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Adesso è ufficiale: Sky aumenta i prezzi di due euro!

Il Bacco ha scritto:
..mica ce lo ordina il dottore di abbonarci a 2 pay tv:eusa_think: :io sceglierei (voce del verbo POTER SCEGLIERE!:D ) quella che è più vicina alle mie esigenze, anche da un punto di vista economico!:happy3:

Il Bacco.:happy3:

dato ke credo poco ke entrambe le pay trasmettonano le stesse cose,come succedeva fra stream e tele +,penso proprio ke x vedere una cosa completa toccherebbe averle entrambe.io miei gusti sono tantissimi,dunque meglio solo sky tt la vita x me!
 
ma figuriamoci poi se una trasmettesse LOST e l'altra DESPERATE HOUSEWIVES...mi toccherebbe farle entrambe...meglio una unica
 
krldish72 ha scritto:
Scusami mop_invalido ma a parte la considerazione che, nel caso di Sky, penso che ben pochi abbiano formalmente ricevuto il contratto, in ogni caso non è assolutamente vero che chi firma un contratto è vincolato ad ogni sua clausola!!
Hai mai sentito parlare di clausole vessatorie, che richiederebbero una specifica approvazione per iscritto? Io ne avrei individuate almeno 3 o 4 (e la mia opinione è condivisa da altri colleghi:icon_rolleyes: )
Hai mai sentito parlare degli artt. 1469 bis - sexies del c.c.?
Nella mia (ancora) breve carriera di avvocato ho avuto a che fare già 3 volte con problematiche di Sky e in tutti casi il Cliente aveva (e ha avuto) perfettamente ragione!
Ho un paio di amici abbonati, con non pochi sacrifici, a Sky, i quali il mese prossimo riceveranno la fattura (sempre che la ricevano) o si troveranno direttamente addebitati a marzo 2 euro in più senza sapere ufficialmente nulla!
E se intendessero dare disdetta immediata la ritieni cosa improbabile?
Io dico di no:icon_rolleyes: :icon_rolleyes:
Quindi, abbi pazienza, ma se si tratta di fare 4 chiacchere da bar, ben volentieri, ma se ci si avventura in analisi giuridiche il discorso cambia.
Se mi sono inserito nel discorso è perchè ritengo di poter dare un mio (sicuramente modesto) contributo con un qualcosa in più.
In discussioni del forum dove si trattano argomenti tecnici di cui non sono esperto o non mi inserisco o dico la mia senza sbilanciarmi e lasciando che invece siano gli esperti a dare spiegazioni esaurienti!!
Ciauzz;)

Come si distingue una clausola vessatoria da una clausola non vessatoria? Chi decide che una clausola lo sia e un'altra non lo sia?

Nel contratto di SKY una delle firme sottintende proprio l'accettazione delle clausole contrattuali. :evil5:
 
Burchio ha scritto:
ma figuriamoci poi se una trasmettesse LOST e l'altra DESPERATE HOUSEWIVES...mi toccherebbe farle entrambe...meglio una unica
:lol:
grande... ;) ...non diamogli delle idee, che poi son capaci di mettere le due serie su canali a parte, e metterli come "options"....:5eek:
 
mop invalido ha scritto:
Come si distingue una clausola vessatoria da una clausola non vessatoria? Chi decide che una clausola lo sia e un'altra non lo sia?

Nel contratto di SKY una delle firme sottintende proprio l'accettazione delle clausole contrattuali. :evil5:

