Uso parti comuni

aristocle

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Abbiamo una cantina condominiale di pochi mq da dividere tra 30 famiglie ma l'uso che ne viene fatto è discutibile. E' sufficiente che qualcuno lasci alcuni oggetti personali ingombranti (anche solo 1 bicicletta, o nel caso peggiore oggetti privati di cui liberarsi) che impedisce l'utilizzo agli altri.

Si può richiedere che, causa spazi limitati, venga usata esclusivamente per il deposito di cose proprietà comune (es. pavimenti delle scale, marmo, vernice, pezzi di ricambio etc)?
 
Abbiamo una cantina condominiale di pochi mq da dividere tra 30 famiglie ma l'uso che ne viene fatto è discutibile. E' sufficiente che qualcuno lasci alcuni oggetti personali ingombranti (anche solo 1 bicicletta, o nel caso peggiore oggetti privati di cui liberarsi) che impedisce l'utilizzo agli altri.
L'assemblea condominiale puo' decidere di utilizzare lo spazio comune come meglio crede

In ogni caso
Art. 1102 Codice Civile - Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
 
L'assemblea condominiale puo' decidere di utilizzare lo spazio comune come meglio crede

In ogni caso
Art. 1102 Codice Civile - Uso della cosa comune
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Tutto chiaro: ma chi stabilisce la destinazione della cantina? A quale scopo va utilizzato?

Obiettivamente la cantina è sottodimensionata e se dividessimo in 30 parti l'area sarebbe di fatto inutilizzabile.
Leggo però sul brocardi.it che
La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso "identico", tanto che è normalmente ammesso che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri: l'importante è che ciascuno abbia il diritto ad usare potenzialmente della cosa al pari degli altri.
Per fare "parimenti uso" presupporrei un utilizzo equo, che nel caso della bicicletta non è previsto. Se nella cantina c'è spazio per 4 bici, i restanti 26 non possono usarla POTENZIALMENTE al pari degli altri.
 
Ultima modifica:
Se un solo condomino lascia 1 bicicletta, i restanti 29 non potrebbero fare altrettanto e non lo trovo corretto.
In quel caso non dovrebbe metterci la bicicletta...

Ma non esiste nulla nel regolamento condominiale?
E cosa dice l'amministratore al proposito ?
 
In quel caso non dovrebbe metterci la bicicletta...

Ma non esiste nulla nel regolamento condominiale?
E cosa dice l'amministratore al proposito ?
Ma, al di là del regolamento condominiale, obiettivamente è uno spazio troppo piccolo.
Per evitare liti, usi impropri non in grado di garantire equo godimento, e infinite polemiche, vorrei che nessuno lasci oggetti personali e venga adibita semplicemente a ripostiglio di beni condominiali. Sarebbe una strada percorribile?
 
Ultima modifica:
Ma, al di là del regolamento condominiale, obiettivamente è uno spazio troppo piccolo.
Per evitare liti, usi impropri non in grado di garantire equo godimento, e infinite polemiche, vorrei che nessuno lasci oggetti personali e venga adibita semplicemente a ripostiglio di beni condominiali. Sarebbe una strada percorribile?
A mio parere credo sia la soluzione piu' sensata.
 
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