Viva il Re, viva il Re...

(Disposizioni transitorie e finali)
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

CASSAZIONE CIVILE

I predicati di titoli nobiliari (purché "esistenti" prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni "cognomizzati") fanno parte del nome, e, soltanto come "parte" (il cognome appunto) di esso "valgono" (sono cioè validi ed efficaci) nell'ordinamento.
Tale "incorporazione" del predicato di titolo nobiliare "cognomizzato" nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, che il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può "valere di più", in quanto tale, di quel che "valgono" le "ordinarie" parti del nome e, più specificatamente, del cognome "ordinario" (art.6, comma secondo cod. civ.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell' art.14 Cost.: da un lato, l'abolizione giuridica - mediante il "non riconoscimento" dei titoli nobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del "nome" come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a "valore" giuridico, del predicato di titolo nobiliare "cognomizzato" al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale.

 
roddy ha scritto:
c'è qualcosa di cui me ne può fregare di meno: del figlio "onesto" ( che, però difende a spada tratta il padre e attacca e insulta i giudici che lo accusano... :icon_twisted: ), e della sua "bella famiglia""...:pottytrain5: :XXpuke: :icon_puke_l:
:D :D
 
Leonardello ha scritto:
Ehmmmm :icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
All'incirca è quanto da me affermato nel post appena precedente il tuo :eusa_think: :eusa_think:
:lol: :lol::lol: :lol::lol: :lol::lol:
Ciaooooooooooooooooooooooooo

Stavamo scrivendo in contemporanea...:lol:
...in più, in contesti ufficiali, esiste un divieto ribadito anche dalla cassazione.
 
Marlboros@t ha scritto:
Fossi Sardo.. le scuse pubbliche fatte per aver offeso quella terra e i suoi abitanti.. gliel'he infilerei direttamente nel deretano...

Solo noi Italiani potevano RIprenderci un essere inutile...:eusa_naughty:

Quoto è una persona brutta esteticamente odiosa e antipatica
 
Tuner ha scritto:
Stavamo scrivendo in contemporanea...:lol:
...in più, in contesti ufficiali, esiste un divieto ribadito anche dalla cassazione.

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Vorrei ritornare sulla questione riguardante la vigenza dello statuto Albertino.Come dice Alex formalmente non è stato mai abrogato ma è assolutamente scorretto affermarne la vigenza.Nel corso degli anni lo statuto ha subito delle modifiche profondissime, chi decretò la fine della " vision " risorgimentale di tale costituzione furono le "leggi fascistissime" pormulgate nel 1925 all'indomani dell'assassinio di Giacomo Matteotti.Tali leggi diedero gli strumenti del cambiamento istituzionale che virarono la forma di governo da democratica a dittatoriale istituzionalizzando il partito fascista.Le scelte successive andarono ancora nel senso del cambiamento costituzionale che difatto resero lo statuto albertino privo di valore e che fu infine sostituito dalla costituzione della repubblica italiana che afferma : l'italia è una repubblica.........i titoli nobiliari sono abrogati.

Volevo riportare un estratto di Alessandro Pizzorusso Professore di diritto costituzionale - Univ. di Pisa in merito ad un articolo dal titolo

"Modificazioni tacite di una costituzione rigida- il caso italiano"