Nel timore di cadere in una trappola, molti consumatori domandano come si fa a capire se in un contratto ci sono clausole vessatorie.
La risposta è piuttosto semplice e non serve leggere attentamente il contratto: molto probabilmente ci sono clausole vessatorie quando sul contratto vengono richieste due firme, poiché in base all'articolo 1341 del Codice civile con la seconda firma il consumatore riconosce e accetta le clausole vessatorie. Tuttavia queste clausole possono essere vessatorie fino a un certo punto, almeno se il contraente è un privato consumatore che non agisce come imprenditore o professionista.
L'articolo 33 del decreto legislativo n. 206/2005 (Codice del consumo), ha infatti messo un filtro alla libertà di imporre clausole vessatorie ai privati consumatori, ma uno dei trucchi per aggirare la norma è quello di riportare sul contratto la partita IVA del consumatore, se ce l'ha, così figura come un contraente che ha agito nell'esercizio di una attività professionale o imprenditoriale, anche se il contratto riguarda tutt'altra materia.
Quindi bisogna evitare accuratamente di far inserire la partita IVA o il timbro del proprio ufficio o ditta nei contratti che riguardano interessi personali, altrimenti si perdono i diritti del consumatore sulle clausole vessatorie.
Sono considerate tali le clausole che, "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto".
Le norme stabiliscono che sono "inefficaci", cioè è come se non ci fossero nel contratto, ma stabiliscono anche che non sono considerate vessatorie le clausole che siano state oggetto di trattativa individuale. Ciò consente un'altra scappatoia ai raggiratori, in quanto sui contratti prestampati potrebbe bastare una "clausola salva-clausole", sottoscritta dal consumatore con una terza firma, che menzioni la preesistenza di una trattativa, anche se, dice la legge, incombe sulla controparte l'onere di provare che le clausole sono state oggetto di trattativa.
In ogni caso, anche se c'è trattativa (vera o finta), sono considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del consumatore, escludono o limitano le azioni del consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o prevedono l'adesione automatica del consumatore a "regolamenti" o altre clausole o condizioni che non ha potuto conoscere.
L'articolo 33 del Codice del consumo prevede poi alcuni tipi di clausole "che si presumono vessatorie fino a prova contraria". In sostanza, è facilitato il diritto del consumatore e il potere del giudice di dichiararle inefficaci, anche se sottoscritte.
Ecco alcuni esempi.
  • Inadempimenti. Nei contratti che riguardano la vendita di merci, l'organizzazione di corsi, la spedizione di fascicoli periodici, eccetera, una clausola esclude solitamente la possibilità di recesso del consumatore per tardiva spedizione della merce, per lo spostamento dell'inizio (o della sede) del corso o della pubblicazione dei fascicoli, eccetera. E' vessatoria, quindi inefficace.
  • Caparra. La solita clausola stabilisce che l'acconto versato dal consumatore sarà incamerato dalla controparte in caso di ripensamento o inadempienza, mentre il consumatore non ha diritto ad analoga somma in caso di ripensamento o inadempienza della controparte.
  • Penale. E' considerata inefficace anche la clausola che prevede una penale "d'importo manifestamente eccessivo" se il consumatore ci ripensa, non adempie l'obbligazione o la ritarda. La sentenza della Corte di cassazione n. 18128/2005 ha stabilito che il giudice può ridurre d'ufficio la penale, cioè senza la richiesta del consumatore, per il semplice fatto che è manifestamente eccessiva.
  • Recesso. Quasi tutti i contratti-capestro e quelli dei raggiratori sono "irrevocabili", mentre la controparte si riserva di recedere. Deve esserci la "par condicio", altrimenti la clausola di irrevocabilità è inefficace. E' ugualmente inefficace se l'irrevocabilità per il consumatore è accompagnata dalla riserva della controparte di subordinare l'esecuzione della prestazione a una condizione che dipende unicamente dalla sua volontà
  • Preavviso. Il contratto si rinnova automaticamente alla scadenza se il consumatore non invia disdetta tre o sei mesi prima: la legge stabilisce che l'eccessiva anticipazione della disdetta è vessatoria.
  • Regolamento ignoto. Il consumatore si iscrive a un "circolo del libro" obbligandosi a comprare periodicamente libri e a riconoscere le condizioni di un regolamento o statuto che non gli viene fornito.
  • Modificazioni contrattuali. Nei contratti di acquisto di dischetti, di enciclopedie e altre opere a fascicoli periodici la controparte si riserva di modificare il piano editoriale: la clausola deve esplicitare un giustificato motivo, altrimenti è vessatoria.
  • Prezzo. Nel contratto di acquisto di un'auto o qualsiasi altro bene il prezzo è determinato al momento della consegna: ciò consente alla controparte di ritardare la consegna per lucrare un imminente aumento di listino di cui è a conoscenza. Oppure, un'altra clausola impedisce al consumatore di recedere se il prezzo diventa eccessivamente elevato rispetto a quello convenuto. Anche queste sono vessatorie e possono essere dichiarate inefficaci.
  • Responsabilità degli agenti. La clausola non riconosce la validità delle obbligazioni o varianti aggiunte al contratto dagli agenti o procacciatori della controparte. E' vessatoria.
  • Prodotto difettoso. Un'altra clausola, sempre considerata vessatoria, non ammette la contestazione del consumatore per un prodotto eventualmente difettoso o un servizio carente o insufficiente.
  • Foro competente. Deve essere quello di residenza (o domicilio elettivo) del consumatore, per le eventuali controversie legali. Va ricordato che il Codice del consumo stabilisce che l'inefficacia di una clausola vessatoria può essere rilevata d'ufficio anche dal giudice.
    Quindi, se nel contratto è indicato un foro competente per le controversie lontano e il consumatore riceve un atto di citazione da quel foro, invece di pagare un avvocato che faccia opposizione formale per incompetenza del foro, può scrivere una raccomandata AR al giudice allegando fotocopia della carta d'identità e chiedendo di rilevare d'ufficio l'inefficacia della clausola contrattuale che ha stabilito la competenza di un foro diverso, facendo così decadere l'atto di citazione.
La casistica fatta dal Codice del consumo non esclude tuttavia altri tipi di clausole vessatorie da valutare di volta in volta "tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione", con esclusione delle clausole conformi a disposizioni di legge o convenzioni internazionali. Purtroppo, non è considerata vessatoria la clausola che stabilisce un prezzo manifestamente spropositato per l'acquisto di un bene o di un servizio. Inoltre, sono stabilite deroghe particolari per i contratti relativi a servizi finanziari.

