Cari amici, tornato a casa ho trovato questa lettera che vi rimetto
Mi sono già accertato con google che l' articolo in questione recita così
Art. 1264 - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Già in passato, ed esisteva anche qualcosa al riguardo sul vecchio forum, era stato "invitato" da 1 altra "ditta" a sborsare non ricordo + quanto, ma non avevo dato seguito alla cosa che avevo lasciato cadere...
Ora mi vedo recapitata quest' altra ingiunzione di 1 ditta che non conosco ed avrei tanta voglia di mandarli a quel paese, senza degnarmi neanche di rispondere...
A qualcun altro è capitato di recente qualcosa di analogo ?
Mi sono già accertato con google che l' articolo in questione recita così
Art. 1264 - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
Già in passato, ed esisteva anche qualcosa al riguardo sul vecchio forum, era stato "invitato" da 1 altra "ditta" a sborsare non ricordo + quanto, ma non avevo dato seguito alla cosa che avevo lasciato cadere...
Ora mi vedo recapitata quest' altra ingiunzione di 1 ditta che non conosco ed avrei tanta voglia di mandarli a quel paese, senza degnarmi neanche di rispondere...
A qualcun altro è capitato di recente qualcosa di analogo ?