Credo si debba far un pò di chiarezza sul decorso della prescrizione, onde indurre in confusione l'amico Euplio, in caso di inadempimento del debitore

E sicuramente vero che ex art. 2946 c.c.
"Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni" e la c.d.
prescrizione ordinaria decennale. Va però tenuto presente nell'interpretar la norma che l'inciso "
Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente" e da intendersi riferibile al n.4 dell'art 2948 c.c. ai sensi del quale determinati crediti cioè "4)
gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrivono in cinque anni. E la c.d.
prescrizione breve quinquennale alla quale sono assoggettati tutte le bollette relative ad utenze domestiche (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno. Quindi il termine di prescrizione del relativo credito decorre a partire dalla data di scadenza. Solo se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni. Ma in questo caso siccome il pagamento dell'utenza telefonica è stato contestato di recente ritengo che il termine prescrittivo del relativo credito sia quinquennale e non decennale. Ne consegue che se il padre di Euplio non ha ricevuto nel quinquiennio successivo alla data di scadenza della bolletta, e ciò tramite notificazione un atto con il quale il titolare del diritto intima o richiede (e la c.d "costituzione in mora") il pagamento del relativo credito, Euplio non deve pagare e quindi può eccepire il relativo adenmpimento sostenendone l'estinzione ex art 2948 n.4 c.c.. A questo punto sarà la società telefonica a dover dimostrare di aver inviato la raccomandata con la quale notificava il relativo pagamento al padre di Euplio e valida ad interrompere la relativa prescrizione del credito vantato. Questo perchè nel processo civile (diversamente dal processo penale) ex art 2697 c.c. l'onere della prova è ripartito fra attore e convenuto. Infatti l'onere della prova di un fatto costitutivo del proprio diritto spetta all'attore (Sip) e non al convenuto (Euplio) al quale spettano invece i fatti impeditivi modificativi ed estintivi (cioè dimostrare la relativa prescrizione per il decorso quinquennale del termine

).Solo a fronte della relativa attestazione dell'invio della raccomandata allora solo in tal caso ahimè Euplio dovrà pagare
Ciao Filuke