"Ci ho ripensato"


Capita spesso, dopo aver firmato un contratto, di voler dare disdetta per motivi vari.
Non sempre ciò è possibile, ma il Codice del consumo (D. L.vo n. 206/2005) ha definito meglio i casi in cui il consumatore può "ripensarci" dopo aver firmato un contratto ed entro quanto tempo può farlo.
E' da notare, però, che stranamente la legge italiana non prevede il diritto del consumatore ad avere una copia del contratto che firma: deve ricordarsi di chiederla, a volte con insistenza, altrimenti neanche sa di avere la facoltà di dare disdetta entro un certo tempo. Il diritto di avere una copia dei contratti è previsto soltanto per quelli dell'energia elettrica, del gas, del telefono e dell'acqua, in base alla legge n. 142/1992.
Questi, comunque, sono i termini attuali per i "ripensamenti", tenendo presente che la disdetta deve essere sempre data tramite raccomandata AR.
  • 10 giorni lavorativi per i contratti firmati fuori dai locali commerciali, ovvero a casa, in ufficio, per strada, in un albergo, eccetera.
  • 10 giorni lavorativi per i contratti a distanza, ovvero le vendite televisive, per corrispondenza, via Internet, telefoniche, per fax, eccetera. Attenzione, non c'è possibilità di ripensamento se si tratta di beni confezionati su misura o "chiaramente personalizzati, di audiovisivi o software sigillati e aperti dal consumatore, di giornali e riviste.
  • 14 giorni per gli acquisti di servizi finanziari, bancari e assicurativi a distanza.
  • 30 giorni per le polizze vita acquistate sempre a distanza.
  • 10 giorni lavorativi per i contratti di multiproprietà, anche se firmati nella sede della ditta.
  • 7 giorni per i valori mobiliari come azioni, obbligazioni, titoli di Stato, fondi di investimento aperti, eccetera, venduti fuori dai locali commerciali della ditta o a distanza.
  • 5 giorni per i fondi di investimento chiusi.
  • 7 giorni per i contratti di qualunque tipo stipulati per via telematica mediante l'uso della firma digitale.
  • 15 giorni per la disdetta di un contratto bancario di deposito qualora la banca decida una diminuzione del tasso di interesse corrisposto al depositante. In questo caso la banca non può pretendere le spese di chiusura conto.
Il contratto "irrevocabile"

Spesso però al consumatore vengono fatte firmare proposte contrattuali unilaterali "irrevocabili", che non gli consentono, cioè, il ripensamento e la disdetta.
Il Codice civile italiano permette infatti questo trucchetto: chi offre in vendita un bene o un servizio può predisporre e far firmare al consumatore un contratto prestampato nel quale lo stesso consumatore "propone" alla controparte di vendergli il bene o il servizio offerto e la controparte che ha fatto realmente la proposta si riserva di accettare la proposta "irrevocabile" del consumatore.
E' tutto il contrario, ma legalmente è tutto regolare.
Questo succede nei più svariati settori e quasi sempre il consumatore se ne accorge "dopo", ovvero quando ha cambiato idea e vuole recedere dal contratto. Naturalmente riceve un rifiuto dalla controparte, che vede sfumare un guadagno e che minaccia un'azione legale per inadempimento e risarcimento del danno.
Sembra che il consumatore non abbia vie d'uscita, invece ce ne sono tre.
La prima sta nell'articolo 33, punto t), del Codice del consumo, il quale stabilisce che è considerata clausola abusiva, quindi inefficace, quella che pone al consumatore "restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi": è chiaro che l'irrevocabilità lo vincola con la sola controparte e quindi gli pone restrizioni alla libertà contrattuale. La clausola è quindi inefficace e il consumatore può dare disdetta, a meno che la clausola stessa non sia stata oggetto di "trattativa specifica", ma l'onere di questa prova incombe sulla controparte e non è facile.
L'altra via d'uscita è che di solito i contratti prevedono l'irrevocabilità soltanto per il consumatore, mentre la controparte è libera di accettare o rifiutare. Ciò è ugualmente in contrasto con l'articolo 33, punto d), del Codice del consumo, secondo il quale è inefficace la clausola che prevede "un impegno definitivo del consumatore, mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà". Cadendo per inefficacia la clausola di irrevocabilità, il consumatore recede prima dell'accettazione formale o sostanziale della controparte.
La terza via d'uscita sta nel fatto che, solitamente, la controparte si dimentica di indicare un termine per l'accettazione della proposta contrattuale firmata dal consumatore, così è applicabile l'articolo 1355 del Codice civile in base al quale "è nulla l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante", cioè l'accettazione della proposta contrattuale del consumatore è a completa discrezione della controparte, senza un termine per esercitarla.

