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installazione parabola condominiale

tax63

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genova
ciao a tutti
ho installato la parabola sul tetto (penta fracarro) due anni or sono....
il tempo passa e ora c'è una nuova legge che vieta l'installazione delle stesse in facciata e i vicini mi chiedono di allacciarsi alla mia, ma non si puo.
Premesso questo in assemblea condominiale mi hanno chiesto, visto che ho fatto tutto da solo, ma non è il mio mestiere, se potessi interessarmi per l'installazione di una parabola per circa dodici utenti (monofeed tutti sky dipendenti poverini),considerando che risiedo a genova avrei bisogno di consigli sul materiale da usare, sul tipo di impianto (monofeed a più uscite o altro) e tutto quello che secondo voi può essere utile sapere a chi come me oltre a installare delle parabole per se stesso e pochi amici non ha mai fatto un impianto simile.
accetto anche consigli del tipo ...rinuncia.... :eusa_shifty:
Grazie per i vostri consigli
 
tax63 ha scritto:
accetto anche consigli del tipo ...rinuncia.... :eusa_shifty:
Grazie per i vostri consigli
Ecco.....:icon_rolleyes:
Quando la cosa inizia a farsi complicata, ad ognuno il proprio mestiere!!:evil5:
Ho montato decine di parabole, monofeed, dualfeed, motorizzate semplici ed un po più complesse, però fare un impianto condominiale non è una passaggiata. Non solo, in caso di qualsiasi piccolo problema a chi pensi che i condòmini rompano le 00??:D
Pilucchetta
 
gia' lo fanno sono consigliere a vita!!!!!!:crybaby2:
ma in fondo non mi dispiace
grazie cmq.. ciao
 
@Tax63

Ciao

Puoi essere piu' preciso sul contenuto di questa nuova legge?
Qualche link da cui attingere piu' informazioni?
Sto pensando di montarne una per me sul tetto del condominio.... vuoi vedere che non posso piu' farlo!!

Grazie
 
UN po' lungo da leggere.....

Regole tecniche relative agli impianti condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione televisiva.


Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), articolo 209, comma 4;

Viste le raccomandazioni CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 12-43, 100-1, 100-43, 100-44, 100-83,100-22, 100-6, 100-72, e 100-7;

Viste le raccomandazioni dell'Internationai Telecommunication Union ITU - R e, in particolare, la raccomandazione Im' - R 419;

Considerata la necessità di emanare le norme tecniche sulla installazione delle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffirsione televisiva previste dalla citata disposizione del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dall'articolo li del Codice delle comunicazioni elettroniche, la quale ha evidenziato

Sentito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni nell'adunanza del

Sentito il parere del Consiglio di Stato nell' adunanza del

Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione Europea ai sensi della Legge. 21-6-1986 n. 317 modificata con legge 23.11.2000 n 427 con cui sono state recepite le Direttive 98/34 CE e 98/48 CE.;



DECRETA:




Art. 1

1. Le antenne radiotelevisive centralizzate condominiali devono essere strutturate in modo tale cbe sia possibile evitare di escludere qualsiasi stazione emittente ed offrire alla singola unità abitativa almeno le stesse prestazioni di una antenna singola, anche e soprattutto per quanto concerne il numero d9i canali ricevibili, cosicché il singolo condomino, nell'abbandonare la propria antenna individuale per collegarsi alla antenna condominiale centralizzata, non sia obbligato a rinunciare a nessuna delle prestazioni delle quali usufruiva con l'antenna individuale.

2. Le prescrizioni di cui al comma I si intendono adempiute allorché vengano rispettate le disposizioni recate dai successivi articoli del presente decreto.



Art.2


1. L'antenna condominiale centralizzata non deve determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano considerati ricevibili in flussi decodificabili primari, come definiti agli articoli 6 e 7.



Art. 3


1. La qualità di ricezione di ciascun programma ricevuto in un flusso decodificabile primario, come definito agli articoli 6 e 7, non deve subire significativi degradi, ad opera della antenna radiotelevisiva centralizzata condominiale, a causa del trattamento del segnale nell'impianto di ricezione.



Art. 4


1. L'antenna radiotelevisiva centralizzata condominiale non deve determinare condizioni discriminatorie nel segnale distribuito tra le diverse unità abitative.



Art. 5


1. L'impianto condominiale centralizzato sarà dotato di apparati tecnici sufficienti a conseguire i risultati prescritti nei precedenti articoli del presente decreto. In particolare, i requisiti per una corretta installazione degli apparati di antenna sono indicati nelle Raccomandazioni CEI 12-43, 100-1, 100-43,100-44, 100-83, 100-22, 100-6, 100-72, e 100-7.



