le indicazioni dell'AGCM dicono esattamente il contrario:
"...76. Al riguardo, si ritiene utile, sin d’ora, indicare possibili misure che potrebbero essere suscettibili di risolvere le criticità concorrenziali sopra indicate:
A. la sospensione dell’efficacia delle clausole dell’Accordo intervenuto tra TIM e DAZN, riguardanti le limitazioni per DAZN di negoziare e concludere contratti per l’offerta di servizi à la carte o voucher promozionali e di vendere, anche indirettamente, i servizi DAZN, come previsto per gli operatori diversi da quelli elencati nello Schedule 1, Part A e Part B, dell’Accordo;
B. la sospensione dell’efficacia delle clausole dell’Accordo intervenuto tra TIM e DAZN che limitano DAZN nel definire ulteriori modalità di distribuzione e di vendita del proprio servizio, con particolare riferimento alla tipologia di piattaforme utilizzate (digitale terrestre e satellitare), alla cessione dei contenuti in sublicenza, ai dispositivi di visione in cui rendere disponibile l’app DAZN (ad esempio, decoder, stick, set-top-box, smart TV), ai servizi di pagamento da utilizzare (ad esempio, pagamento su conto telefonico);
C. la sospensione dell’efficacia delle clausole dell’Accordo intervenuto tra TIM e DAZN che limitano DAZN nell’applicazione di sconti o nella riduzione dei periodi promozionali;
D. l’obbligo per TIM, nelle aree non contendibili, di rendere disponibili tempestivamente agli altri operatori le soluzioni tecniche relative alla rete di accesso locale all’ingrosso già scelte per la propria divisione interna e in fase di implementazione, in modo non discriminatorio, anche ai soggetti infrastrutturati che accedono alla rete di accesso locale utilizzando servizi diversi dal Bitstream NGA (servizi di accesso passivo e servizi di accesso attivo VULA);
E. l’obbligo per DAZN di contrattare con gli altri operatori soluzioni tecnologiche volte a ridurre possibili congestioni di rete, secondo modalità FRAND."