fonte: consumatori.it
 
Esempi di clausole vessatorie

La legge indica in modo assai dettagliato i vari tipi di clausole abusive che possono comparire nei contratti tipo. Nella pratica esse sono formulate in varia modo e variano da contratto a contratto, per cui in genere sarà il giudice che deciderà se una determinata clausola è abusiva o meno.

Esempi di clausole abusive possono essere:
  • quella che impone al consumatore, in caso di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una penale di importo manifestamente eccessivo;
  • quella che consente all'impresa di variare il prezzo del bene o del servizio fissato in origine senza consentire al consumatore la possibilità di recedere dal contratto;
  • quella che consente all'impresa di recedere anche prima della scadenza del contratto, non riservando identico diritto al consumatore (ad esempio nelle polizze assicurative);
  • quella che, nelle polizze assicurative, impone l'obbligo di denunciare il sinistro per iscritto entro termini tassativi, pena la perdita del diritto alla liquidazione dell'indennizzo;
  • quella che riconosce ad una banca il diritto di modificare, ridurre o sospendere, senza preavviso e senza validi motivi il tasso di interesse di un prestito o di un credito.
A chi è rivolta la tutela?

Ovviamente al consumatore, da intendersi esclusivamente come la "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Quando una clausola viene considerata "abusiva"?

Due sono i principi che si possono adottare per capire se una clausola è abusiva o meno.

  • Uno è quello dello "squilibrio contrattuale", in base al quale è abusiva ogni clausola che pone a carico del solo consumatore obblighi non giustificati dalla natura del contratto o lo priva di diritti legittimi e/o invece riconosciuti alla controparte.
  • L'altro è quello della chiarezza e della trasparenza, che dovrebbero sempre accompagnare la spiegazione di ciascun modulo contrattuale e delle relative clausole.
Che cosa posso fare?

Se pensate di aver firmato un contratto contenente clausole vessatorie, il contratto è comunque valido, l'unica possibiltà che avete, è quella di impugnare le clausole davanti al giudice. L'azione legale può essere intrapresa dal singolo consumatore interessato oppure - ed è questa una novità - direttamente dalle Associazioni dei consumatori, a tutela di tutta la "categoria".

Attenzione alla terza firma!

Attenzione ad un particolare non trascurabile: banche, assicurazioni, enti pubblici, venditori in genere sono abilitati dalla legge a richiederVi una terza firma sul contratto, vicino alla quale sarà sicuramente scritto che le clausole per Voi più vessatorie sono state oggetto di trattativa individuale! Consigliamo vivamente i consumatori a non apporre tale sottoscrizione o quanto meno non prima che l'operatore commerciale Vi abbia adeguatamente spiegato il motivo di tale richiesta. Poi potrebbe essere troppo tardi!


Su Internet potete trovare una banca dati europea sulle clausole abusive, la "CLAB Europa".


Fonte: euroconsumatori.org
 
CAPO XIV bis
Dei contratti del consumatore
( Capo aggiunto dall`art. 25 della L. 6 febbraio 1996, n. 52)​
Artt. 1469bis -1469sexies​

1469 bis. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
Nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto
In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all`attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma
Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un`omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un`altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) escludere o limitare l`opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest`ultimo;
4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l`esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
5) Consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest`ultimo non conclude il contratto e ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se é quest`ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
6) imporre al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell`adempimento il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d`importo manifestamente eccessivo;
7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
10) prevedere l`estensione dell`adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
11) consentire al professionista di modificare unilateralmente la clausola del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale é eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d`interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l`adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
16) limitare o escludere l`opponibilità dell`eccezione d`inadempimento da parte del consumatore;
17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto anche nel caso di preventivo consenso dal consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest`ultimo;
18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell`autorità giudiziaria, limitazioni all`allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell`onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
20) prevedere l`alienazione di un diritto o l`assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un`obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E` fatto salvo il disposto dell`articolo 1355.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servivi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga ai numeri 8) e 11) del terzo comma:
1) recedere qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
2) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, semprechè vi sia un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma, il tasso d`interesse o l`importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dai contratto.
I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte.

