Mi pare di ricordare che il diritto di recesso vale solo per i contratti effettuati al di fuori dei negozi e che i 10 gg partono dalla data di sottoscrizione o di consenso vocale se vendita telefonica.
E' normale, anche se non dovrebbe essere così, che all'interno dello stesso cavo multicoppia e della stessa tratta ci siano coppie con caratteristiche molto differenti: basta una permuta fatta male.
Spesso per questo motivo vengono girate le coppie ed al tuo vicino da un giorno all'altro potrà capitare di avere un servizio molto peggiore del tuo.
La rete di accesso italiana è un colabrodo e miracoli non se ne possono fare. Per il salto di qualità serve che la Rete sia scorporata da Telecom Italia.
My two cents
Si e' vero i 10 g lavorativi valgono solo nel caso di contratti aventi ad oggetto cessione di beni e pretazioni di servizi effettuati fuori deli locali commerciali. e per i contratti a distanza.
Non mi ricorsdo a cosa avessi risposto in quel modo ma comunque ho supposto che l'altro utente avesse stitpulato un contratto secondo una di queste modalita'.
Comunque i termini per esercitare il diritto di recesso decorrono:
Art. 65 Codice del consumo:
Art.65 Decorrenze
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l'esercizio del
diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel
caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i
contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al
consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del
contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un
prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò
avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi
di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il
termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati
fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all'articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza,
gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l'esercizio del
diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro
ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una
informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal
presente articolo.