Eccomi quì come dicevo in mattinata per un messaggio riepilogativo su varie questioni di questo bando.
Caso "Diretta Goal"
Coloro che acquisteranno ciascun pacchetto al 99% potranno trasmettere le immagini alternate delle singole partite (dipenderà da Mediapro), servizio che molti di noi conoscono come "diretta goal" o "diretta premium" a seconda della pay-tv a cui siamo abbonati. Infatti nella descrizione di ciascuno dei pacchetti principali (A, B1, B2, C1, C2, D1 e D2) è riportato quanto segue:
Si riportano di seguito le definizioni:
Di conseguenza, l'unica cosa non chiara è data dagli eventi che comporranno il prodotto contenitore (ad esempio, in uno slot di gare della domenica alla 15:00 il prodotto contenitore che Mediapro confezionerà per il pack A sarà lo stesso per il pack C2, che potrebbe non poter trasmettere tutte le gare dei ciascuna domenica alle 15:00?) e la questione della sua personalizzazione qualora il Sub-licenziatario acquistasse il pack F, casi che saranno sicuramente chiariti da domande delle pay-tv a cui mediapro risponderà
Caso "personalizzazione editoriale"
Ho letto post di molti che affermavano secondo quanto comunicato dall'Antitrust
Dopo aver letto il bando intermediari e quello di mediapro, posso affermare con certezza che quanto scritto poco sopra sia palesemente falso.
Infatti il bando intermediari al punto 11.2.5 (Obblighi editoriali e in materia di pubblicità) riporta:
ed inoltre nella descrizione del pack global:
frasi peraltro confermate nel file contenente le risposte alle domande che gli intermediari indipendenti hanno girato alla lega, pubblicato sul suo sito e da me condiviso in passato nel thread.
Mediapro ha scelto in prima istanza l'opzione b) descritta poco sopra (dunque può tranquillamente, come appena scritto, prendere le immagini dei match e confezionare un prodotto, anche con pre-, post-partita, interviste e studi dedicati, come se fosse un operatore della comunicazione, basta che non gli fa concorrenza mettendosi a vendere le partite o gli abbonamenti direttamente al consumatore finale, cioè noi); ha lasciato però, come richiesto dal bando e dall'antitrust in seconda istanza, agli operatori della comunicazione di confezionarsi da sé i prodotti audiovisivi fornendogli quello che loro definiscono segnale clean (opzione a) del pack global). in questo caso, però, vogliono che il sub-licenziatario paghi un corrispettivo.
Poiché né il decreto melandri, né le linee guida dei diritti tv, né il bando operatori indipendenti (ed i rispettivi chiarimenti ed integrazioni) e né l'antitrust hanno esplicitamente scritto che questo debba avvenire GRATUITAMENTE Mediapro ha tutto l'interesse e la possibilità di farsi pagare dalle pay-tv per questo scopo.
Sia ben chiaro che tutto questo non è il canale della lega, chiaramente definito dalla legge melandri:
Caso "portabilità all'estero"
la lega nel suo bando intermediari ha chiaramente specificato che:
-) il licenziatario deve accettare che un utente regolarmente abbonato alla piattaforma audiovisiva possa usufruire del proprio decoder sat legalmente anche in paesi della UE e/o appartenerti alla SEE (Spazio economico europeo) (punto 11.2.6 i)); dunque, se un utente che ha regolare contratto con pay-tv sat in Italia e metodo di pagamento italiano si porta il decoder in paese UE o SEE può tranquillamente vedere le partite
-) punto 14.2 (eccezioni alla protezione territoriale) lettera ii):
Lo stesso è riportato ai punti 11.2.7 e 14.2 del bando riportato da mediapro.
Come dimostrato, dunque, la lega e mediapro ed i relativi sublicenziatari devono rispettare le legge europea (e mi sembra anche normale, visto che a livello legislativo il bando è nettamente inferiore legislativamente ad una legge europea)
caso "Sky Q"
In questo caso, la questione è molto nebulosa. Ho letto diverse idee nel thread ma nessuna ha, secondo me, la conferma ufficiale in tutti i documenti di interesse, dove non viene scritto nulla in maniera chiara.
Potremmo saperne qualcosa di più qualora dovessero pervenire delle domande in merito dagli operatori della comunicazione.
