Da Non Credere!

Euplio

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Stamane mi è arrivata una ingiunzione di pagamento da parte dell'Equitalia, pena sequestro amministrativo della mia auto, riguardante una bolletta telefonica della Sip relativa all'anno 1966!!! Una bolletta che risulta non pagata. Ma dopo 5 anni mi chiedo e vi chiedo non c'è l'estinzione del pagamento? Ebbene ho telefonato al numero verde della Telecom e mi hanno detto che comunque l'estinzione non è d'ufficio e quindi devo mandare un fax al loro numero spiegando loro che essendo passati più di cinque anni, non ho il dovere di pagare la bolletta in questione e loro avrebbero trasmesso questo mio fax per conoscenza all'Equitalia. Vicenda Kafkiana! Vabbè, prendiamola con filosofia, C'è di peggio nella vita.
 
da qui si capisce che non fanno bene il loro lavoro!! Dopo un certo tempo (forse 10 anni) non ti possono chiedere il pagamento di una bolletta o simili.
 
milanistaavita ha scritto:
da qui si capisce che non fanno bene il loro lavoro!! Dopo un certo tempo (forse 10 anni) non ti possono chiedere il pagamento di una bolletta o simili.

si mi sembra che dopo dieci anni non possono richiedere il pagamento di una bolletta
 
Euplio ha scritto:
Cinque anni per l'estinzione
Prescrizione per la precisione.

Tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrive in 5 anni. (Art. 2948 CC)

Resta da vedere che non abbiano interrotto la prescrizione con una messa in mora tramite una comunicazione scritta: raccomandate in merito non ne hai mai ricevute prima?
 
Macchia_PR ha scritto:
Prescrizione per la precisione.

Tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrive in 5 anni. (Art. 2948 CC)

Resta da vedere che non abbiano interrotto la prescrizione con una messa in mora tramite una comunicazione scritta: raccomandate in merito non ne hai mai ricevute prima?

Se la bolletta come dice Euplio e del 1966 deve aver ricevuto la eventuale raccomandata entro i 5 anni successivi al pagamento cioè dal 1966 al 1971 sennò il relativo credito s'è prescritto ex art.2948 cc come giustamente citato.
Ciao Filuke;)
 
Macchia_PR ha scritto:
Prescrizione per la precisione.
Tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrive in 5 anni. (Art. 2948 CC)
Resta da vedere che non abbiano interrotto la prescrizione con una messa in mora tramite una comunicazione scritta: raccomandate in merito non ne hai mai ricevute prima?
HAi ragione.
Non ricordo a memoria di aver rivecuto raccomandate di messa in mora e poi a quel tempo l'utenza era intastata al mio babbo. Sei sicuro che la messa in mora interrompe la prescrizione? Ma non credo si tratti di questo perchè l'importo è quello della bolletta cioè di £ 18.000 senza alcuna aggiunta di extra voci per mancato pagamento. Sull'ingiunzione di pagamento si parla solamente dell'importo della bolletta
 
Tutto ciò che non hai pagato si estingue in massimo 10 anni, se entro questo termine non hanno intrapreso nessuna azione di recupero crediti allora si devono attaccare al tram.:D

Ora per essere più sicuro dovresti chiedere a loro ( Telecom-Sip ) le copie delle ricevute delle raccomandate R/R che all'epoca hanno spedito per capire se le avete ricevute e soprattutto se le hanno spedite , se non possono o non vogliono dartele vedi presso un associazione dei consumatori , ad Avellino ce ne dovrebbe essere qualcuna, perchè se non hanno nessuna "pezza d'appoggio" cioè le raccomandate e le ricevute , o se le hanno e sono state spedite oltre il 1976 allora si attaccano ed a quel punto sei tu che hai il coltello dalla parte del manico .;)

Il problema grosso è che c'è di mezzo Equitalia e la minaccia di blocco dell'auto altrimenti se l'avesse mandata la Telecom te ne potevi altamente fregare.:D

Comunque scommetto che hanno tutte le carte , non credo che vogliano appoggiare il blocco dell'auto solo su una bolletta e per di più del 66 :5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
 
Ma scusa se il contratto telefonico era intestato al tuo babbo perche' scrivono a te ?
 