Le modificazioni tacite dello Statuto albertino realizzarono la trasformazione della forma di governo "costituzionale puro", delineata nel testo promulgato, in quella "democratico-parlamentare", tendenzialmente ispirata soprattutto ai precedenti inglesi e concretamente attuata, seppur con qualche approssimazione, nel periodo in questione. Distinguendosi, oltre la lettera dello Statuto, l'organo Governo dall'organo Capo dello Stato, divenne possibile, da un lato, stabilire un vincolo fiduciario fra la Camera elettiva ed il Governo stesso (a capo del quale operò un Presidente del Consiglio dei ministri del quale lo Statuto non faceva parola, come del resto del vincolo fiduciario) e, dall'altro lato, trasformare gradualmente il ruolo del Monarca, restringendone le prerogative fino a ridurle a quelle di un organo "neutrale" posto fuori dai tre poteri tradizionali. Contro questo assetto che, sia pur faticosamente, aveva dato all'Italia istituzioni non troppo dissimili da quelle degli stati di più elevate tradizioni, si volsero le critiche dei conservatori che, col celebre articolo di Sidney Sonnino pubblicato nel 1897 dalla Nuova Antologia e con altre analoghe manifestazioni, periodicamente invocarono il "ritorno allo Statuto".
Lo slogan sonniniano trovò più tardi eco nel pensiero di Alfredo Rocco, le cui "leggi fascistissime", peraltro, non si limitarono a rimuovere le modificazioni tacite dello Statuto ma, spingendosi molto oltre la lettera di esso - in direzione ovviamente opposta -, posero le basi costituzionali della dittatura, poi travolta dalle vicende del luglio 1943. Neppure queste leggi modificarono esplicitamente lo Statuto, anche se lo stravolgimento della forma di governo che ne risultò fu ancor più profonda di quello sopra descritto. Un ultimo tentativo di "ritorno allo Statuto" si ebbe altresì, ad opera del Re, nel periodo che seguì la caduta del fascismo; ma già il "patto di Salerno", stipulato dal Governo monarchico con i partiti antifascisti nella primavera del 1944, dimostrò chiaramente l'abbandono (o comunque l'insuccesso) di un tale progetto.
Furono invece le due "costituzioni provvisorie" e, poi, la Costituzione del 1947 (senza abrogare neppure questa volta lo Statuto, ma presupponendone chiaramente come avvenuta la definitiva uscita di scena) a restituire allo Stato italiano una forma di governo che avrebbe dovuto realizzare, nelle intenzioni dei suoi promotori, la razionalizzazione di quella risultante delle modificazioni tacite dello Statuto albertino, onde dare più solide basi ad un regime qualificabile come parlamentare monista sulle linee del celebre emendamento Perassi.



Scusate ma giusto per far chiarezza.
Ciaooooooooooooooooooooooooo
 
Ultima modifica:
Tuner ha scritto:
(Disposizioni transitorie e finali)
I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

CASSAZIONE CIVILE

I predicati di titoli nobiliari (purché "esistenti" prima del 28 ottobre 1922 e riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ed, in quanto costituenti veri e propri elementi di individuazione e di identità della persona, a queste condizioni "cognomizzati") fanno parte del nome, e, soltanto come "parte" (il cognome appunto) di esso "valgono" (sono cioè validi ed efficaci) nell'ordinamento.
Tale "incorporazione" del predicato di titolo nobiliare "cognomizzato" nel nome, essendo stata costituzionalmente sancita (anche, ma soprattutto) in ossequio al principio di eguaglianza, comporta d'altro canto, che il predicato medesimo, nell'ordinamento giuridico italiano, non può "valere di più", in quanto tale, di quel che "valgono" le "ordinarie" parti del nome e, più specificatamente, del cognome "ordinario" (art.6, comma secondo cod. civ.); e ciò in quanto, altrimenti opinando, resterebbe frustrata la equilibrata ratio emergente dal combinato disposto del comma primo e secondo dell' art.14 Cost.: da un lato, l'abolizione giuridica - mediante il "non riconoscimento" dei titoli nobiliari - di privilegi derivanti dalla nascita o dall'appartenenza ad una determinata classe sociale; dall'altro, la riaffermazione del valore del "nome" come fondamentale diritto inerente alla identità della persona in quanto tale, con la conseguente assimilazione, quanto a "valore" giuridico, del predicato di titolo nobiliare "cognomizzato" al nome, e, quindi, di entrambi sul piano della tutela giurisdizionale.


Non fare il furbo...c'è anche altra giurisprudenza in merito...
 
alex86 ha scritto:
L'ha scritto roddy "re", non io.
Il titolo del thread cita ( e prende anche un po' per il c... :D ) la "Marcia Reale" ( "Viva il Re ! Viva il Re ! Viva il Re ! Le trombe liete squillano Viva il Re ! Viva il Re ! Viva il Re ! ..... " ) :badgrin:





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Ah, ora ho capito :D Scusa, senza la musica di sottofondo era difficile capire :lol:
 
Sono in attesa di "altra giurisprudenza" ed di un commento al post di Leonardello (penso anche lui..:icon_wink:).
 
Appena possibile posterò. Sono molto occupato: redazione, lavoro, politica, università...se mi trovate qui a postare è un miracolo...
 
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