1469 ter Accertamento della vessatorietà delle clausole
La vessatorietà di una clausola é valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell`oggetto dei contratto, né all`adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell`Unione europea o l`Unione europea.
Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l`onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
1469 quater Forma e interpretazione
Nel caso di conflitti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
In caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l`interpretazione più favorevole al consumatore.
1469 quinquies Inefficacia
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 1469 bis e 1469 ter sono inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto.
Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da un`omissione del professionista;
2) escludere o limitare le azioni dei consumatore nei confronti del professionista o di un`altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
3) prevedere l`adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
L` inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d`ufficio dal giudice.
Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria d`inefficacia delle clausole dichiarate abusive.
é inefficace ogni clausola contrattuale che prevedendo l`applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l`effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell`Unione europea.
1469 sexies Azione inibitoria
Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l`associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l`uso delle condizioni di cui sia accertata l`abusività ai sensi del presente capo.
L`inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
FANNO ECCEZIONE A QUESTA REGOLA I CONTRATTI STIPULATI DA UN'IMPRESA DI UNA SOLA PERSONA O UN PROFESSIONISTA, come stabilito dalla sentenza n. 469/2002 della Corte Costituzionale

Fonte: fotografi.org
 
Ma non si può decidere di rescindere anticipatamente il contratto sulla base di questo aumento? A me nn sembra per niente una cosa giusta!!
 
Jpcdani, collega:D ? o semplicemente appassionato di diritto:D ?
Comunque, ottimo intervento, da manuale di diritto civile, io prima di te, dopo aver sollevato il problema ho evitato di entrare nel merito perchè non mi pareva di essere gradito...sembra incredibile, ma chi sa qualcosa sembra quasi che dia fastidio:eusa_naughty: (io non sono esperto in molti settori e non mi vergogno di definirmi "ignorante", nel senso letterale del termine)
 
krldish72 ha scritto:
Jpcdani, collega:D ? o semplicemente appassionato di diritto:D ?
Comunque, ottimo intervento, da manuale di diritto civile, io prima di te, dopo aver sollevato il problema ho evitato di entrare nel merito perchè non mi pareva di essere gradito...sembra incredibile, ma chi sa qualcosa sembra quasi che dia fastidio:eusa_naughty: (io non sono esperto in molti settori e non mi vergogno di definirmi "ignorante", nel senso letterale del termine)

Mio nipote neo-avvocato...mi son fatto semplicemente inviare:D
Appassionato di diritti e leggi?questo puoi starne certo xche' leggo molto sulle leggi...
Non credo che dai' fastidio, ognuno puo' contribuire opinioni o info ben diversi sempre rispettando sia diritti civili sia contratti commerciali.
E' normale la rabbia nonostante certi contratti impongono vincoli che non ci gradiscono...:evil5:
La lotta e' la vita, l'amore per la lotta e' la passione!
Bye
 
jpcdani ha scritto:
Esempi di clausole abusive possono essere:

- quella che consente all'impresa di variare il prezzo del bene o del servizio fissato in origine senza consentire al consumatore la possibilità di recedere dal contratto;

Che cosa posso fare?
Se pensate di aver firmato un contratto contenente clausole vessatorie, il contratto è comunque valido, l'unica possibilità che avete, è quella di impugnare le clausole davanti al giudice. L'azione legale può essere intrapresa dal singolo consumatore interessato oppure - ed è questa una novità - direttamente dalle Associazioni dei consumatori, a tutela di tutta la "categoria".
Jpcdani,
complimenti per l'ottimo lavoro :thumbsup:

A questo punto l'unica speranza è che qualche abbonato abbia voglia di rivolgersi ad un giudice per chiedere se la clausola dell'aumento sotto il 10% senza possibilità di recesso è vessatoria o meno.

Chi è il primo? :D
 
blino ha scritto:
Jpcdani,
complimenti per l'ottimo lavoro :thumbsup:

A questo punto l'unica speranza è che qualche abbonato abbia voglia di rivolgersi ad un giudice per chiedere se la clausola dell'aumento sotto il 10% senza possibilità di recesso è vessatoria o meno.

Chi è il primo? :D

Rivolgiamo a forzagranata81 che non ne può di Sky :D
 
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