La vicenda ha dell'incredibile, però ricordo che una volta, alcuni anni fa era capitata una cosa simile a mio padre.Il comune gli aveva chiesto la ricevuta di un pagamento di molti anni prima perchè a loro non risultava.Per fortuna noi non buttiamo mai nessuna ricevuta (carta manet :D ) così abbiamo risolto velocemente la questione :D ;)
 
stefio ha scritto:
Tutto ciò che non hai pagato si estingue in massimo 10 anni, se entro questo termine non hanno intrapreso nessuna azione di recupero crediti allora si devono attaccare al tram.:D
Ora per essere più sicuro dovresti chiedere a loro ( Telecom-Sip ) le copie delle ricevute delle raccomandate R/R che all'epoca hanno spedito per capire se le avete ricevute e soprattutto se le hanno spedite , se non possono o non vogliono dartele vedi presso un associazione dei consumatori , ad Avellino ce ne dovrebbe essere qualcuna, perchè se non hanno nessuna "pezza d'appoggio" cioè le raccomandate e le ricevute , o se le hanno e sono state spedite oltre il 1976 allora si attaccano ed a quel punto sei tu che hai il coltello dalla parte del manico .;)

Il problema grosso è che c'è di mezzo Equitalia e la minaccia di blocco dell'auto altrimenti se l'avesse mandata la Telecom te ne potevi altamente fregare.:D

Comunque scommetto che hanno tutte le carte , non credo che vogliano appoggiare il blocco dell'auto solo su una bolletta e per di più del 66 :5eek: :5eek: :5eek: :5eek: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:

E sicura questa cosa che dici? Non ho chiesto copia delle ricevute delle raccomandate. Può darsi che ne abbiano mandata qualcuna, ma sinceramente non me ne ricordo e poi il mio babbo era un tipo scrupoloso. Son passati 45 anni, non 45 giorni. Ho provato a cercare nei documenti passati, bollette della Sip giù pagate ma non sono riuscito a risalire a quella del 1966. in compenso ho trovata alcune del 1968!!!
Se riesco ad asver ragione farò pubblicare su di un quotidiano la mia storia
 
Ma in ciascuna delle bollette non è scritto qualcosa del tipo "I pagamenti risultano regolarmente pagati. Grazie" ?
 
MEGADISH ha scritto:
Ma in ciascuna delle bollette non è scritto qualcosa del tipo "I pagamenti risultano regolarmente pagati. Grazie" ?
All'epoca non lo scrivevano e comunque non è determinante questa dicitura.
@barazuti
il telefono è ancora intestato a mio padre perchè non ho fatto la voltura
 
Euplio ha scritto:
Sei sicuro che la messa in mora interrompe la prescrizione?
Certo che sì: la interrompe e ricomincia il riconteggio da zero, per cui devono essere giunte più comunicazioni, non solo una, che ad ogni scadenza resettassero la prescrizione.
 
