• Non sono ammesse registrazioni con indirizzi email temporanei usa e getta

Indirizzo email (PEC) di Sky

ivan181268 ha scritto:
probabilmente la pec non sostituirà mai la raccomandata, se è questo
quello che speri.
beh, mi sembra azzardata come affermazione, prima o poi quel momento arriverà.
 
ForzaBari ha scritto:
beh, mi sembra azzardata come affermazione, prima o poi quel momento arriverà.

comunque per il momento le imprese non sono obbligate ad accettarla da privati.
Quindi Sky è in regola con la legge. Il suo obbligo per il momento era quello di comunicarla al registro imprese.

Come dichiarano le imprese la volontà di utilizzare la PEC?

Le imprese, nei rapporti tra loro intercorrenti, possono dichiarare la esplicita volontà di accettare l’invio di Posta Elettronica Certificata mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese.


http://www.comune.trento.it/Comunicazione/Dialoga-con-noi/PEC/Istruzioni-sulla-PEC
 
non mi torna molto quello che dite. :eusa_think:
la pec, se arriva a destinazione, e ti arriva la ricevuta, è valida.
se non viene accettata o viene respinto il mittente, deve arrivare al pari, la comunicazione, di non accettazione o di mancato invio (entrambi giuridicamente validi comunque). non si possono permettere di cestinarla o ignorarla (semmai archiviare).
il cittadino che invia la mail all'ente/società, non sa se il destinatario ha dichiarato che la mail pec sottoscritta è abilitata o no alle comunicazioni da cittadini, pertanto la invia, ed è valida.
il testo citato (probabilmente è un vizio di forma) cita solo le imprese/enti/società e non i cittadini, forse perchè mentre i primi sono obbligati ad aprirla e a registrarla, il cittadino no.

aggiungo inoltre, che quando la mia azienda ha registrato la pec, non ricordo di aver letto una postilla nella quale si intendeva rifiutare la ricezione da indirizzi pec privati, e quando si effettua la dichiarazione presso il registro delle imprese, si inserisce semplicemente la mail certificata, i codici fiscali, un'altra mail (non pec) e la firma digitale.
 
La disciplina della posta elettronica certificata: il D.P.R. n.68/2005


Il provvedimento in esame ha regolamentato, dopo una lunga gestazione, le caratteristiche e le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). Per posta elettronica certificata si intendono quelle e-mail i cui sistemi di gestione garantiscono la sicurezza (inviolabilità) e la tracciabilità del messaggio e forniscono al mittente documentazioni (ricevute) elettroniche attestanti, con una precisa indicazione temporale, l’invio e la consegna all’indirizzo elettronico del destinatario dei documenti informatici spediti, in modo tale che il valore legale di esse sia equivalente a quello di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 4, commi 1 e 6, ed art. 6)

I soggetti del servizio di posta elettronica certificata sono: il mittente, il destinatario ed il gestore del servizio, cioe` il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio e gestisce domini (indirizzi di siti e di caselle su Internet) di posta elettronica certificata (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 2).

Coloro che possono scambiarsi i messaggi di posta elettronica certificata sono sia i privati (persone fisiche, persone giuridiche private ed imprese, associazioni e comitati che non sono persone giuridiche) sia le Pubbliche Amministrazioni (P.A. - persone giuridiche pubbliche, di cui all’art. 11 c.c.). Per i privati il solo indirizzo di PEC valido per ogni effetto giuridico e` quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le P.A. o di ogni singolo rapporto tra privati o tra questi e le P.A. (art. 4, comma 2). Questo principio e` stato limitato da alcune norme successive che esamineremo successivamente per quanto riguarda i soli rapporti fra i privati e le P.A., in primo luogo dall’art. 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che stabilisce che non e` piu` necessario che il privato rinnovi la sua disponibilita` a ricevere messaggi di PEC in occasione di ogni procedimento amministrativo (almeno per quelli con la stessa Amministrazione).

Le imprese, per i rapporti tra loro intercorrenti, potevano (ma vedremo che le imprese individuali possono tuttora) dichiarare la volonta` di accettare l’invio di messaggi di PEC attraverso una apposita indicazione nell’atto di iscrizione nel Registro delle Imprese. Questa facolta` e` diventata un obbligo per le sole imprese aventi forma di societa` in forza dei commi 6 e 9 dell’art. 16 del D.L. 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che analizzeremo successivamente. Tutte queste dichiarazioni obbligavano solo il dichiarante e potevano essere revocate nella stessa forma (comma 4, dell’art. 4 del D.P.R. n. 68/2005). Il comma 11, dell’art. 16 del D.L. n 185/2008 ha abrogato il comma 4 dell’art. 4 del D.P.R. n. 68/2005 col presumibile scopo di rendere obbligatoria per tutte le imprese l’indicazione dell’indirizzo di PEC all’atto dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, ma, dato che il comma 6 dello stesso art. 16 rende questo ultimo obbligatorio solo per «le imprese costituite in forma societaria», le imprese individuali rientrano nella categoria dei soggetti «privati» di cui al comma 2, dell’art. 4 del D.P.R. n. 68/2005, per cui esse restano non obbligate all’indicazione dell’indirizzo di PEC al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese e, se lo indicano, possono revocarlo quando vogliono con un’altra dichiarazione, eccetto che per le societa` che possono soltanto cambiarlo ma non farne completamente a meno.

