Caccia: Ue; Uccelli, I "prelievi" Venatori Concessi

ERCOLINO

Membro dello Staff
Amministratore
Registrato
3 Marzo 2003
Messaggi
251.714
Località
Torino
27 giugno 2006 - Uccelli, l'Unione Europea stabilisce le modalita di deroga ai prelievi venatori. La Corte Europea di Giustizia ha emanato i criteri per effettuare eventuali prelievi venatori in deroga alla direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, attuata nel nostro Paese dalla legge 157/92.
Eventuali 'licenze' sono concesse a condizione che si tratti di piccole quantita di uccelli, identificate e stabilite per una data specie su tutto il territorio nazionale. La sentenza in oggetto ha stabilito che la direttiva impone agli Stati membri di assicurare che in tutti i casi di applicazione della deroga e per tutte le specie protette, non si superino piccoli quantitativi di prelievi venatori autorizzati ed ha anche disposto un criterio di riferimento per chiarirne il volume concesso.
Secondo la Corte e necessario fare in modo che il totale di specie per le quali vige la 'licenza' nelle singole Regioni non superi il limite imposto dallo Stato. Ha inoltre stabilito che i procedimenti amministrativi di deroga devono essere disposti in modo tale che sia le decisioni delle autorita competenti di autorizzazione in deroga, sia le modalita di applicazione siano sottoposte ad un controllo severo e tempestivo.
Gli Stati membri possono derogare nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna; ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonch‚ per l'allevamento connesso a tali operazioni; per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita . Le richieste di autorizzazione alle deroghe dovranno menzionare le specie, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte, l'autorita abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, i controllo che saranno effettuati. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull utilizzo delle 'licenze'.
(ANSA)
 
Indietro
Alto Basso