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Sentenze pazze...

alex86

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"Marito non ha diritto ad amplesso"
Cassazione, condanna per abusi sessuali


L'uomo non può pretendere dalla moglie un rapporto sessuale se lei ha detto di no. Lo ha ribadito la Cassazione. I Supremi giudici hanno confermato la condanna per violenza sessuale aggravata nei confronti di un 45enne di Palermo che aveva costretto la moglie ad avere rapporti sessuali con lui in un clima "di paura e soggezione", che ormai la donna respirava da tempo.

"In tema di reati contro la libertà sessuale - scrive il collegio di legittimità - integra la violazione dell'articolo 609 bis del Codice penale qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para coniugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un diritto all'amplesso, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale".

Condannato in primo grado a 5 anni di reclusione, poi ridotti a quattro dalla Corte d'appello, l'uomo si era difeso davanti alla Cassazione sostenendo che la moglie, inizialmente contraria al rapporto, si era poi lasciata andare acconsentendo. Una tesi che non ha convinto la Corte, secondo cui l'episodio doveva essere necessariamente inquadrato nel contesto di paura e soggezione creato dall'uomo. Ma non è tutto qui. "In particolare la Corte territoriale ha escluso che la donna avesse mai potuto scegliere liberamente di avere un rapporto sessuale con l'imputato, trovandosi in uno stato di soggezione psico-fisica idoneo ad incidere concretamente sulla sua libertà di autodeterminazione", si legge nelle motivazioni.

|TGCOM|
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Non ho veramente parole...Sempre più strane le sentenze...
 
Diavolo, quattro anni di galera! Invece (mi pare notizia di ieri) quel tale che ha ucciso la moglie ha fatto solo due giorni di carcere. Che sia più conveniente uccidere la moglie anzichè stuprarla? Cose che succedono nel ex Belpaese :happy3::happy3:
 
beh, mi sembra abbiano solo confermato che non si può "imporre" il proprio volere sessuale all'altra metà... :)

ciò non toglie che se, per lungo periodo e immotivato, il rifiuto può essere motivo di separazione legale con danno a carico della controparte...quasi sempre femminile!:icon_twisted: ;)
 
YODA ha scritto:
beh, mi sembra abbiano solo confermato che non si può "imporre" il proprio volere sessuale all'altra metà... :)

ciò non toglie che se, per lungo periodo e immotivato, il rifiuto può essere motivo di separazione legale con danno a carico della controparte...quasi sempre femminile!:icon_twisted: ;)

Addirittura la Sacra Rota può annullare un matrimonio religioso,se non viene consumato
quindi....
 
sì, ma in questo caso il rifiuto può essere data come "colpa" della separazione alla controparte, con tutte le conseguenze del caso.
 
Sentenza idiota che nega il rispetto a chi vuole farlo; ci si metta in pace con se stessi e si procedi alla cornificazione dela coniuge, allora! :icon_twisted: :badgrin:
 
Forse non ci siamo intesi: per me la sentenza è pazza semplicemente perché tratta di un aspetto ESTREMAMENTE privato del cittadino. L'arroganza con cui la corte decide su certe questioni ridicolizza anche il sistema giudiziario in generale.
 
magari tra un pò seguirà la nuova sentenza...
se tradisci per mancato "consumo"...non sarà perseguibile, anche moralmente!:icon_twisted: :icon_redface:
 
Altra sentenza pazza...

Non commette reato chi, in situazione di grave indigenza, occupa abusivamente una casa popolare. E' quanto si evince da una sentenza della Cassazione (n.35580) che ha annullato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Roma: i giudici del merito avevano infatti confermato la condanna, gia' inflitta in primo grado, di una donna alla pena di 600 euro di multa, concedendole le attenuanti generiche, ritenendola responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprieta' dell'Iacp. L'imputata, dunque, aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando, che la Corte territoriale aveva "escluso lo stato di necessita'" in relazione all'occupazione contestatale, "senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell'imputata, all'esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell'integrita' fisica degli stessi e al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai Servizi sociali". Per la Suprema Corte (seconda sezione penale), il ricorso e' fondato: "Ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessita' previsto dall'Art.54 del codice penale, rientrano nel concetto di danno grave alla persone - si legge nella sentenza - non solo la lesione della vita o dell'integrita' fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona". Pertanto, sottolineano i giudici di Piazza Cavour, "entrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrita' fisica del soggetto in quanto si riferisconoo alla sfera dei beni primari collegati alla personalita', fra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona". Nel caso di specie, in particolare, i giudici d'appello, conclude la Cassazione, hanno "totalmente omesso qualsiasi indagine" per verificare le effettive condizioni dell'imputata e le esigenze del figlio minore, sia per approfondire la sussistenza "dei requisiti delle necessita' ed inevitabilita'" che consentono di ritenere la sussistenza dell'esimente. Per questo la Corte d'appello di Roma dovra' riesaminare il caso. (AGI) - Roma, 26 set. -

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Le politiche abitative sono una vergogna nazionale, questo però non giustifica questa sentenza...E' illegale occupare abusivamente (fregandosene magari di chi è in attesa da 10-15 anni)
 
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