INFORMATIVA COSTI OPERATORE
TRIBUNALE DI ROMA (Sez. IX civile; R.G. 10637/08; Dott.ssa Iofrida)
Dispositivo dell'ordinanza resa il 12.1.2009 nel procedimento cautelare promosso dall'Associazione Movimento Consumatori contro SKY Italia S.r.l.: il Tribunale di Roma "accertata la nullità, per violazione dell'art. 1 comma 3° della legge 40/2007, delle clausole nn. 5.8 bis, 5.6 ter e 5.3 quater, 11 bis, contenute nelle condizioni generali satellite, da Sky unilateralmente predisposte su modelli prestampati, in vigore dal 1°/10/2007, e nelle condizioni generali di abbonamento residenziale, valide da giugno 2007, e della clausola n. 3.9, contenuta nelle condizioni generali di abbonamento residenziale, valide dal 2/4/2007, e l'illiceità della condotta tenuta dalla resistente, in relazione ai corrispettivi pretesi per l'esercizio del recesso anticipato, tra l'aprile 2007 ed il settembre 2008, in forza dell'utilizzo delle clausole suddette, inibisce alla resistente Sky Italia l'utilizzo delle sopra elencate clausole, nella loro originaria formulazione, ed ordina alla stessa, di avvisare, a sue spese, i propri ex clienti che abbiano esercitato il diritto di recesso, prima della scadenza annuale dell’abbonamento, dell'esistenza del diritto alla restituzione dei corrispettivi versati in caso di recesso anticipato, ingiustificati perché non pertinenti al recesso, fatta eccezione di quelli necessari al recupero ed alla logistica dei decoder, per un ammontare massimo di € 9,53 + IVA, attraverso l'invio di una missiva cartacea e la pubblicazione di informativa sul sito internet della società;…".