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Flask ha scritto:Ma intendi un programma che permetta ad un dvd regione 2 di esser visto sui lettori regione 1?

Anche solo duplicare materiale di propria proprietà eludendo le protezioni e punibile.Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68
"Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"
ARTICOLO 28
"174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
La copia può essere fatta nel solo nel rispetto delle misure tecnologiche applicate ad essa e secondo la legge basta permettere una semplice copia analogica per essere in regola.Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purche' senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non puo' essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attivita' di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera e' protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso e' consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilita' non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
2. All'articolo 171-ter, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalita' o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalita' di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giurisdizionale;
E comunque non sono così sicuro che sia vietato eludere le misure di protezione dei dvd e cd. Su altri forum o blog ricordo sentenze citate con l'assoluzione degli accusati. Purtroppo non saprei cercare queste sentenze ma ci sono state.Dingo 67 ha scritto:Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68
"Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"
ARTICOLO 28
"174-ter - 1. Chiunque ABUSIVAMENTE utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche e' punito, purche' il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
Anche solo duplicare materiale di propria proprietà eludendo le protezioni e punibile.
Dingo 67 ha scritto:Ma non credo che nessuno vada a casa di qualcuno a verificare che le copie dei CD e dei DVD siano state fatte secondo la legge.
Quando si muove la giustizia lo fa o verso lo scaricamento illegale attraverso il P2P con risultati spesso deludenti (vedi caso PepperMint) o verso la vendita al dettaglio di materiale contraffatto
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hvwwgfmp ha scritto:In Italia non è illegale by-passare le protezioni ai fini di copia privata e di visualizzazione. Non è infatti questo l'utilizzo abusivo previsto dalla legge.
Basti pensare che altrimenti non sarebbe possibile vedere un qualsiasi DVD su una distribuzione Linux, dove viene appunto sempre usato deCSS.
Diverso discorso negli Stati Uniti, dove è illegale la rottura dei lucchetti sempre e comunque. Infatti per sentire i file MP3 o vedere i DVD usando una distribuzione Linux bisognerebbe acquistare la licenza (che di norma è invece inclusa in Windows).
Se fossi quindi sul suolo statunitense non potresti farlo, ma sul suolo italiano sì. Questo almeno è quanto ricordo.
Bruce61 ha scritto:Il dvd in questione si trova in Canada...![]()
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E' infatti stato registrato qui dalla tv e il mio amico canadese a cui l'ho spedito non riesce a vederlo.
Ovviamente si tratta di un uso esclusivamente privato e casalingo.
Grazie a tutti per le risposte![]()