02.12.2005 - Un nuovo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito un ulteriore importante aspetto di legittimità legato all'accesso ai dati di traffico telefonico. Per quanto riguarda le SIM, oggetto del provvedimento, ovvero le carte prepagate, l'abbonato o l'utente (ossia l'interessato, nel linguaggio privacy) possono accedere ai propri dati di traffico in entrata ed in uscita esclusivamente qualora tale richiesta sia necessitata dalla esigenze di tutelare i propri diritti in sede penale
L'abbonato o il titolare di una carta prepagata può conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, sms e mms compresi, solo se dimostra che queste informazioni sono indispensabili per tutelare i propri diritti in sede penale in quanto la loro mancata conoscenza determinerebbe un danno effettivo e concreto al diritto di difesa.
Lo ha chiarito il Garante della Privacy, con il provvedimento 3 novembre 2005, prescrivendo al fornitore l'obbligo di farsi rilasciare una dichiarazione, scritta personalmente dall'interessato o dall'avvocato cui ha conferito mandato, in cui si attesti la veridicità di quanto prospettato e si manifesti l'impegno a non utilizzare i dati per altre finalità.
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L'abbonato o il titolare di una carta prepagata può conoscere i dati personali relativi al traffico telefonico in entrata, sms e mms compresi, solo se dimostra che queste informazioni sono indispensabili per tutelare i propri diritti in sede penale in quanto la loro mancata conoscenza determinerebbe un danno effettivo e concreto al diritto di difesa.
Lo ha chiarito il Garante della Privacy, con il provvedimento 3 novembre 2005, prescrivendo al fornitore l'obbligo di farsi rilasciare una dichiarazione, scritta personalmente dall'interessato o dall'avvocato cui ha conferito mandato, in cui si attesti la veridicità di quanto prospettato e si manifesti l'impegno a non utilizzare i dati per altre finalità.
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