comunicato.
Pensate che il TAR del Lazio, con una recentissima sentenza (10.01.2019 n. 337) ha sancito che "La trasparenza e correttezza delle informazioni fornite va riscontrata sin dal primo contatto con il consumatore e deve riguardare ogni aspetto del messaggio, a maggior ragione quelli salienti. La tutela offerta dal codice del consumo, in materia di pubblicità ingannevole, ha natura preventiva ed è finalizzata ad evitare che gli effetti dannosi, anche soltanto ipotetici, possano prodursi in danno della generalità dei consumatori, dotati di media accortezza e non solo nei confronti di quelli dotati di maggiore avvedutezza o di particolari cognizioni merceologiche." Questo dice la giurisrpudenza, ben nota all'AGCOM: prevenzione, immediatezza del messaggio, dovere di completezza. Altro che dovere di autoinformazione da parte dei consumatori! Quindi, tornando alla decisione del 2010 recante la nozione di pubblicità ingannevole, si può dire che l'Autorità ribadisce il principio secondo cui il messaggio pubblicitario che − veicolando informazioni suggestive od incomplete in sede di primo contatto con il consumatore − appare idoneo a generare un inganno su una caratteristica essenziale del servizio promosso. resta comunque illecito ai sensi del Codice del Consumo anche qualora sia inserito in una comunicazione promozionale che − nel suo complesso − sia strutturata in modo che, dopo il primo contatto, il consumatore venga in ogni caso messo in grado di conoscere l'informazione omessa. Si tratta peraltro di un principio che − oltre ad essere molto comune nelle decisioni dell'Autorità Garante − appare condiviso anche dalla giurisprudenza che si occupa di inganno pubblicitario sotto il profilo della concorrenza sleale.
Inoltre, che il giudizio di ingannevolezza di un messaggio promozionale debba essere condotto tenendo anche conto − oltre che del tipo di oggetto promosso nonché delle modalità e condizioni di presentazione del messaggio − anche del livello di avvedutezza e diligenza del destinatario della comunicazione commerciale è principio del tutto pacifico. Anzi, la regola è addirittura codificata nell'art. 20, comma 3 del Codice del Consumo, per il che nel definire il destinatario del messaggio occorre avere riguardo anche alle categorie di soggetti meno avveduti che possano essere interessati all'acquisto del prodotto o del servizio promosso.
Sulla nozione di pubblicità aggressiva, poi, è illuminante una decisione dello scorso anno del TAR del Lazio, secondo la quale l'art. 24 del Codice del Consumo, nel descrivere la pratica commerciale aggressiva, pur indicando alcune possibili modalità, collega la ricorrenza dell'illecito ad una valutazione finalistica, ravvisabile ogni volta che " nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso" la condotta del professionista, creando un indebito condizionamento, "limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".
Questo è lo stato dell'arte. Vedremo gli sviluppi.
 
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Insomma, il consumatore è uno scemo (scusate il termine, ma ci vuole...) e come tale va sempre difeso qui in Italia. Nonostante egli firmi un contratto senza informarsi di un bel nulla, la colpa è sempre dell'altro...

Benvenuti in Italia gente! :badgrin: :doubt:
 
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Insomma, il consumatore è uno scemo (scusate il termine, ma ci vuole...) e come tale va sempre difeso qui in Italia. Nonostante egli firmi un contratto senza informarsi di un bel nulla, la colpa è sempre dell'altro...

Benvenuti in Italia gente! :badgrin: :doubt:

Non mi pare si avere scritto questo.
Altro è affermare un principio (e se esiste un codice del consumo che in attuazione di direttive europee ha finalmente superato la minima tutela del codice civile un motivo ci sarà), altro è verificare la sua ricorrenza nel caso concreto. E non pensare che nelle decisioni di merito i consumatori, individualmente o collettivamente organizzati, abbiano sempre ragione. Anzi.
Però mi rendo conto che qui si parla di Sky, di calcio e di simpatie ed antipatie. E gli animi si scaldano (ho letto strali contro la Lega Calcio, che qui c'entra come il tonno con la Nutella). Eppure gli stessi principi valgono per tutti i settori. È così che funziona. Se vuoi parliamo di acqua minerale. Non cambia nulla.
 