Credo si debba far un pò di chiarezza sul decorso della prescrizione, onde indurre in confusione l'amico Euplio, in caso di inadempimento del debitore;) E sicuramente vero che ex art. 2946 c.c. "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni" e la c.d. prescrizione ordinaria decennale. Va però tenuto presente nell'interpretar la norma che l'inciso "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente" e da intendersi riferibile al n.4 dell'art 2948 c.c. ai sensi del quale determinati crediti cioè "4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrivono in cinque anni. E la c.d. prescrizione breve quinquennale alla quale sono assoggettati tutte le bollette relative ad utenze domestiche (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno. Quindi il termine di prescrizione del relativo credito decorre a partire dalla data di scadenza. Solo se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni. Ma in questo caso siccome il pagamento dell'utenza telefonica è stato contestato di recente ritengo che il termine prescrittivo del relativo credito sia quinquennale e non decennale. Ne consegue che se il padre di Euplio non ha ricevuto nel quinquiennio successivo alla data di scadenza della bolletta, e ciò tramite notificazione un atto con il quale il titolare del diritto intima o richiede (e la c.d "costituzione in mora") il pagamento del relativo credito, Euplio non deve pagare e quindi può eccepire il relativo adenmpimento sostenendone l'estinzione ex art 2948 n.4 c.c.. A questo punto sarà la società telefonica a dover dimostrare di aver inviato la raccomandata con la quale notificava il relativo pagamento al padre di Euplio e valida ad interrompere la relativa prescrizione del credito vantato. Questo perchè nel processo civile (diversamente dal processo penale) ex art 2697 c.c. l'onere della prova è ripartito fra attore e convenuto. Infatti l'onere della prova di un fatto costitutivo del proprio diritto spetta all'attore (Sip) e non al convenuto (Euplio) al quale spettano invece i fatti impeditivi modificativi ed estintivi (cioè dimostrare la relativa prescrizione per il decorso quinquennale del termine;) ).Solo a fronte della relativa attestazione dell'invio della raccomandata allora solo in tal caso ahimè Euplio dovrà pagare:mad:
Ciao Filuke;)
 
filuke ha scritto:
Credo si debba far un pò di chiarezza sul decorso della prescrizione, onde indurre in confusione l'amico Euplio, in caso di inadempimento del debitore;) E sicuramente vero che ex art. 2946 c.c. "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni" e la c.d. prescrizione ordinaria decennale. Va però tenuto presente nell'interpretar la norma che l'inciso "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente" e da intendersi riferibile al n.4 dell'art 2948 c.c. ai sensi del quale determinati crediti cioè "4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" si prescrivono in cinque anni. E la c.d. prescrizione breve quinquennale alla quale sono assoggettati tutte le bollette relative ad utenze domestiche (gas, acqua, luce, telefono) nonche' tutto cio' che dev'essere pagato in riferimento all'anno o alla frazione di anno. Quindi il termine di prescrizione del relativo credito decorre a partire dalla data di scadenza. Solo se le fatture sono oggetto di controversia il termine e' di 10 anni. Ma in questo caso siccome il pagamento dell'utenza telefonica è stato contestato di recente ritengo che il termine prescrittivo del relativo credito sia quinquennale e non decennale. Ne consegue che se il padre di Euplio non ha ricevuto nel quinquiennio successivo alla data di scadenza della bolletta, e ciò tramite notificazione un atto con il quale il titolare del diritto intima o richiede (e la c.d "costituzione in mora") il pagamento del relativo credito, Euplio non deve pagare e quindi può eccepire il relativo adenmpimento sostenendone l'estinzione ex art 2948 n.4 c.c.. A questo punto sarà la società telefonica a dover dimostrare di aver inviato la raccomandata con la quale notificava il relativo pagamento al padre di Euplio e valida ad interrompere la relativa prescrizione del credito vantato. Questo perchè nel processo civile (diversamente dal processo penale) ex art 2697 c.c. l'onere della prova è ripartito fra attore e convenuto. Infatti l'onere della prova di un fatto costitutivo del proprio diritto spetta all'attore (Sip) e non al convenuto (Euplio) al quale spettano invece i fatti impeditivi modificativi ed estintivi (cioè dimostrare la relativa prescrizione per il decorso quinquennale del termine;) ).Solo a fronte della relativa attestazione dell'invio della raccomandata allora solo in tal caso ahimè Euplio dovrà pagare:mad:
Ciao Filuke;)
Avvocato? Comunque grazie, sei stato chiarissimo.
 
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