La detrazione per un parente è possibile solo in caso di decesso da parte degli eredi che abitano l’immobile come prima casa.
Non e' un requisito necessario che sia prima casa ne' che vi si abiti
vedasi Circolare n. 7 del 25/06/2021 - Agenzia Entrate -
(pag. 302)
https://www.agenziaentrate.gov.it/p...2021.pdf/02b5659b-bc36-ee9e-122f-b16a285cf9ed
Trasferimento dell’immobile mortis causa
In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si
trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale
e diretta dell’immobile.
In sostanza, la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a
prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare
10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.1).
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Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la
detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).
A tal riguardo, si precisa che:
- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può
disporre;
- se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a
quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
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PS. La detrazione tra vivi puo' essere trasferita in caso di vendita...