Art. 6


1. Per ogni apparato condominiale, l'installazione deve essere preceduta dalla individuazione preventiva di tutti i segnali presenti nel sito. Saranno considerati flussi ricevibili tutti quei segnali il cui valore mediano di campo elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) sia superiore al valore di campo minimo di pianificazione del servizio (definito nelle Raccomandazioni JTU-R nei casi analogico e digitale, imponendo per quest'ultimo una condizione di ricezione buona).



Art. 7


1. Relativamente a ciascun flusso ricevibile, deve essere valutato il rapporto di protezione da interferenza eocanale (C/I)co ed il rapporto di protezione da interferenza da canali adiacenti, (C/I)ad, secondo le indicazioni della Raccomandazione ITU-R 419. Saranno considerati come flussi decodificabili primari i flussi ricevibili che presentino valori di (C4)co e di (C/I)ad superiori al valore minimo di pianificazione del servizio, così come specificato dalle Raccomandazioni ITU-R. Saranno considerati come flussi decodificabili secondari i flussi ricevibili che presentino valori di (C/I)co e di (C/I)ad superiori al valore minimo di pianificazione qualora si adotti una metodologia reale di separazione di antenna o di polarizzazione con caratteristiche più efficienti di quelle dettate dalla Raccomandazione ITU-R 419.



Art. 8


1. Il valore di (CII)co consentirà di ordinare in modo decrescente i flussi decodificabili secondari. A parità di valore di (C/I)co i flussi saranno ordinati in base al valore di (CII)ad.



Art. 9


1. Il sistema condominiale dovrà offrire all'utenza almeno tutti i flussi decodificabili primari, su richiesta del singolo utente. I flussi decodificabili secondari potranno essere distribuiti all'utenza, anche facendo uso di tecniche per l'elaborazione del segnale, a seguito di decisione dei competenti organi del condominio, ai sensi delle leggi vigenti.



Art. 10


1. Gli installatori delle antenne radiotelevisive centralizzate condominiali, all'atto della installazione, rilasciano un attestato con cui ne dichiarano la conformità alle disposizioni del presente decreto.



Art. 11


1. Il presente decreto si applica a tutte le antenne radiotelevisive centralizzate condominiali di nuova installazione. Le antenne radiotelevisive centralizzate condominiali già installate dovranno essere messe a norma secondo le disposizioni del presente decreto, entro tre anni dalla sua entrata in vigore.




IL MINISTRO



[Fonte: Ministero delle Comunicazioni]





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maxuer ha scritto:
@Tax63

Ciao

Puoi essere piu' preciso sul contenuto di questa nuova legge?
Qualche link da cui attingere piu' informazioni?
Sto pensando di montarne una per me sul tetto del condominio.... vuoi vedere che non posso piu' farlo!!

Grazie
c'è una nuova legge che vieta l'installazione delle parabole sulle facciate dei palazzi e la rimozione di quelle presenti.
non è applicata ancora in tutte le regioni, ma in alcune si e le multe sono salate, nessuno può pero' vietare l'installazione sul tetto del condominio.......
informazioni più precise le trovi in internet o chiedi al tuo amministratore
ciao

http://www.videoeantenna.it/normativa installazione parabole.html
uno tra i tanti www
 
Ultima modifica:
ne deduco che senza certificazione dell'installatore niente impianto?
questo non è un grosso problema....
inoltre per il puntamento un tecnico pensavo di chiamarlo...(vuole 200 euro solo per il puntamento, che gentile)
grazie ciao
 
tax63 ha scritto:
ne deduco che senza certificazione dell'installatore niente impianto?
questo non è un grosso problema....
inoltre per il puntamento un tecnico pensavo di chiamarlo...(vuole 200 euro solo per il puntamento, che gentile)
grazie ciao

Ufficialmente è così, senza certificazione di istallazione a norma. Però se riesci a bypassare il,problema....:icon_cool:
200€ solo per il puntamento di un monofeed è un furto. Visto che hai intenzione di fare tutto quel lavoro, la parte che riguarda il puntamento è proprio il minimo. Infatti puntare hot bird è più semplice di quello che si creda!:icon_wink:
Pilucchetta
 
tax63 ha scritto:
ne deduco che senza certificazione dell'installatore niente impianto?
questo non è un grosso problema....
inoltre per il puntamento un tecnico pensavo di chiamarlo...(vuole 200 euro solo per il puntamento, che gentile)
grazie ciao

200 euro per un puntamento monofeed?? :5eek: per una motorizzata bisogna accendere un mutuo allora... forse ho sbagliato lavoro.. :D a parte gli scherzi, chiedi a un altro tecnico più onesto..

Ciao
 
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