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Nel frattempo in anteprima vi metto una cosa riguardo la easy pay
Art. 7 - Durata del Contratto e recesso
7.1 Il Contratto – fatti salvi i casi di particolari offerte promozionali che prevedano termini diversi
- ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dal momento della conclusione del Contratto come
determinata ai sensi dell’art. 3 che precede; il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato di
anno in anno, salvo disdetta da parte del Contraente da inoltrarsi mediante comunicazione
scritta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata a mezzo
telefax o posta elettronica, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza.
7.2 In ogni caso, il Contraente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza
alcuna penalità e senza necessità di specificarne il motivo, dandone comunicazione scritta a RTI
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, eventualmente anticipata a mezzo telefax o posta elettronica.
7.3 Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di recesso di cui all’art. 7.2 che precede, RTI
avrà comunque diritto di richiedere allo stesso (i) gli importi dovuti a titolo di Corrispettivo sino alla
data di ricevimento della comunicazione di recesso; (ii) il rimborso dei Costi dell’Operatore; (iii) il
rimborso degli sconti di cui abbia beneficiato ai sensi dell’art. 8 che segue, qualora non abbia
rispettato i termini minimi di durata del Contratto previsti dalle singole offerte promozionali; (iv) gli
importi riconosciuti al Contraente quali accrediti sul Corrispettivo dovuto per la fruizione del
Servizio, qualora questi siano riconducibili a diritti di visione dell’Offerta Mediaset Premium
Prepagata Ricaricabile ancora in corso di validità al momento dell’efficacia del recesso.
7.4 A seguito della richiesta di recesso da parte del Contraente, ai sensi del presente articolo o
dell’art. 3.5 che precede, RTI restituirà allo stesso Contraente gli importi già versati a titolo di
Corrispettivo, compreso l’eventuale Abbuono, limitatamente all’ammontare corrispondente al
periodo di erogazione del Servizio non ancora fruito dal Contraente, alla data di ricevimento, da
parte di RTI, della comunicazione di recesso.
Art. 11 – Fruizione del Servizio
11.1 Il Contraente si impegna a:
a) usufruire del Servizio tramite l’uso di un solo apparecchio televisivo per ciascuna Tessera e
nell’ambito familiare e domestico, restando inteso conseguentemente che non è consentito
detenere la Tessera e/o diffondere e distribuire - né a scopi commerciali né a fini di lucro - il
segnale e i programmi decodificati oggetto del Servizio in ambito commerciale e/o in locali aperti
al pubblico e comunque in luoghi diversi dall’ambito familiare e domestico;
b) usufruire del Servizio unicamente presso l’indirizzo del Contraente (o del Terzo Fruitore)
indicato nella Richiesta di Fornitura del Servizio;
c) comunicare immediatamente per iscritto a RTI, con raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo posta elettronica o telefax, ogni modifica (i) dell’indirizzo del Contraente (o del
Terzo Fruitore) indicato nella Richiesta di Fornitura del Servizio; ovvero (ii) delle modalità di
pagamento e/o dei dati indicati dal Contraente per l’effettuazione del pagamento dei Corrispettivi
Rateizzati;
d) utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di RTI e/o di
terzi e, conseguentemente, non utilizzare il Servizio allo scopo di riprodurre, distribuire,
registrare, trasmettere e/o modificare, manipolare in qualunque modo e/o mediante qualunque
mezzo i contenuti relativi al Servizio, restando inteso che è vietato qualsiasi uso diverso da quello
stabilito nel precedente punto a) di qualsivoglia testo, immagine, suono video, contenuto,
informazione messi a disposizione del Contraente a mezzo del Servizio. Pertanto, in caso di
violazione di quanto sopra, il Contraente sarà tenuto a manlevare e tenere indenne RTI da ogni
perdita, risarcimento, penale, spesa di investigazione e lite e conseguenza pregiudizievole in cui
RTI potrebbe incorrere a causa di tale inadempimento e/o violazione da parte del Contraente
delle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di diritti di proprietà intellettuale e/o
industriale, privative e/o diritti connessi;
e) impedire ai minori la visione di eventuali programmi ad essi vietati dalle leggi vigenti o la cui
visione è sconsigliata ai minori, anche avvalendosi del dispositivo di “parental control” presente
nel Box Interattivo e/o nel Televisore Digitale e CAM Abilitati, attivabile dal Contraente attraverso
l’utilizzo di un codice numerico segreto, come indicato all’art. 16 che segue.
11.2 Qualunque violazione degli obblighi assunti dal Contraente ai sensi del precedente art. 11.1
darà diritto a RTI di richiedere al Contraente il pagamento di una penale pari a € 3.000,00
(tremila/00) salvo ogni altro diritto di RTI ivi compreso il risarcimento del maggior danno subito.
11.3 RTI precisa, inoltre, che le condotte di cui all’art. 11.1 lett. a) configurano un reato punibile
ai sensi dell’art. 171-ter lett e) della Legge 248/2000 e che sarà facoltà di RTI procedere sia
civilmente sia penalmente nei confronti dei trasgressori.