Le modalita` di queste comunicazioni di disponibilita` dei privati e delle imprese ad accettare l’invio di messaggi di PEC sono definite nelle regole tecniche di cui all’art. 17 sempre del D.P.R. n. 68/2005 (comma 5, dell’art. 4).
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e si ritiene consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica (mailbox) messagli a disposizione dal suo gestore, che puo` essere diverso dal gestore del mittente (art. 3 che modifica il comma 1 dell’art. 14 del D.P.R. 28 gennaio 2000, n. 445). Nel caso in cui il gestore del mittente e quello del destinatario non coincidano essi devono assicurare l’interoperabilita` (la capacita` di comunicare fra loro) dei servizi offerti secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all’art. 17 (art. 5). Il gestore del destinatario deve rilasciare a quello del mittente una ricevuta elettronica che attesti l’avvenuta presa in carico del messaggio (art. 7).

Su ogni messaggio di PEC il gestore appone il «riferimento temporale» (documento informatico che contiene la data e l’ora di invio o di ricezione del messaggio) ed una «marca temporale» corrispondente sul log o registro informatico dei messaggi (art. 10). L’integrita` di tutte le parti del messaggio di posta elettronica certificata (per es., messaggio dell’e-mail, firma digitale, files allegati, ecc.) viene garantita dal gestore attraverso l’inclusione di esso nella «busta di trasporto» (art. 11, comma 1), cioe` il documento informatico che contiene il messaggio di PEC (art. 1, lett. a).
Le ricevute rilasciate dai gestori di PEC e la busta di trasporto sono da questi sottoscritte con una firma elettronica avanzata (c.d. firma digitale) ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera dd) del D.P.R. n. 445/2000, generata automaticamente dal sistema di posta elettronica e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, tale da garantire la provenienza, l’autenticita` e l’integrita` del messaggio di PEC (art. 9).

Quando il messaggio di PEC non sia consegnabile il gestore deve comunicare al mittente, entro le 24 ore dall’invio, la mancata consegna tramite un avviso elettronico secondo le modalita` previste dalle regole tecniche di cui all’art. 17 (art. 8). Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di trenta mesi dai gestori in un «log» o registro informatico dei messaggi stessi, con lo stesso valore giuridico (nel senso di opponibilita` ai terzi) delle ricevute (art. 11, comma 2, ed art. 6, comma 7).

I gestori dei sistemi di posta elettronica certificata sono solo quelli inclusi in un apposito elenco pubblico tenuto dal CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (vi sono, per es., Poste Spa ed Infocamere Spa) che verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi per essi previsti inerenti alla capacità, competenza ed esperienza tecnico - organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza compresi sistemi di emergenza che assicurino in ogni caso il completamento della trasmissione, alla certificazione ISO 9000 del processo di gestione della PEC, ecc. Per iscriversi all’elenco i gestori devono avere forma giuridica di Pubbliche Amministrazioni (persone giuridiche pubbliche, cioe` Enti Pubblici) o di societa` di capitali con un capitale sociale interamente versato non inferiore ad un milione di Euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall’attivita` del gestore (art. 14).

L’utilizzo di caselle di PEC rilasciate a privati (persone fisiche, imprese, ecc.) da Pubbliche Amministrazioni iscritte nell’elenco di cui sopra costituisce valido invio solo limitatamente ai rapporti intrattenuti fra le Amministrazioni stesse ed i privati a cui sono state rilasciate le caselle (art. 16, comma 2). I gestori di PEC stabiliti, cioe` aventi «stabile organizzazione » (la definizione di stabile organizzazione, di derivazione comunitaria, e` presente, nell’ordinamento italiano, nell’art. 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ed e` esposta nel primo paragrafo della prima sezione del primo capitolo del presente volume), in altri Stati membri dell’Unione Europea per operare in Italia devono presentare requisiti e forme giuridiche equivalenti a quelli previsti dalla nostra legislazione che sono verificati sempre dal CNIPA (art. 15).

