Scontrino, ricevuta o fattura

ALEVIA

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Chiedo una consulenza fiscale :D Ho appena fatto fare un lavoro per un serramento in casa è ho pagato con un assegno il cui beneficiario è la ditta che ha svolto la prestazione, quindi sarei rintracciabile sicuramente. L'operaio che ha svolto il compito ha ricevuto l'assegno ma non aveva con se la ricevuta per la prestazione. La prima preoccupazione che ho avuto, e che mi è subito passata in realtà, riguarda il fatto di possedere una prova che il pagamento era avvenuto ... ma l'assegno, come dicevo prima, è già una prova. Il secondo dubbio che mi è venuto riguarda il fisco ...

Devo pretendere uno scontrino, una ricevuta o fattura ?

Anche se non ho modo di recuperare nulla circa il costo mi domandavo se devo preoccuparmi, per ragioni fiscali, di ottenere comunque una ricevuta. Nel caso quanto tempo ho per rintracciare tale beneficiario ? Può eventualmente emettere una fattura dell'avvenuto lavoro anche dopo che il lavoro è stato svolto ?

Grazie.
 
La fattura devre essere rilasciata nei rapporti tra soggetti aventi partita iva ma cio' non toglie che potrebbe richiederla anche un soggetto non possessore di partita iva ma solo fino al momento di effettuazione dell'operazione.

Comunque leggi qui:

Scontrini e ricevute fiscali

Sono tre i documenti fiscali che, in genere, devono essere emessi a fronte della cessione di
beni o della prestazione di servizi:

· fattura
· ricevuta fiscale
· scontrino fiscale

Fattura (Artt. 21 e 21 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
deve essere emessa:
· per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, intercorse tra soggetti muniti di
partita IVA, effettuate nell'esercizio di attività d'impresa o professionale
· in ogni caso, quando è richiesta dal cliente (anche non titolare di partita IVA) non
oltre il momento di effettuazione dell'operazione
contiene le seguenti indicazioni:
· data di emissione
· numero progressivo che la identifichi in modo univoco
· ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cedente o prestatore
· numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
· ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente
· numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente; nel caso in cui il
cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non
agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale
· natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione
· corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile
· aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al
centesimo di euro
La fattura può essere semplificata nel caso sia di ammontare complessivo non superiore a
cento euro e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
· data di emissione
· numero progressivo che la identifichi in modo univoco
· ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cedente o prestatore
· numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
· ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente
· descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi
· ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei
dati che permettono di calcolarla

Scontrino/Ricevuta fiscale (Art. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - D.M. 30 marzo 1992)

La ricevuta e lo scontrino fiscale devono essere emessi dai commercianti al minuto ed
assimilati (ad esempio artigiani) a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei
confronti di utenti finali.
Tali documenti sono rilasciati per mezzo di appositi apparati denominati "misuratori
fiscali"; la ricevuta fiscale può essere emessa anche avvalendosi di stampati cartacei da
compilare manualmente.
È altresì consentita l'emissione di scontrini manuali o a tagli fissi, però solo agli esercenti
l'attività in forma itinerante ed al ricorrere di specifiche condizioni.
L'indicazione sullo scontrino o sulla ricevuta fiscale dell'esatta natura del prodotto
acquistato è facoltativa.
La ricevuta e lo scontrino costituiscono l'adempimento documentale più efficace, ancorché
non decisivo, per contrastare l'occultamento dei corrispettivi.
Una volta rilasciato il documento al cliente, l'operatore è indotto a registrare l'operazione,
nella consapevolezza di non poterne nascondere le tracce.
Nei casi di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta è prevista una specifica
sanzione solo per il commerciante e non in capo al cliente. La Guardia di Finanza, nel più
ampio contesto della lotta all'evasione fiscale, si avvale dei poteri conferiti dalla legge per
contrastare tutti quei comportamenti non conformi alle regole imposte dal legislatore
(mancato rilascio, emissione irregolare, ecc.).
Un importante ruolo però, può essere svolto anche dal cittadino il quale, oltre a richiedere
il documento a fronte del pagamento effettuato, dovrebbe controllare anche l'esattezza dei
dati fiscali riportati su tali documenti.
Importante è verificare che l'importo corrisposto sia lo stesso riportato sul documento
fiscale. Il prezzo dei beni o servizi, se non diversamente specificato, deve intendersi
sempre comprensivo di I.V.A.
Va poi segnalata la prassi diffusa, soprattutto nei locali aperti al pubblico (quali bar e
ristoranti), di utilizzare, per finalità gestionali, scontrini non fiscali.
Questa modalità è considerata legittima, ma gli scontrini devono presentare un colore
differente dall'ordinario ed avere impressa la dicitura "non vale come scontrino fiscale".
In tali circostanze, all'atto del pagamento, deve sempre essere rilasciata apposita
documentazione fiscale. Qualora, viceversa, non vengano emessi un regolare scontrino o
ricevuta fiscale, l'esercente commette una violazione, sanzionata amministrativamente; al
fine di evitare che questa pratica sia sfruttata per evadere le imposte, in caso di
inadempienza da parte dell'esercente è buona prassi che il cliente chieda sempre
l'emissione del regolare documento fiscale.
Proviamo a leggere lo scontrino: tale documento deve contenere alcuni elementi necessari,
quali:
· data e ora di emissione
· numero progressivo
· dati identificativi dell'esercente l'attività commerciale (denominazione, ditta o
ragione sociale o cognome e nome)
· numero di partita IVA e ubicazione dell'esercizio
· corrispettivo
· logotipo fiscale "MF", seguito da una serie di lettere e numeri
La ricevuta fiscale, invece, deve contenere:
· numerazione progressiva prestampata per anno solare, anche con l'adozione di
prefissi alfabetici di serie
· data di emissione
· ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero nome e cognome se persona fisica,
domicilio fiscale e numero di partita IVA dell'emittente, nonché l'ubicazione
dell'esercizio in cui viene esercitata l'attività
· natura, qualità e quantità dei beni e servizi che sono oggetto dell'operazione
· ammontare dei corrispettivi dovuti comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto

