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DELIBERA N. 549/13/CONS
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA N. 352/08/CONS, NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA DIGITEL ITALIA S.P.A, ALPHA TELECOM ITALIA S.P.A., NOITEL S.R.L., ICS ITALIA S.R.L., PLUSCOM S.A.S., SAN MICHELE COMMUNICATION S.R.L. NEI CONFRONTI DI H3G S.P.A. E TELOGIC ITALY S.R.L. IN MATERIA DI OBBLIGHI DI CONTINUITÀ DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ED INTERCONNESSIONE...
4. Conclusioni dell’Autorità
35. Per tutto quanto in precedenza esposto, ed in conclusione, l’Autorità ritiene che la domanda di misura urgente richiesta dalle società istanti sia fondata poiché è rinvenibile, con verosimile grado di fondatezza, la presenza di entrambe le condizioni richieste di sussistenza del periculum e del fumus.
Infatti, la complessità delle questioni da vagliare induce l’Autorità, nei limiti della cognizione preliminare, a non ritenere accettabile il paventato immediato distacco dei servizi resi agli operatori MVNO istanti, seppur nella pratica tale distacco non vi è stato avendo H3G soprasseduto allo stesso, fino alla data di adozione del presente provvedimento e, parimenti, avendo Telogic continuato ad operare, seppur in condizioni di criticità gestionale.
Per tale ragione, nella presente fase di accertamento sommario l’Autorità ritiene necessario, al fine di scongiurare una comunque possibile interruzione dei servizi, l’adozione di una misura che, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, articolo 4, ordini a Telogic di continuare ad erogare i servizi resi agli MVNO almeno per i 90 giorni, previsti dal Codice, decorrenti dal 30 luglio 2013, data in cui gli MVNO sono stati formalmente informati della risoluzione del contratto tra H3G e Telogic.
Al fine di assicurare che il predetto ordine abbia efficacia, l’Autorità ritiene che debba essere altresì garantita, alla luce anche di quanto manifestato da H3G nel corso del procedimento e delle attività di vigilanza, l’erogazione dei servizi da parte di H3G nei confronti di Telogic sino al predetto termine. Tuttavia, nel rispetto del principio di equità e bilanciamento di interessi, H3G ha la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio di roaming a far data dall’1 ottobre 2013.
L’adozione di tali misure cautelari consentirebbe di conseguire i Seguenti obiettivi:
assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale che l’Autorità potrà adottare al termine della fase di merito dell’istruttoria (come previsto dall’art.4, comma 1 del Regolamento);
ristabilire tra gli operatori in controversia una corretta dinamica
concorrenziale;
tutelare nell’immediato i clienti finali, scongiurando la preannunciata
interruzione dei servizi.
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Misure cautelari adottate nei confronti di Telogic e H3G)
1. Telogic eroga i servizi attualmente forniti agli MVNO attestati sulla rete dell’operatore medesimo almeno sino al 28 ottobre 2013.
2. H3G eroga i servizi attualmente forniti a Telogic almeno sino al 28 ottobre 2013, fatto salvo il servizio di roaming, che H3G ha facoltà di sospendere a partire dall’1 ottobre 2013.
3. Fatti salvi i diritti delle parti in relazione ai crediti antecedenti alla pubblicazione del presente provvedimento, gli MVNO attestati sulla rete di Telogic dovranno remunerare i servizi forniti da Telogic e quest’ultima i servizi resi da H3G, riportati nelle fatture che saranno emesse da Telogic ed H3G, in ottemperanza ai contratti tra le parti.
4. Nel periodo di tempo di cui al comma 1, H3G e Telogic forniscono la massima disponibilità e collaborazione per porre in essere l’eventuale passaggio degli MVNO, oggi attestati sulle infrastrutture di Telogic, verso altro operatore; l’Autorità vigila su tale processo di migrazione...
