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Oltre alla sanzione, l’Autorità ha imposto a Tim 20 misure correttive, tra divieti e prescrizioni. In particolare, ha vietato a Tim l’uso dei dati a fini di marketing di chi aveva espresso ai call center il proprio diniego a ricevere telefonate promozionali, dei soggetti presenti in black list e dei “non clienti” che non avevano dato il consenso. La società non potrà più utilizzare neanche i dati della clientela raccolti mediante le app “My Tim”, “Tim Personal” e “Tim Smart Kid” per finalità diverse dall’erogazione dei servizi senza un consenso libero e specifico.
Fra le prescrizioni, il Garante ha ingiunto a Tim di verificare la consistenza delle black list utilizzate e di acquisire tempestivamente quelle eventualmente formate dai call center per riversarle nella propria black list. Tim dovrà inoltre rivedere il programma “Tim Party” e consentire l’accesso dei clienti a sconti e concorsi a premi eliminando il consenso obbligato al marketing. L’azienda dovrà anche verificare la procedura per l’attivazione di tutte le app, specificare sempre, con linguaggio chiaro e comprensibile, i trattamenti svolti con l’indicazione delle finalità perseguite e delle modalità di trattamento utilizzate, nonché acquisire un valido consenso. La Società dovrà inoltre implementare le misure tecniche ed organizzative relative alla gestione delle istanze di esercizio dei diritti degli interessati e rafforzare le misure volte ad assicurare la qualità, l’esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati personali trattati dai diversi sistemi della società.
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