L'unica cosa che fa propendere per una risoluzione positiva della questione è scritta nelle linee guida al punto 24b), dove in breve la lega calcio scrive che nella formazione dei pacchetti va tenuta in conto l'evoluzione tecnologica dei device
Caso prezzi minimi mancanti
È forse l'unico errore di mediapro in quanto il decreto melandri recita che (art. 8 comma 4):
Caso "Diretta Goal"
Coloro che acquisteranno ciascun pacchetto al 99% potranno trasmettere le immagini alternate delle singole partite (dipenderà da Mediapro), servizio che molti di noi conoscono come "diretta goal" o "diretta premium" a seconda della pay-tv a cui siamo abbonati. Infatti nella descrizione di ciascuno dei pacchetti principali (A, B1, B2, C1, C2, D1 e D2) è riportato quanto segue:
Nell'ipotesi di Prodotti Audiovisivi in contemporanea, Mediapro ha facoltà di confezionare e consegnare al Sub-licenziatario più Prodotti Audiovisivi in contemporanea, uguali al numero di Gare oltre al Prodotto Contenitore i cui contenuti possono essere i medesimi, ad eccezione della Gara trasmessa.
Si riportano di seguito le definizioni:
-) prodotti audiovisivi: i prodotti editoriali aventi ad oggetto eventi della competizione, confezionati sulla base delle diverse modalità di trasmissione, nonche' delle diverse piattaforme, in conformità agli orari e agli schemi approvati dall'organizzatore della competizione (da decreto melandri art. 2 lettera v);
-) Sub-licenziatario: è ogni Operatore della Comunicazione assegnatario di uno o più Pacchetti.
-) Gara: è la parte dell'Evento che decorre dal fischio d'inizio della partita e termina con il fischio finale della stessa.
-) Prodotto Contenitore: è la diretta in simultanea di più Gare giocate in contemporanea all'interno di un Prodotto Audiovisivo.
-) contenuti: di approfondimento da studio, Interviste realizzate prima, durante e dopo ciascuna Gara della Competizione, Immagini Salienti e Correlate relative a ciascuna Gara della Competizione, break pubblicitari secondo le piene facoltà di Mediapro nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni delle autorità competenti (definiti nella descrizione di ciascuno dei pacchetti principali poco prima della stringa, riportata nel QUOTE precedente, all'interno del bando).
Di conseguenza, l'unica cosa non chiara è data dagli eventi che comporranno il prodotto contenitore (ad esempio, in uno slot di gare della domenica alla 15:00 il prodotto contenitore che Mediapro confezionerà per il pack A sarà lo stesso per il pack C2, che potrebbe non poter trasmettere tutte le gare dei ciascuna domenica alle 15:00?) e la questione della sua personalizzazione qualora il Sub-licenziatario acquistasse il pack F, casi che saranno sicuramente chiariti da domande delle pay-tv a cui mediapro risponderà
Caso "personalizzazione editoriale"
Ho letto post di molti che affermavano secondo quanto comunicato dall'Antitrust
che il fatto che mediopro abbia creato un pack ad hoc per la personalizzazione editoriale sia contro la melandri.ha sottolineato l’esigenza di evitare che l’intermediario indipendente svolga attività che determinino l’insorgere di rapporti di concorrenza con gli operatori della comunicazione. Pertanto, non dovranno essere intraprese iniziative che comportino l’assunzione di una responsabilità editoriale, che caratterizza invece l’attività dell’operatore della comunicazione, soggetto fornitore di contenuti multimediali. Al contempo l’Autorità ritiene necessario che sia garantita ai sub-licenziatari la più ampia iniziativa imprenditoriale ed editoriale nel confezionamento dei singoli prodotti audiovisivi
Dopo aver letto il bando intermediari e quello di mediapro, posso affermare con certezza che quanto scritto poco sopra sia palesemente falso.
Infatti il bando intermediari al punto 11.2.5 (Obblighi editoriali e in materia di pubblicità) riporta:
Fermo, inter alia, quanto previsto al seguente paragrafo 11.2.6, la lega calcio di serie a riconosce al licenziatario il diritto di esercitare, o di consentire a ogni sublicenziatario di esercitare ampia libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei prodotti audiovisivi, ...
ed inoltre nella descrizione del pack global:
Il pack global consente al suo licenziatario:
a) di concludere con gli operatori della comunicazione accordi di sublicenza aventi ad oggetto la realizzazione e/o trasmissione di prodotti audiovisivi confezionati... e/o
b) di realizzare e confezionare prodotti audiovisivi utilizzando il segnale degli eventi da sublicenziare ad operatori della comunicazione tramite accordi di sublicenza
frasi peraltro confermate nel file contenente le risposte alle domande che gli intermediari indipendenti hanno girato alla lega, pubblicato sul suo sito e da me condiviso in passato nel thread.
