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Sky Vs CoolStreaming, il reato non sussiste

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Il Tribunale del Riesame ha offerto a CoolStreaming una vittoria senza sbavatura alcuna nei confronti dell'attacco ricevuto per la propria attività da parte di Sky. A seguito della denuncia iniziale il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro preventivo del sito coolstreaming.it, interrompendone così temporaneamente le attività. La nuova ordinanza del GIP dispone ora la non convalida del sequestro stesso in quanto si ritiene che «non sussistano i presupposti, neanche in termini di fumus boni iuris, per ritenere integrata la fattispecie contestata di cui all'art. 171 lett. a-bis) legge n. 633/1941, né quella di cui all'art. 171 lett. f) stessa legge prospettata in via alternativa dal P.M. nell'atto di appello, né alcuna altra fattispecie incriminatrice prevista dall'attuale disciplina normativa in tema di tutela penale del diritto d'autore.

L'avvocato Giuseppe Briganti, colui che ha difeso a causa CoolStreaming, ci ha così dettagliatamente spiegato i contenuti dell'ordinanza con cui viene respinta ogni ipotesi di reato:
  • «il Tribunale non è in grado innanzitutto di stabilire se le trasmissioni televisive delle partite di calcio di cui si tratta possano essere o meno qualificate come opere dell'ingegno per mancanza di elementi a supporto dell'accusa»: l'opera della regia di Sky non viene insomma qualificata come opera di ingegno e risulta pertanto non tutelabile sotto questo punto di vista;
  • «il Tribunale ritiene fondata sul punto la conclusione del Giudice per le Indagini Preliminari, secondo il quale le suddette trasmissioni sportive non possono essere qualificate quali opere dell'ingegno per difetto di un apprezzabile apporto creativo»: tesi che rafforza la conclusione precedente;
  • «Coolstreaming non potrebbe essere ritenuto responsabile - nemmeno a titolo di concorso - del reato contestatogli perché non esso ma le emittenti cinesi hanno immesso in Rete le trasmissioni. Coolstreaming non ha invece trasmesso alcunché né ha agevolato l'immissione in Rete, limitandosi a segnalare collegamenti ipertestuali a ciò che già si trovava su Internet»: a CoolStreaming non può essere contestata una trasmissione che in verità viene solo segnalata e non riprodotta;
  • «non è stato del resto dimostrato dall'accusa e dalla denunciante che le emittenti cinesi agiscano in violazione del contratto di licenza intercorso con detta denunciante».

Secondo l'Avv. Briganti il PM dovrà decidere ora, al termine delle indagini preliminari, se dave avvio al vero e proprio giudizio contro CoolStreaming (esercitando l'azione penale) o se, piuttosto, archiviare il caso. Ala luce di quanto indicato nel testo dell'ordinanza CoolStreaming confida nella magistratura con l'ambizione di arrivare quanto prima ad una completa archiviazione.
http://webnews.html.it/news/3429.htm
 
Calcio online: molti siti violano il copyright

Il fenomeno delle partite di calcio diffuse gratuitamente online è in forte espansione. La UEFA mette in mora il sito francofono www.live-foot.com e il Tribunale del Riesame di Milano respinge il ricorso del PM nei confronti di coolstreaming.it e calciolibero.it Il sito belga (francofono) www.live-foot.com recensiva le partite di Champions League, trasmesse, sul proprio territorio nazionale, da canali TV (soprattutto asiatici) che ne avevano acquistato i diritti, ma che poi venivano ritrasmesse illecitamente, in tutto il mondo, via internet, mediante software cinesi come PP Live o PP Stream.
Il consulente legale per la proprietà intellettuale della UEFA ha spiegato che "la UEFA non ha rilasciato alcuna licenza che autorizzi la diffusione degli incontri europei di calcio su Internet, sia in diretta che in differita. Le uniche eccezioni sono accordate ai siti ufficiali della UEFA ed a quelli dei club che partecipano alla Champions League.”.
La UEFA ha perciò accusato Giuseppe Vitale, webmaster di Live-Foot, di aver violato i propri diritti d’autore e di marchio e gli ha intimato di cessare l’attività.
Il webmaster sostiene di non aver mai trasmesso personalmente le partite in questione ma, nonostante ciò, in attesa di rivolgersi ad un avvocato, ha sospeso l’attività di Live-Foot.
Lo stesso problema si è presentato anche in altri stati europei.
Il sito inglese freefootball.org, ad esempio, ha eliminato tutti i link che indirizzavano i navigatori verso software e siti incriminati.
In Italia, Sky TV, titolare di diritti televisivi sulle partite di calcio, ha depositato nell’ottobre scorso un ricorso nei confronti dei siti coolstreaming.it e calciolibero.com. A gennaio, il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nel corso dell'operazione denominata “Cartellino rosso”, ha sequestrato i due portali, che sono stati messi off line.
Tramite i portali, venivano diffuse le istruzioni per scaricare i programmi con i quali gli utenti potevano collegarsi al segnale di due emittenti televisive cinesi, che avevano legittimamente acquisito il diritto di ripetere il segnale di Sky TV.
A febbraio, i due siti sono stati dissequestrati dal GIP di Milano e l’appello del PM del 9 marzo scorso è stato respinto dal Tribunale del Riesame. Le motivazioni non sono al momento disponibili ma il GIP, nel dissequestrare i due portali, aveva sostenuto che l’attività dei due siti non era riconducibile ad un illecito penale, pur avvallando l’ipotesi di un diritto al risarcimento a favore di Sky TV, da richiedere in sede civile.
Contestualmente, i possessori di diritti sul calcio rivolgono la loro attenzione anche verso la Cina.
Stéphane Schindler, direttore TV/Media di TWI in Francia, una società che vende le partite della Lega 1 francese all'estero, parlando di Goal TV 1&2, un canale criptato e a pagamento, trasmesso in Cina via satellite o in TV via ADSL, afferma: "Questi software non hanno nulla di illegale, è il loro impiego che può esserlo. I responsabili di Goal TV 1&2 hanno permesso di identificare i pirati che ritrasmettevano questi programmi sportivi su Internet attraverso PP Live". (Apogeonline)
 
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