In parole povere significa che lo strumento scelto da Sky per far valere le proprie ragioni potrebbe (sottolineo il condizionale) non essere riconosciuto idoneo dal Giudice. Irreparabilità del danno significa definitività e irrimediabilita' dello stesso se si dovesse perseguire la via ordinaria (normale giudizio di merito) non preceduta dal ricorso cautelare. Ora, premesso che non ho letto gli atti, almeno in teoria si può dire che il danno che subirebbe Sky è di natura meramente economica (lucro cessante), ma non irreparabile, data anche la oggettiva solvibilità della Lega.
Tutto può essere, bisogna vedere come è stato impostato il ricorso e come è stata impostata la memoria della Lega (sicuramente hanno giocato la carta preliminare della inammissibilità). Quello che intendevo sottolineare è che non si può semplificare e ridurre l'analisi alla equazione " violazione della legge Melandri- annullamento dell'atto".