Mediapro ha scelto in prima istanza l'opzione b) descritta poco sopra (dunque può tranquillamente, come appena scritto, prendere le immagini dei match e confezionare un prodotto, anche con pre-, post-partita, interviste e studi dedicati, come se fosse un operatore della comunicazione, basta che non gli fa concorrenza mettendosi a vendere le partite o gli abbonamenti direttamente al consumatore finale, cioè noi); ha lasciato però, come richiesto dal bando e dall'antitrust in seconda istanza, agli operatori della comunicazione di confezionarsi da sé i prodotti audiovisivi fornendogli quello che loro definiscono segnale clean (opzione a) del pack global). in questo caso, però, vogliono che il sub-licenziatario paghi un corrispettivo.
Poiché né il decreto melandri, né le linee guida dei diritti tv, né il bando operatori indipendenti (ed i rispettivi chiarimenti ed integrazioni) e né l'antitrust hanno esplicitamente scritto che questo debba avvenire GRATUITAMENTE Mediapro ha tutto l'interesse e la possibilità di farsi pagare dalle pay-tv per questo scopo.
Sia ben chiaro che tutto questo non è il canale della lega, chiaramente definito dalla legge melandri:
«canale tematico ufficiale»: l'insieme di programmi audiovisivi originali, di durata non inferiore alle otto ore settimanali, distribuito anche all'estero su qualsiasi piattaforma distributiva, predisposto da un fornitore di contenuti e unificati da un medesimo marchio editoriale, riferito prevalentemente alla attività sportiva e societaria dell'organizzatore dell'evento, che concede in esclusiva al fornitore di contenuti l'uso del proprio marchio e della propria immagine, veicolati su qualsiasi mezzo di comunicazione, in chiaro o pagamento;
Caso "portabilità all'estero"
la lega nel suo bando intermediari ha chiaramente specificato che:
-) il licenziatario deve accettare che un utente regolarmente abbonato alla piattaforma audiovisiva possa usufruire del proprio decoder sat legalmente anche in paesi della UE e/o appartenerti alla SEE (Spazio economico europeo) (punto 11.2.6 i)); dunque, se un utente che ha regolare contratto con pay-tv sat in Italia e metodo di pagamento italiano si porta il decoder in paese UE o SEE può tranquillamente vedere le partite
-) punto 14.2 (eccezioni alla protezione territoriale) lettera ii):
l'accesso e l'utilizzo di contenuti online tramite dispositivi portabili da parte di abbonati a quei contenuti che sono temporaneamente al di fuori del proprio territorio di residenza (come potrebbe verificarsi all'interno dei paesi membri del SEE).
Lo stesso è riportato ai punti 11.2.7 e 14.2 del bando riportato da mediapro.
Come dimostrato, dunque, la lega e mediapro ed i relativi sublicenziatari devono rispettare le legge europea (e mi sembra anche normale, visto che a livello legislativo il bando è nettamente inferiore legislativamente ad una legge europea)
caso "Sky Q"
In questo caso, la questione è molto nebulosa. Ho letto diverse idee nel thread ma nessuna ha, secondo me, la conferma ufficiale in tutti i documenti di interesse, dove non viene scritto nulla in maniera chiara.
Potremmo saperne qualcosa di più qualora dovessero pervenire delle domande in merito dagli operatori della comunicazione.
L'unica cosa che fa propendere per una risoluzione positiva della questione è scritta nelle linee guida al punto 24b), dove in breve la lega calcio scrive che nella formazione dei pacchetti va tenuta in conto l'evoluzione tecnologica dei device
Caso prezzi minimi mancanti
È forse l'unico errore di mediapro in quanto il decreto melandri recita che (art. 8 comma 4):
È vero che il decreto Melandri e le linee guida redatte dalla lega non affermano chiaramente che il prezzo minimo deve essere reso noto prima del termine per la presentazione delle offerte, però probabilmente visto che afferma anche che (art. 11 comma 8):L'organizzatore della competizione fissa il prezzo minimo di ciascun pacchetto al di sotto del quale, previa comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può decidere di revocare l'offerta.
l'antitrust potrebbe imporre di modificare l'invito a offrire (lettera 22 del bando) anche su segnalazione delle pay-tv interessate, facendo pubblicare nel nuovo invito ad offrire i prezzi minimi per ciascun pacchetto.L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi e' tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.