Lo scontrino e la ricevuta devono essere rilasciati al momento del pagamento totale o
parziale del corrispettivo.

Nei casi di prestazioni ultimate ma non ancora determinate nel corrispettivo o comunque
quando il pagamento non è ancora avvenuto, vanno ugualmente rilasciati una ricevuta o
scontrino con l'indicazione "corrispettivo non pagato"; all'atto del saldo dovrà essere
emessa la ricevuta fiscale e dovranno essere in essa indicati gli estremi del documento
precedentemente rilasciato.
Bisogna evidenziare, inoltre, che vi possono essere soggetti esonerati dall'obbligo di
emissione dello scontrino/ricevuta fiscale, come, ad esempio, gli operatori della grande
distribuzione, se scelgono di trasmettere telematicamente e con cadenza giornaliera i
corrispettivi conseguiti all'Agenzia delle Entrate.
Esistono, poi, delle operazioni per le quali è previsto l'esonero dell'emissione dello
scontrino o della ricevuta fiscale, quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi, di carburanti
per l'autotrazione, di giornali e beni mediante distributori automatici funzionanti a gettone
o a moneta.
Altri casi di esonero del rilascio dello scontrino o della ricevuta sono previsti per i
conducenti di taxi (i quali, tuttavia, in caso di specifica richiesta del cliente, sono tenuti al
rilascio della fattura) e per altre attività considerate minori (ad esempio, ciabattini,
ombrellai ed arrotini).
 
Ultima modifica:
Anche se non ho modo di recuperare nulla circa il costo mi domandavo se devo preoccuparmi, per ragioni fiscali, di ottenere comunque una ricevuta.
Piu' che altro si deve preoccupare chi ha ricevuto l'assegno che deve dimostrare a quale titolo l'ha ricevuto.
Ma tu hai chiesto la ricevuta? Piu' che altro per far valere eventuali garanzie sul lavoro effettuato.
Eventualmente prova a richiiederla. :icon_rolleyes:
 
Vi ringrazio per l'esauriente normativa che avete riportato. Nei giorni scorsi la ditta rispondeva semplicemente con un messaggio della segreteria telefonica per cui non ho potuto ancora parlare con il titolare. Comunque mi chiedevo se la responsabilità per una eventuale multa, se non ha emesso lo scontrino o la ricevuta, è solo sua e se posso incorrere anche io in qualche sanzione ... comunque da quello che leggo sembra essere solo sua:

alfry ha scritto:
Nei casi di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta è prevista una specifica
sanzione solo per il commerciante e non in capo al cliente. La Guardia di Finanza, nel più
ampio contesto della lotta all'evasione fiscale, si avvale dei poteri conferiti dalla legge per
contrastare tutti quei comportamenti non conformi alle regole imposte dal legislatore
(mancato rilascio, emissione irregolare, ecc.).
 
Senza una regolare fattura fiscale hai fatto un pagamento in nero, in altre parole la ditta prende soldi senza pagare le tasse.

Devi essere tu ad andare dalla guardia di finanza ed esporre denuncia.

E' un tuo dovere morale.
 
Com'è finita poi, Alevia ?

Te l'ha fatta la ricevuta fiscale ?

:eusa_shifty:
 
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