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Ci sono persone a cui viene comminato l'ergastolo pur essendo innocenti. Quindi la correlazione non è che sia sempre così diretta e certa. Ed in ogni caso è bene ricordare che è solo il primo grado di giudizio.
Ripeto: basta pagare tutto a listino ed uno di vincoli non ne ha mai

Costo di listino ? Sky avrebbe molti meno abbonati.8 ciò mi importa davvero poco), ma se mi fai avere la tecnologia avanzata, perchè il mio decoder è stravecchio di 10 anni e non funziona e mi vincoli per 18 mesi , pena la restituzione di attivazione e molto di più ( come nel mio caso=....cosa c'entrano gli sconti ?
Ad ogni modo è inutile discutere oltremodo, c'è chi è perfettamente "inquadrato" nel sistema...
 
Io faccio retention tutti gli anni, e quest'anno non ha fatto eccezione. Ho preso solo tv e HD con un discreto sconto. A questo ho aggiunto 2 mesi di tutto il resto gratis. Non accetto mai vincoli che vadano oltre la scadenza annuale né oltre alle date in cui scadono i diritti che mi interessano.
Ho firmato un contratto e me ne avvalgo
 
Cmq sky e qualissia altra peytv tradizionale se vogliono tenere il passo con le ott dovrebbero cambiare il modo del disdetta e magari fare una cam che ognuno la metta nel proprio decoder
 
Io faccio retention tutti gli anni, e quest'anno non ha fatto eccezione. Ho preso solo tv e HD con un discreto sconto. A questo ho aggiunto 2 mesi di tutto il resto gratis. Non accetto mai vincoli che vadano oltre la scadenza annuale né oltre alle date in cui scadono i diritti che mi interessano.
Ho firmato un contratto e me ne avvalgo

concordo con te..retention anch'io ogni anno.fare vincoli superiori ai 12 mesi e' pura follia vista la velocita' con la quale cambiano i possessori dei diritti sportivi.
 
concordo con te..retention anch'io ogni anno.fare vincoli superiori ai 12 mesi e' pura follia vista la velocita' con la quale cambiano i possessori dei diritti sportivi.
Si ma non tutti sano che diritto a scande nel 2019 diritto b scade nel 2020 la maggior parte del gente si abbona perché vede la cempions la sere a ma non sa che scade nel 2021
 
Si ma non tutti sano che diritto a scande nel 2019 diritto b scade nel 2020 la maggior parte del gente si abbona perché vede la cempions la sere a ma non sa che scade nel 2021
Non è un problema di Sky, in questo caso, comunicarlo, ma sopratutto non è un suo problema se nn te lo ha comunicato. Diverso è se afferma che vedrai tutto ma alla resa dei conti non è così. Qui puoi tranquillamente multarla, nel primo caso assolutamente no.
 
Non è un problema di Sky, in questo caso, comunicarlo, ma sopratutto non è un suo problema se nn te lo ha comunicato. Diverso è se afferma che vedrai tutto ma alla resa dei conti non è così. Qui puoi tranquillamente multarla, nel primo caso assolutamente no.

È esattamente così, indipendentemente dal caso specifico di Sky. Comunque noto che l'errore concettuale che sta trascinando questa discussione da presupposti sbagliati a conclusioni altrettanto sbagliate deriva dalla confusione tra ciò che è pubblicizzato, il che è stata materia del provvedimento AGCOM in questione, e ciò che c'è scritto nel contratto. Listini, i recessi, le clausole contrattuali sono tutte questioni estranee alla vicenda.
Facciamo finta che passi insistentemente un promo Sky, oppure un promo di Mediaset Premium che faccia continuamente vedere delle immagini o sequenze di Better call Saul oppure La casa di carta accanto alle sequenze di The walking dead o Tin Star. Anche se queste serie non vengono specificamente nominate nemmeno in didascalia. Ecco partite da questo concetto e traete le conseguenze del caso. Ovviamente è solo un esempio, mi rendo conto che il caso oggetto di delibera è differente. Ma non nei presupposti. E' ciò che il consumatore è passivamente e forse inconsciamente indotto a credere, ad assumere rilevanza in violazione del codice del consumo.
Se poi la AGCOM abbia visto bene o male sarà probabilmente il TAR e ancora più probabilmente il Consiglio di stato a dirlo
 
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Non è un problema di Sky, in questo caso, comunicarlo, ma sopratutto non è un suo problema se nn te lo ha comunicato. Diverso è se afferma che vedrai tutto ma alla resa dei conti non è così. Qui puoi tranquillamente multarla, nel primo caso assolutamente no.
Allora se andiamo sul sito di sky ma anche dazon ci sono i loghi delle lege che anno i diritti e sotto il logo volendo potrebbero metre 2018/2021 così come anche nel cinema mi sembra una cosa corretta e di trasparenza se uno vuole impegnarsi per 1/2 anni con vari contratti
 
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