I gestori di posta elettronica certificata devono assicurare i livelli minimi di servizio previsti dalle regole tecniche di cui all’art. 17 (art. 13). Inoltre, i gestori, sia del mittente che del destinatario, sono tenuti a verificare l’eventuale presenza di virus informatici (software che possono danneggiare un sistema informatico o i dati in esso contenuti) nelle email ed informare, in caso positivo, il mittente dell’impossibilita` di dare corso alla trasmissione, conservando i messaggi per trenta mesi secondo le modalita` definite dalle regole tecniche di cui all’art. 17 (art. 12).

Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata sono state definite dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ed emanate col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Tutti gli atti normativi sulla disciplina della posta elettronica certificata e della firma digitale sono consultabili su: www.cnipa.gov.it.


Autore: Gianfranco Visconti - Consulente di Direzione aziendale - Lecce
Fonte: PMI - Ipsoa Editore, n. 4/2009
 
Dal Sole24Ore:

L'articolo 16, comma 9, del Dl 185/2008 dispone che le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo stesso – cioè pubbliche amministrazioni, società commerciali e professionisti – che hanno iscritto la Pec nei rispettivi elenchi (della Pa, del registro delle imprese e degli albi professionali) «possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata …, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo».

Questo vuol dire che solo la Pa, le società e i professionisti possono intercomunicare via Pec. La Pec dei cittadini ha una funzione limitata ai rapporti con la Pa. L'impiego nei rapporti tra cittadini, e tra questi e le società e i professionisti, è ammesso solo se gli interessati lo dichiarano esplicitamente (per esempio, in un contratto di locazione le parti possono convenire che le reciproche comunicazioni avvengano tramite l'indirizzo Pec espressamente fornito alla controparte)
http://www.espertorisponde.ilsole24...azione-ampio-la-mail-certificata:20111024.php
 
@eragon
@ivan181268
nonostante le citazioni che avete apportato, non ho comunque cambiato il mio parere sull'effettivo utilizzo della pec nei rapporti tra cittadini e imprese.
la citazione di eragon, imho, rimane comunque un'interpretazione della legge (sicuramente di un esperto, pertanto per me, difficile da smentire :eusa_shifty: )...

il fatto che "[...] le comunicazioni tra i soggetti [...] – cioè pubbliche amministrazioni, società commerciali e professionisti - [...] possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo", non esonera, imho, il destinatario (o il provider della pec) dal comunicare che il servizio utilizzato non è adatto a quel tipo di comunicazione (nell'eventualità che il cittadino invii una richiesta ad una impresa/società), soprattutto considerando il fatto, che io, comune cittadino, non conosco la finalità e il possibile uso che ne fa l'impresa, di quell'indirizzo che è comunque pubblico (e inoltre parificato all'indirizzo legale).

comunque tornando al caso specifico di sky, verso metà 2012, farò una richiesta specifica di variazione abbonamento (tramite pec)... la farò comunque con congruo anticipo, in modo che, se non dovesse funzionare quel canale, ricorrerò ai cari vecchi mezzi postali.
 
Se7en ha scritto:
il fatto che "[...] le comunicazioni tra i soggetti [...] – cioè pubbliche amministrazioni, società commerciali e professionisti - [...] possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo", non esonera, imho, il destinatario (o il provider della pec) dal comunicare che il servizio utilizzato non è adatto a quel tipo di comunicazione (nell'eventualità che il cittadino invii una richiesta ad una impresa/società), soprattutto considerando il fatto, che io, comune cittadino, non conosco la finalità e il possibile uso che ne fa l'impresa, di quell'indirizzo che è comunque pubblico (e inoltre parificato all'indirizzo legale).
Nel caso di utilizzi della PEC non previsti come "automatici" dalla legge (cioe' P.A.<->Imprese/Professionisti, Imprese/Professionisti<->Imprese/Professionisti, Privati->P.A.) vale la regola del Silenzio-Rifiuto, cioe' il consenso all'uso della propria PEC nel caso dei soggetti non previsti dalla legge si considera sempre negato a meno che da parte dell'Impresa/Professionista sia stata espressamente manifestata tale volonta'.

Comunque Sky se volesse potrebbe benissimo includere volontariamente nelle condizioni contrattuali di abbonamento anche l'invio alternativo di comunicazioni alla sua casella PEC.