DELIBERA N. 549/13/CONS
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA N. 352/08/CONS, NELLA CONTROVERSIA INSTAURATA DA DIGITEL ITALIA S.P.A, ALPHA TELECOM ITALIA S.P.A., NOITEL S.R.L., ICS ITALIA S.R.L., PLUSCOM S.A.S., SAN MICHELE COMMUNICATION S.R.L. NEI CONFRONTI DI H3G S.P.A. E TELOGIC ITALY S.R.L. IN MATERIA DI OBBLIGHI DI CONTINUITÀ DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ED INTERCONNESSIONE...
4. Conclusioni dell’Autorità
35. Per tutto quanto in precedenza esposto, ed in conclusione, l’Autorità ritiene che la domanda di misura urgente richiesta dalle società istanti sia fondata poiché è rinvenibile, con verosimile grado di fondatezza, la presenza di entrambe le condizioni richieste di sussistenza del periculum e del fumus.
Infatti, la complessità delle questioni da vagliare induce l’Autorità, nei limiti della cognizione preliminare, a non ritenere accettabile il paventato immediato distacco dei servizi resi agli operatori MVNO istanti, seppur nella pratica tale distacco non vi è stato avendo H3G soprasseduto allo stesso, fino alla data di adozione del presente provvedimento e, parimenti, avendo Telogic continuato ad operare, seppur in condizioni di criticità gestionale.
Per tale ragione, nella presente fase di accertamento sommario l’Autorità ritiene necessario, al fine di scongiurare una comunque possibile interruzione dei servizi, l’adozione di una misura che, ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, articolo 4, ordini a Telogic di continuare ad erogare i servizi resi agli MVNO almeno per i 90 giorni, previsti dal Codice, decorrenti dal 30 luglio 2013, data in cui gli MVNO sono stati formalmente informati della risoluzione del contratto tra H3G e Telogic.
Al fine di assicurare che il predetto ordine abbia efficacia, l’Autorità ritiene che debba essere altresì garantita, alla luce anche di quanto manifestato da H3G nel corso del procedimento e delle attività di vigilanza, l’erogazione dei servizi da parte di H3G nei confronti di Telogic sino al predetto termine. Tuttavia, nel rispetto del principio di equità e bilanciamento di interessi, H3G ha la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio di roaming a far data dall’1 ottobre 2013.
L’adozione di tali misure cautelari consentirebbe di conseguire i Seguenti obiettivi:
assicurare interinalmente gli effetti della decisione finale che l’Autorità potrà adottare al termine della fase di merito dell’istruttoria (come previsto dall’art.4, comma 1 del Regolamento);
ristabilire tra gli operatori in controversia una corretta dinamica
concorrenziale;
tutelare nell’immediato i clienti finali, scongiurando la preannunciata
interruzione dei servizi.
UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell’art. 31 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;
DELIBERA
Articolo 1
(Misure cautelari adottate nei confronti di Telogic e H3G)
1. Telogic eroga i servizi attualmente forniti agli MVNO attestati sulla rete dell’operatore medesimo almeno sino al 28 ottobre 2013.
2. H3G eroga i servizi attualmente forniti a Telogic almeno sino al 28 ottobre 2013, fatto salvo il servizio di roaming, che H3G ha facoltà di sospendere a partire dall’1 ottobre 2013.
3. Fatti salvi i diritti delle parti in relazione ai crediti antecedenti alla pubblicazione del presente provvedimento, gli MVNO attestati sulla rete di Telogic dovranno remunerare i servizi forniti da Telogic e quest’ultima i servizi resi da H3G, riportati nelle fatture che saranno emesse da Telogic ed H3G, in ottemperanza ai contratti tra le parti.
4. Nel periodo di tempo di cui al comma 1, H3G e Telogic forniscono la massima disponibilità e collaborazione per porre in essere l’eventuale passaggio degli MVNO, oggi attestati sulle infrastrutture di Telogic, verso altro operatore; l’Autorità vigila su tale processo di migrazione...