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Guardie Volontarie? Possono Sequestrare Fucili A Cacciatori

ERCOLINO

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22 febbraio 2006 - I "moschettieri" dell'ambiente possono sequestrare anche i fucili dei cacciatori. Contro chi si diletta nell'attività venatoria ma in spregio delle regole fissate dalla legge a tutela della fauna, i volontari del World Wide Fund for Nature - la più grande associazione ambientalista del
mondo - possono decidere di adottare misure drastiche, come quella di sequestrare cartucce e doppietta al cacciatore trasgressore. Le guardie
del WWF hanno, infatti, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.
La conferma è arrivata dalla Cassazione. Con la sentenza 6454/06 - depositata il 21/02/2006 e quindi integralmente leggibile tra i documenti
allegati - la terza sezione penale di piazza Cavour ha, infatti, accolto il ricorso del procuratore generale presso il Tribunale di Salerno contro l'ordinanza con la quale lo stesso palazzo di giustizia aveva annullato il
sequestro del fucile di un cacciatore, eseguito dai volontari dell'organizzazione ambientalista. Per i magistrati salernitani, infatti, l'
atto non rientrava nei poteri riconosciuti dalla legge alle guardie del WWF. La Suprema corte, però, ha dato loro torto, sottolineando che gli
"ambientalisti" possano procedere a qualsiasi sequestro effettuato nel settore venatorio. Secondo la giurisprudenza costante di legittimità, infatti, le «guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente riconosciute dal ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di agenti polizia giudiziaria». Uno strumento riconosciuto per tutelare meglio l'ambiente.


Presidente Postiglione - Relatore Teresi
Pm Salzano - Ricorrente Pg in proc. Lancellotti
Si
Osserva
Con ordinanza in data 26 settembre 2005 il Tribunale del riesame di
Salerno annullava il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pm il 6
settembre 2005 ed ha ordinato la restituzione in favore di Lancellotti
Giovanni, indagato del reato di cui agli articoli 2, comma 1 lettera c) e
30 comma 1 lettera b) legge 157/92, del fucile da caccia calibro 12, e di
una cartucciera con 20 cartucce allo stesso sequestrati.

Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente
operato da guardie volontarie del WWF alle quali la legge 157/92 non
riconosce il relativo potere.

Proponeva ricorso per cassazione il Pm denunciando violazione di legge;
mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per
avere il Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a
sequestro nella materia venatoria e chiedendo l'annullamento dell'
ordinanza.

Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte
secondo cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'
ambiente riconosciute dal ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la
qualifica di agenti polizia giudiziaria

- «perché la legge 157/92 espressamente attribuisce ad esse un compito di
vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge" compreso l'
articolo 30 relativo alle sanzioni penali (vedi articolo 27 lettera d));

- perché l'articolo 20 stessa legge nel definire poteri e compiti degli
addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la
richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di
caccia; la richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione;
la richiesta del contrassegno di assicurazione), sia il potere di
controllo della fauna abbattuta o catturata (vedi articolo 28 comma 1) e
il potere di accertamento (redazione del verbale) (articolo 28 comma 5);

- perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie
volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti
competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per
altri soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale;

- perché nel contenuto degli articoli 55 e 57 Cpp "il prendere notizia dei
reati" è collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire
che vengano portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere
anche per le guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio
cui sono destinate, anche per una esigenza operativa essenziale nella
specifica materia, onde assicurare gli elementi probatori, evitarne la
dispersione ed impedire che l'azione antigiuridica possa proseguire (in
tal senso si esprime anche la nota 28 marzo 1994, prot. 1467/44/6 Ul del
ministero di Giustizia)» (Cassazione, Sezione terza 1151/98 rv 211205).

Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato
legittimamente operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie
volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal
ministero dell'Ambiente nella materia venatoria.

L'ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento
annullato.

PQM

La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

(Sezione terza (cc), sentenza n.6454/06; depositata il 21 febbraio)

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