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Gioco Calcio Vs. Sky

Cello

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Ecco come Sky derime le controversie che ha con gli op..........pagando!!! (o meglio non incassando)

http://www.agcom.it/provv/d_408_05_CONS.htm


Delibera n. 408/05/CONS
Controversia Gioco Calcio S.p.A. / Sky Italia S.r.l. avente ad oggetto l’accesso alla piattaforma unica satellitare

Pubblicata su questo sito il 16/01/06




L'Autorità
NELLA riunione del Consiglio del 18 ottobre 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la Decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003, relativa al procedimento n. M2876-NewsCorp/Telepiù;

VISTA la delibera n.148/01/CONS “Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.167 del 18 luglio 2002;

VISTA la delibera n.334/03/CONS “Disposizioni procedurali relative alla risoluzione delle controversie attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della Decisione della Commissione europea Comp/2876 del 2 aprile 2003 (NewsCorp/Telepiù)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003;

VISTA l’istanza pervenuta il 3 settembre 2003 con la quale la società Gioco Calcio S.p.A. ha denunciato l’inadempimento da parte di Sky Italia degli Impegni annessi alla Decisione della Commissione europea n. Comp/M.2876 del 2 aprile 2003 relativi all’accesso alla Piattaforma e ha chiesto all’Autorità un intervento ai sensi della delibera n. 148/01/CONS;

VISTA la nota con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso, in data 10 ottobre 2003, ha comunicato alle parti l’avvio di un procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti dell’allegato A alla delibera n. 148/01/CONS, convocandole per l’esperimento del tentativo di conciliazione;

VISTO il verbale dell’udienza di conciliazione tenutasi il 10 febbraio 2004, con cui il medesimo Dipartimento ha constatato il mancato accordo tra le parti;

VISTA l’istanza pervenuta l’ 11 giugno 2004, con la quale la società Gioco Calcio ha denunciato l’inadempimento da parte di Sky Italia degli Impegni annessi alla Decisione della Commissione europea Comp/M.2876 e ha chiesto l’intervento dell’Autorità per la definizione della controversia in essere con la medesima società, avente ad oggetto l’accesso alla Piattaforma unica satellitare ed in particolare la metodologia di calcolo ed allocazione dei costi utilizzata da Sky Italia per la fornitura di servizi tecnici;

VISTA la nota con cui il Dipartimento garanzie e contenzioso, in data 5 agosto 2004, ha comunicato alle parti l’avvio, ai sensi dell’art. 4 della delibera n. 334/03/CONS, del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia, nonché il conferimento al prof. Sandro Frova di un incarico di consulenza al fine di analizzare la documentazione prodotta dalle parti relativamente alla metodologia di calcolo e allocazione dei costi;

VISTA la relazione resa dal consulente il 28 gennaio 2005;

VISTE le note del 24 giugno e del 15 luglio 2005 con cui le parti hanno comunicato di aver composto la controversia tra di esse insorta, avendo sottoscritto un accordo transattivo che prevede la rinuncia da parte di Gioco Calcio all’istanza di definizione proposta nel procedimento e la rinuncia da parte di Sky Italia al credito ed al relativo ricorso per decreto ingiuntivo avviato relativamente alla parte di corrispettivo non versata da Gioco Calcio per la fornitura dei servizi tecnici di cui al “Memorandum d’intesa per contratto di servizi tecnici di accesso alla piattaforma”, nonché la compensazione delle spese del procedimento, ivi compresa la ripartizione in parti uguali tra le due società delle competenze spettanti al consulente;

RITENUTO in ragione di tale accordo venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità a definizione della controversia, essendo cessata la materia del contendere;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso del procedimento;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

Dichiara
1. Il non luogo a provvedere in merito all’istanza formulata dalla società Gioco Calcio S.p.A. in data 11 giugno 2004. Le spese relative alle competenze spettanti al consulente sono ripartite in parti uguali tra le due società, ferma restando la responsabilità in solido delle medesime.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, ed è resa disponibile sul sito web dell’Autorità, www.agcom.it. Essa è altresì comunicata alla Commissione europea.
Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, avverso il presente provvedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.


Roma, 18 ottobre 2005





IL PRESIDENTE


Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE


Roberto Viola


altra bella botta!!!
 
sei poco informato.......Mr. Murdoch detiene tutta Sky Italia.......contento???
e poi e' una S.r.l. e non una S.p.A. quindi le azioni non esistono........solo quote di partecipazione. ;)

Bye.
 
Fa parte della solita "politica", la stessa che SKY usa come prassi nei contenziosi con le controparti e gli abbonati....
Anche se so che hai ragione, nemmeno ti considero, perchè spero che tu non voglia spendere tempo e denaro (anticipare, più che spendere...) per portarmi in sede legale. Nel momento in cui davvero ti inc***i e mi porti in contenzioso, allora mi conviene transare (magari hanno anche un fondo apposito...) per far morire tutto lì e non creare precedenti pericolosi.
Un conto è rifondere in separata sede alcuni soggetti, ed ben altro dover fronteggiare sentenze sfavorevoli depositate.
Meditate gente, meditate....
 
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