Cambio operatore, arriva la penale «Si rischiano anche più di 100 euro»

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Nel disegno di legge Concorrenza rispuntano i costi per il passaggio a un contratto all’altro abolite dalla Bersani. Altronconsumo: «Saranno cifre non da poco»

Dettagli
 
Il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. E’ quanto precisa una nota ministeriale a proposito di errate interpretazioni riprese oggi da alcuni giornali.

Fonte: sviluppoeconomico.gov.it
 
Ah bene, non credevo che siti come il Corriere riportino notizie errate.
 
Ah bene, non credevo che siti come il Corriere riportino notizie errate.
Il problema è l'interpretazione che danno alle seguenti modifiche, rispetto a quello che succede attualmente. Chiaramente alcune fonti di informazione e associazioni di consumatori, hanno gridato allo scandalo. Io attendo di vedere il testo definitivo e la sua applicazione in pratica, per poi giudicare:

http://www.governo.it/backoffice/allegati/77929-10028.pdf

Art. 16

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle
comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;

3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non
può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti
agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore
del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del
costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»;
 
Quello di cui parlano i giornali, è il comma 3-ter dell'articolo 16 ( Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta).

I costi o penali?? per la risoluzione anticipata del contratto, è riferita solo a promozioni o sconti che ti propongono!
Se disdici un contratto anticipatamente, dove hai avuto uno sconto di Tot. euro al mese, ovviamente ti metteranno in conto tutti gli euro scontati, ma questo c'è scritto nel Contratto....
 
Ovviamente occorre ricordare che tali modifiche non sono retroattive. Quindi chi ha già un abbonamento non ha svantaggi del genere se non le penali previste dal proprio contratto (per esempio in caso di acquisto smartphone rateizzato collegato al piano tariffario).

I costi o penali?? per la risoluzione anticipata del contratto, è riferita solo a promozioni o sconti che ti propongono!
Se disdici un contratto anticipatamente, dove hai avuto uno sconto di Tot. euro al mese, ovviamente ti metteranno in conto tutti gli euro scontati, ma questo c'è scritto nel Contratto....
Infatti, non ricordo contratti dove le promozioni non siano ricalcolate sulla base delle tariffe di listino in caso di recesso anticipato dalla previsto vincolo temporale della promozione.
 
Ovviamente occorre ricordare che tali modifiche non sono retroattive. Quindi chi ha già un abbonamento non ha svantaggi del genere se non le penali previste dal proprio contratto (per esempio in caso di acquisto smartphone rateizzato collegato al piano tariffario).


Infatti, non ricordo contratti dove le promozioni non siano ricalcolate sulla base delle tariffe di listino in caso di recesso anticipato dalla previsto vincolo temporale della promozione.
Fatemi capire questa cosa: ho una sim di un certo operatore senza vincoli ne promozioni, mi accorgo che la copertuta a casa mia è penosa: per fare la portabilità dovrei farmi estorcere fino a 100€ o, come dite qui, vale solo per gli abbonamenti o per le prepagate con vincoli?
 
Penali nella telefonia: Altroconsumo conferma preoccupazioni

Ddl concorrenza, penali rientrate dalla finestra


25 febbraio 2015 – Abbiamo letto la nota del ministero dello Sviluppo economico secondo la quale “il disegno di legge sulla concorrenza approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv”.
Purtroppo dobbiamo però confermare tutte le nostre preoccupazioni circa il fatto che attraverso l’articolo 16 del disegno di legge in oggetto si rischi di resuscitare le penali che nel settore delle comunicazioni elettroniche erano state eliminate con il decreto Bersani, poi convertito in Legge 70 del 2007.
Infatti, nella parte ora aggiunta al comma 3 si dice esplicitamente che le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto al momento della sottoscrizione quando, invece, secondo la legge vigente, gli unici costi che l’operatore può recuperare sono quelli giustificati da costi dell’operatore medesimo ovvero costi tecnici vivi per operare lo switching e/o il recesso - sui quali peraltro pendono ancora ricorsi di Altroconsumo presso AGCOM e AGCM, considerato che tali costi a nostro avviso rimangono troppo elevati.
- Il parametrare ora i costi che dovranno sborsare i consumatori che vorranno recedere prima della scadenza del contratto “al valore del contratto stesso” rischia quindi con tutta evidenza di fare rientrare dalla finestra le vecchie penali e di permettere di nuovo agli operatori di recuperare non solo le spese vive – che in quanto tali sono riferibili ad aspetti tecnici e non al valore del contratto – ma anche il mancato guadagno commerciale rispetto ad utenti che liberamente hanno deciso di lasciare l’operatore prima del termine del contratto.
- Peraltro, al successivo comma 3-ter, che il disegno di legge intenderebbe introdurre, si fa riferimento esplicitamente per quanto concerne i contratti comprensivi di offerte promozionali alla parola “penale”, che era scomparsa dal gergo tecnico-giuridico nel settore delle telecomunicazioni. Il fatto che poi si dica che l’eventuale penale debba essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione non contribuisce a far venir meno le nostre preoccupazioni.
- Se – come auspichiamo - con le precisazioni odierne del ministero dello Sviluppo economico si intende anticipare emendamenti chiarificatori a questo articolo pasticciato che saranno presentati nel corso del dibattito parlamentare da parte del governo, Altroconsumo non può che salutare la cosa favorevolmente avendo contribuito per la sua parte a fare chiarezza.
- Converrà infatti il ministero dello Sviluppo economico che reintrodurre le penali nei contratti di consumo nel settore delle comunicazioni elettroniche non solo sarebbe contro gli interessi dei consumatori ma anche a detrimento del funzionamento di un mercato efficiente e competitivo.

http://www.cellularitalia.com/comu/comu250215.php
 
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