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figlio di MAMMA'

andresa

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Il cognome dei padri non deve essere imposto se lede il diritto dei figli naturali ad essere se stessi: la Cassazione spezza una lancia a favore della parità tra uomo e donna in famiglia.

Con una sentenza, che non ha precedenti, la Cassazione ritiene " non più attuale" il criterio di trasmissione del cognome a ssolutamente affidato a rigidi meccanismi automatici e ritiene ormai indifferibile un intervento del Parlamento che adegui la disciplina sul cognome alle mutate esigenze di una famiglia che ormai da tempo non si ispira più al modello patriarcale, ma che sia anche in grado di conciliare il diritto all'identità personale della famiglia legittima con lo stesso diritto di quella naturale.

La prima sezione civile della Cassazione ha così respinto il ricorso di un padre che, dopo aver riconosciuto con 'ritardò il figlio naturale, chiedeva che al bambino venisse dato il suo cognome al posto di quello della madre.

"Il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo" ed ha una copertura costituzionale assoluta. Il giudice, quando si trova a dover valutare la richiesta di attribuire il cognome ad un figlio naturale, secondo quanto previsto dall'art. 262 del codice civile, "deve prescindere da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome, ma deve avere riguardo all'identità personale posseduta dal minore nell'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre".

Inoltre, "a tutela dell'uguaglianza fra i genitori, il giudice non dovrà autorizzare l'assunzione" del cognome del padre non solo là dove ne possa derivare un danno per il minore, ma anche quando "il cognome materno si sia radicato nel contesto sociale" in cui il ragazzo si trova a vivere, visto che "precludergli il diritto di mantenerlo si risolverebbe in una ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto 'a essere se stessì.Il provvedimento del giudice deve quindi tutelare l'interesse del minore alla propria identità".

Il giudice «può e deve» cercare d'ufficio quelle informazioni che servono a conoscere l'interesse del minore, scrive la Cassazione. Si tratta di un'evoluzione del diritto sfociata in alcune significative decisioni della Corte costituzionale, sottolinea ancora la Suprema Corte.La Cassazione sottolinea poi come la norma in base alla quale il padre trasmette automaticamente il proprio cognome ai figli legittimi sia, da tempo, oggetto di forti critiche, sottolineandosi la violazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi stabilito dalla Costituzione.

Inoltre, al di là dei profili di incostituzionalità sollevati, bisogna dare atto "di un sempre maggiore interessamento al problema a livello politico", da più parti, infatti, sono arrivate proposte di modifica della situazione attuale. «Molteplici - sottolinea la Cassazione - sono stati i progetti di legge che si sono succeduti (anche se senza successo) tendenti all'eliminazione della discriminazione, ai danni della donna, che consegue al principio dell'automatica trasmissione del cognome paterno ai figli legittimi".

Guardando all'Europa esiste una tendenza normativa "che abbandona il principio dell'automatica attribuzione del cognome optando per una soluzione che, rispettosa dell'uguaglianza fra i coniugi, lascia a questi ultimi liberi di scegliere, sia pure entro certi liberi, il cognome da trasmettere alla prole". Per la Cassazione bisogna considerare "ormai non più attuale un criterio di trasmissione del cognome assolutamente affidato a rigidi meccanismi automatici che se, da un lato, possono soddisfacentemente proteggere interessi di ordine pubblico, dall'altro non riescono nè ad impedire forme di discriminazione basate sulla differenza di sesso fra uomo-donna, nè a tutelare adeguatamente situazioni esistenziali connesse all'uso del cognome".

Pertanto "un intervento legislativo capace, da un lato, di adeguare la disciplina sul cognome alle mutate esigenze di una famiglia che da tempo non si ispira più al modello patriarcale e, dall'altro, di c onciliare il diritto all'identità personale della famiglia legittima con il medesimo diritto di quella naturale, appare ormai indifferibile.

ilrestodelcarlino
 
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