Assicurazione scaduta

Buonasera.Riprendo questo topic per una semplice curiosità.Siccome molto spesso si sentono versioni contrastanti chissà che qualche avvocato o qualcuno che lavori nelle forze dell'ordine del forum,possa sciogliermi questo dubbio.Partendo dal presupposto che esiste un periodo di tolleranza di 15 giorni che decorre dalla data di scadenza dell'assicurazione e che quindi si è coperti pur non avendo ancora rinnovato (ad eccezione di polizze con scadenza non annuale,in caso di disdetta di contratto oppure in caso di polizze assicurative che non hanno la clausola di tacito rinnovo) ragion per cui non si può essere sanzionati per violazione dell'art. 193 del codice della strada,la mia domanda è:in caso di circolazione con contrassegno di assicurazione scaduto si è sanzionati a prescindere oppure fino a 15 giorni dopo la data di scadenza si è al sicuro?
 
Da quello che so io appena scade l'assicurazione sei sanzionabile, anche se sei coperto per la responsabilità civile. Almeno così era fino a qualche tempo fa....
Pilucchetta
 
sei sanzionabile per mancata esposizione del tagliando assicurativo...
 
Anche io sapevo così.Ho letto però di persone che avendo ricevuto la multa nei "15 giorni" per contrassegno scaduto,facendo ricorso lo hanno vinto.Per questo motivo chiedevo :eusa_think: In effetti è un pò contraddittorio.In quei 15 giorni se uno non ha rinnovato è chiaro che non può avere il nuovo contrassegno e nonostante tutto è coperto per sinistri però viene multato per tagliando scaduto.Non capisco dove sta la ratio.
 
non ne sono molto sicuro ma l'art. 181 commi 1-3 del codice della strada recita chiaramente

'' Il contrassegno assicurativo scaduto da meno di 16 gg. è ancora valido per quanto attiene alla copertura assicurativa del veicolo, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile che considera operante la polizza per 15 gg. dopo la sua scadenza''
 
Ciao Maomin.Non ho trovato la dicitura da te riportata ma anche io credo che un contrassegno scaduto da meno di quindici giorni attesti pienamente la copertura assicurativa.Chiaramente i 15 giorni non valgono se è stata fatta la disdetta delll'assicurazione o se quest'ultima non prevede il tacito rinnovo.Ma a quanto pare non c'è uniformità di giudizio.
 
ecco il link , nelle note è scritto abbastanza chiaramente
http://www.codicedellastrada.net/mancata_esposizione_contrasse2.htm

come sempre scritto in politichese che lascia spazio a dubbi ed interpretazioni

poi ci sarebbe l’art. 1901 del Codice Civile che dice

''Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza''

il link
http://www.testolegge.com/codice-civile/articolo-1901
 
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Shark81 ha scritto:
Buonasera.Riprendo questo topic per una semplice curiosità.Siccome molto spesso si sentono versioni contrastanti chissà che qualche avvocato o qualcuno che lavori nelle forze dell'ordine del forum,possa sciogliermi questo dubbio.Partendo dal presupposto che esiste un periodo di tolleranza di 15 giorni che decorre dalla data di scadenza dell'assicurazione e che quindi si è coperti pur non avendo ancora rinnovato (ad eccezione di polizze con scadenza non annuale,in caso di disdetta di contratto oppure in caso di polizze assicurative che non hanno la clausola di tacito rinnovo) ragion per cui non si può essere sanzionati per violazione dell'art. 193 del codice della strada,la mia domanda è:in caso di circolazione con contrassegno di assicurazione scaduto si è sanzionati a prescindere oppure fino a 15 giorni dopo la data di scadenza si è al sicuro?
Facciamo un po di chiarezza:
io oggi stipulo una polizza annuale con frazionamento semestrale.Fra 6 mesi scade il primo frazionamento, ho 15 Giorni per pagare il secondo semestre e dato che ho la copertura di 15 Giornii perche la polizza è annuale, posso anche circolare in questi 15 Giorni ma dato che ho un tagliando scaduto sul vetro vado incontro ad una sanzione amministrativa che se non ricordo male è di 33€ ma ho la copertura assicurativa per 15 Giorni dalla mezzanotte della scadenza del primo semestre. Passati i 15 Giorni e la compagnia assicuratrice non riceve la somma per il secondo semestre, la polizza viene sospesa e a sua volta viene sospesa la copertura assicurativa.La polizza viene riattivata dopo il pagamento della seconda semestrale ma qui c'è un punto dolente... la polizza scade sempre lo stesso giorno anche se noi versiamo la somma un giorno prima della seconda scadenza semestrale, cioe quella annuale(chiusura polizza).... chiaro ?
 
landtools ciò che dici è perfetto però sappi che i 15 giorni dopo la scandenza valgono anche senza frazionamento semestrale ovvero se stipulo una polizza annuale e pago subito l'intera cifra.Su questo non ci piove.Quindi in questi casi sicuramente non viene applicato l'art. 193.Il vero dilemma,dove non c'è uniformità di giudizio,riguardo il contrassegno e su come ci si deve comportare quando è scaduto però si rientra nei 15 giorni successivi alla scadenza.Alcuni applicano l'art. 181,altri no.Ed infatti non sono pochi i casi di chi,sanzionato per l'art. 181 ma rientrante nei 15 giorni successivi alla scadenza,facendo ricorso lo ha vinto.
 
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