Può non avere senso, ma per ogni contratto di fornitura (luce, gas), il fornitore ha l'obbligo di richiedere i dati catastali e comunicarli all'agenzia delle entrate (o segnalare i clienti che non li hanno comunicati).
(copio e incollo da internet)
Perché ti chiediamo i dati catastali?
Con la legge finanziaria del 2005 (legge 311 del 30.12.2004 - art. 1 comma 333) qualsiasi fornitore di energia deve richiedere ai propri clienti i dati catastali per poi trasmetterli all’Agenzia delle Entrate. Ecco perché anche noi siamo coinvolti!
Questa pratica, per quanto comprensibilmente un po’ noiosa, è stata pensata per combattere l’evasione fiscale relativa al settore immobiliare. In questo modo infatti possono essere trovati, ad esempio, immobili non dichiarati o attività economiche sottofatturate.
Chi deve comunicare i dati catastali?
Proprietari, usufruttuari, titolari di altri diritti sull’immobile devono comunicare i dati catastali. Praticamente tutti coloro che attivano una nuova fornitura (o ne variano una già presente) devono inviare al proprio fornitore di energia e gas i dati catastali.
Che colpa ne ha il fornitore se il cliente non comunica i dati?? L'unico obbligo è richiederli al cliente e comunicarli all'AdE. Per tutti i contratti già in essere al 2005, come riportato in quella circolare, sono stati richiesti al primo rinnovo "tacito" utile (dovrebbe essere un anno).
Comunque ho riportato la circolare perché più chiara della
legge 
(con riferimenti ad altre leggi, modifiche, integrazioni) che viene riportata anche nei moduli catastali (ad esempio Illumia):
(ART.1, COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004)
La informiamo che per ottemperare a quanto previsto nella legge finanziaria 2005 (legge 311 del 30.12.2004), ILLUMIA Le chiede di fornire i dati catastali identificativi dell’immobile e/o
terreno presso cui è attiva la fornitura di energia elettrica / gas, che verranno successivamente trasferiti all’Anagrafe tributaria come richiesto dalla legge. Ogni responsabilità relativa ai dati da Lei trasmessi rimane a Suo carico, così come la mancata o incompleta trasmissione dei dati e la trasmissione di dati non corretti: in tali casi è applicabile al Cliente, da parte dell’amministrazione finanziaria, la sanzione amministrativa da 103 euro a 2.065 euro.
La informiamo inoltre che la mancata trasmissione del modello debitamente compilato potrà essere oggetto di segnalazione all’anagrafe tributaria. Per ogni ulteriore informazione circa la compilazione del modello può rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate