Da quanto ho capito non è più necessario mandare la disdetta per l'assicurazione auto....confermate? grazie
Per quanto riguarda il preavviso di almeno 15 gg rispetto alla scadenza del contratto di assicurazione è venuto meno, anche se in realtà di fatto già era inoperante in quanto se un assicurato non inviava disdetta entro la data di scadenza e si recava presso una nuova assicurazione comunque non era più vincolato con la vecchia assicurazione la quale peraltro non era obbligata a risarcire eventuali danni dell’assicurato passato con altra assicurazione.
I 15 gg di proroga di copertura rispetto alla scadenza dell’assicurazione sono ancora validi.
Il decreto legge 179/2012 aveva previsto all’articolo 22 quanto segue:
Art. 22: Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dopo l'articolo 170, e' inserito il seguente: «Art. 170-bis (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere stipulato per una durata superiore all'anno e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.
3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
In sede di conversione del decreto legge ad opera della la legge 221/2012 il decreto ha subito delle modifiche:
All'articolo 22: il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 e' inserito il seguente:
"Art. 170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni
e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza"»;
In parole povere il decreto legge aveva previsto la novita' che per tutti i contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2013 o comunque rinnovati a partire da tale data non fosse più previsto il tacito rinnovo dopo la scadenza del contratto di assicurazione e anche che alla scadenza del contratto venisse meno la copertura dei 15 gg successivi alla scadenza.
Invece quando poi il decreto è stato convertito in legge e’ stato stabilito che per tutti i contratti di assicurazione in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge stessa in ogni caso fosse garantita da parte delle assicurazioni la garanzia di ulteriori 15 gg successivi alla scadenza dei contratti. Poi dal successivo rinnovo di assicurazione con la stessa assicurazione oppure anche se si passasse con altra assicurazione, stipulando un nuovo contratto, alla scadenza non verranno applicati piu’ i 15 gg di proroga.
Per fare un esempio la mia assicurazione scadeva il 3 febbraio 2013. Io ho pagato il premio per il rinnovo in data 9 febbraio. Se pero’ in quei giorni successivi alla scadenza e prima del rinnovo avessi provocato un incidente l’assicurazione avrebbe risarcito il danno in quanto comunque ricompreso nel termine dei 15 gg successivi alla scadenza.
Però al prossimo rinnovo, quindi il 3 febbraio 2014 dovrò necessariamente pagare il premio entro il girono di scadenza (ciò lo si deduce dall’inciso ”fino all’effetto della nuova polizza” indicato dalla legge che ha convertito il decreto) altrimenti come conseguenza oltre a dover risarcire eventuali danni di tasca mia, è prevista una sanzione amministrativa, se si viene beccati senza copertura assicurativa, di 798 € e in più è previsto il sequestro del veicolo.