Ma fortunatamente la stessa cosa vale anche per la PEC di un cittadino privato: sulla sua casella PEC nessun soggetto a parte le P.A. puo' inviare email.
Per esempio una societa' di recupero crediti non puo' approfittare della PEC per inviare un'ingiunzione di pagamento (a meno che il cittadino privato non abbia espresso il suo consenso a questo tipo di comunicazioni, cosa che personalmente sconsiglio vivamente...;))

Negli altri casi, come facciamo nella ns. azienda, se arriva una mail alla ns. casella PEC da parte di un soggetto privato non autorizzato, semplicemente viene mandata indietro con una risposta del tipo "Spiacenti, in quanto Lei dal punto di vista giuridico e' una "Persona Fisica" e l'uso da parte Sua della ns. casella di Posta Certificata non e' stato da noi espressamente autorizzato a tale scopo come prevede la normativa vigente, la Sua comunicazione in oggetto verra' ignorata a tutti gli effetti di legge.
Se necessita di contattarci La preghiamo di utilizzare le modalita' previste dagli eventuali contratti in essere o dalle normative vigenti.
Distinti saluti...."
 
eragon ha scritto:
Nel caso di utilizzi della PEC non previsti come "automatici" dalla legge (cioe' P.A.<->Imprese/Professionisti, Imprese/Professionisti<->Imprese/Professionisti, Privati->P.A.) vale la regola del Silenzio-Rifiuto, cioe' il consenso all'uso della propria PEC nel caso dei soggetti non previsti dalla legge si considera sempre negato a meno che da parte dell'Impresa/Professionista sia stata espressamente manifestata tale volonta'.

Comunque Sky se volesse potrebbe benissimo includere volontariamente nelle condizioni contrattuali di abbonamento anche l'invio alternativo di comunicazioni alla sua casella PEC.

Ma fortunatamente la stessa cosa vale anche per la PEC di un cittadino privato: sulla sua casella PEC nessun soggetto a parte le P.A. puo' inviare email.
Per esempio una societa' di recupero crediti non puo' approfittare della PEC per inviare un'ingiunzione di pagamento (a meno che il cittadino privato non abbia espresso il suo consenso a questo tipo di comunicazioni, cosa che personalmente sconsiglio vivamente...;))

Negli altri casi, come facciamo nella ns. azienda, se arriva una mail alla ns. casella PEC da parte di un soggetto privato non autorizzato, semplicemente viene mandata indietro con una risposta del tipo "Spiacenti, in quanto Lei dal punto di vista giuridico e' una "Persona Fisica" e l'uso da parte Sua della ns. casella di Posta Certificata non e' stato da noi espressamente autorizzato a tale scopo come prevede la normativa vigente, la Sua comunicazione in oggetto verra' ignorata a tutti gli effetti di legge.
Se necessita di contattarci La preghiamo di utilizzare le modalita' previste dagli eventuali contratti in essere o dalle normative vigenti.
Distinti saluti...."

esatto, per il momento le cose stanno così.
 
continua a non tornarmi...
poi il silenzio/dissenso mi è nuovo in materia di diritto... :eusa_think:
comunque chiudiamola qui, mi sa che rischiamo di far chiudere il thread :D .
vedremo dopo le prime pec inviate cosa succede. ;)
 
domanda

@Se7en hai poi provato a fare quella comunicazione via PEC? come è andata?
Comunque dico la mia: anche nel caso la PEC fosse attualmente possibile solo fra professionisti<->società il cliente skype non potrebbe rivolgersi ad avvocato/commercialista amico che farebbe dalla sua PEC professionale una disdetta in nome e per conto del cliente. La procura ha valore legale universale e non derogabile.

opinioni?
 
durandal ha scritto:
@Se7en hai poi provato a fare quella comunicazione via PEC? come è andata?
Comunque dico la mia: anche nel caso la PEC fosse attualmente possibile solo fra professionisti<->società il cliente skype non potrebbe rivolgersi ad avvocato/commercialista amico che farebbe dalla sua PEC professionale una disdetta in nome e per conto del cliente. La procura ha valore legale universale e non derogabile.

opinioni?

Più che le opinioni, parlano i fatti:
http://www.digital-forum.it/showpost.php?p=3082822&postcount=82

Ormai Sky accetta la disdetta via PEC, e lo dico per esperienza personale.
 
Confermo che funziona!!

Inviata pec in data 03/09/2012 con il seguente testo:
In allegato alla presente la sottoscritta xxxxxx, C.F. xxxxxxxxx, codice cliente xxxxxxx, trasmette modulo di disdetta a scadenza del contratto citato.
Il presente invio mediante PEC è equiparato all’invio mediante lettera Raccomandata A/R, a norma della normativa vigente (art. 48, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
03/09/2012
xxxxxxxxx

Alla mail ho allegato il modulo compilato e firmato scannerizzato. Nessun doc. di identità.

Già oggi 06/09/2012 sul decoder ho il messaggio di presa in carico della disdetta (nel mio caso scadenza naturale a fine ottobre).
 
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