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Come emerge dalla circolare n. 38 del 12 agosto 2005, con riguardo alle
condizioni sub b) e sub c), si precisa che, nell’ipotesi di acquisto di alloggio da
accorpare ad altro contiguo, già di proprietà, in modo da costituire un’unica unità
abitativa, la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altra casa di
abitazione nel territorio del comune, dovrà intendersi riferita ad immobili diversi
da quello da ampliare, ed ove il primo alloggio sia stato acquisito fruendo dei
benefici prima casa, la dichiarazione circa la novità nel godimento
dell’agevolazione non dovrà essere resa.
Infatti, l’amministrazione finanziaria recependo il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui “le agevolazioni prima casa possono
riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che
siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità
abitativa” (ex multis, Cassazione Civile, sez. I, 22 gennaio 1998, n. 563;
Cassazione Civile, sez. V, 14 maggio 2007, n. 10981), con risoluzione n. 25 del
25 febbraio 2005 e circolare n. 38 del 12 agosto 2005, ha riconosciuto la
possibilità di applicare le agevolazioni “prima casa” all’acquisto contemporaneo
di due alloggi contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, ed ha
ammesso a godere dei benefici anche il proprietario di alloggio, già acquisito con
le suddette agevolazioni, in relazione all’atto di acquisto di altro immobile
adiacente da accorpare al primo.
In entrambe le ipotesi, per l’accesso al regime di favore è necessario che
l’abitazione risultante dalla riunione conservi le caratteristiche non di lusso di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969.
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