Incredibile! la raccomandata semplice non basta!

tajoandrea

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13 Ottobre 2012
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ho inviato raccomandata in luglio per disdire l'abbonamento con la data del 30 settembre dopo diversi anni di abbonamento. poichè funziona ancora e oggi ho visto l'addebito di 52 euro sulla carta di credito ho telefonato a sky (numero a pagamento con attesa di 5 minuti) mi hanno risposto che poichè non ho fatto la ricevuta di ritorno, mi confermano di aver ricevuto la raccomandata ma non vale! HA HA HA, lunedi' parte una denuncia e scrivo a tutto il mondo su questa trovata. Ridatemi i miei soldi!:5eek:
 
Benvenuto

Consiglio sempre che per cose importanti va sempre spedita la raccomandata di ritorno ,questo per ovviare a qualunque problema.

Ti hanno detto che l'hanno ricevuta comunque ,ma è assurdo che ti abbiano detto che non è valida se non viene fatta con ricevuto di ritorno.

A questo punto facevano prima a dirti di non averla ricevuta.

Manda comunque un bel fax
 
Confermo quanto detto da Ercolino. In realta' le condizioni generali di contratto nonche' la carta servizi sky parlanno espessamente di raccomandata con ricevuta di ritorno per la disdetta.

La necessita' della ricevuta di ritorno e'espressamnete prevista anche dalla legge in detrminati casi, come quanto previsto dall'art. 64 del decreto lgs. 206/2005 (codice del consumo) per quanto riguarda l'esercizio del diritto di recesso entro i 10 giorni dalla stipula del contratto nei casi di contratti stiplulati fuori dei locali commerciali e per i contratti a distanza.

Bisognerebbe vedere se per analogia quanto previsto dal codice del consumo possa applicarsi anche alle disdette ordinarie ovvero quelle effettuate oltre i 10 gg e per i contratti diversi da quelli stipulati fuori dei locali commerciali o a distanza. Nel caso affermativo potrebbe aver ragione sky ad esigere la ricevuta di ritorno.

Pero' c'e' da dire come contraltare che ci sono anche alcune sentenze di merito e di legitimmita che ritengono che non si possa imporre l'invio della raccomandata a/r essendo ritenuta sufficiente la raccomandata semplice e cio' perche' la ricevuta di ritorno piu' che altro e' uno strumento che tutela il "cliente" in quanto puo' servire ai fini della prova che la raccomandata sia stata ricevuta dalla contropoarte.

Quindi in base alla giurispudenza anche la raccomandata semplice sarebbe sufficiente e avrebbe ragione tajoandrea.

A tal proposito vedasi: http://www.lexform.it/aggiornamenti...ione-non-occorre-la-cartolina-di-ricevimento/
 
Loro possono anche aver detto di averla ricevuta ma non è dimostrabile da parte dell'utente, solo una verifica diretta nei sistemi di Sky dietro mandato a seguito di denuncia e richiesta dell'autorità giudiziaria potrebbe essere considerata una prova valida ammesso che la raccomandata sia stata scansionata e inserita, in qualunque altro caso non ha nessun valore legale e nessun giudice sano di mente accorderebbe mai una cosa simile.
La ricevuta di ritorno è l'unico mezzo legalmente utilizzabile per dimostrare l'avvenuta ricezione ed è scritto sul contratto che hai stipulato, tacitamente col pagamento o meno, con Sky quindi hai torto marcio in ogni caso. Risparmiati il tempo della denuncia e dei soldi per l'avvocato se per tua sfortuna Sky decide di rivalersi su di te.
Concordo con Alfy sul fatto che legalmente dovrebbe bastare una raccomandata semplice ma in caso di discussione non hai nulla per dimostrare che hai legalmente rispettato i termini dei 30 giorni o che l'hai effettivamente inviata, un operatore dice che l'hanno ricevuta ma non l'hanno accettata, un altro ti dice che non l'hanno ricevuta, non hai niente in mano.

PS
Parlare di "giurisprudenza" in italia è abbastanza inutile, le sentenze non fanno legge e gli stessi organi giudiziali, cassazione compresa, possono decidere in modo diverso a partità di casi. Le citazioni a sentenze precedenti servono solo ad "orientare" la decisione riportando precedenti.
 
Ultima modifica:
Qui parlate di denuncia, ma cosa credete di poter denunciare esattamente?
Semmai si può pensare ad una querela, sempre che si abbiano tempo e soldi da buttare...
 
Qui non centra assolutamente nulla ne' la denuncia ne' la querela visto che non si tratta di un fatto penalmente rilevante ma solo civile, quindi semmai si dovrebbe parlare di citazione in giudizio.

In secondo luogo non e' affatto vero ritenere di scarso peso i precedenti giurisprudenziali in quanto generalmente i giudici tengono conto di precedenti provvedimenti di altri giudici. Soprattutto i giudici di merito devono praticamente sempre attenersi a quanto stabilito in sentenze di legittimita'.
Quindi l'utente al promo post potrebbe far lava su questo fatto.

Inoltre gli orientamenti giurispudenziali hanno il loro peso soprattutto per sopperire alle lacune legislative: tipici casi sono l'anologia e il ricorso ai prinicipi supremi dell'ordinamento giuridico.
Tipico esempio ne e' il fatto di Luana Englaro laddove pur non esistendo una legge che permetesse di "staccare la spina" e porre fine al'accanimento terapeutico cio' fu deciso da provvedimenti giurisdizionali ricorrendo all'interpretazione di norme costituzionali, in particolare l'art. 32 dell Cost.
 
tajoandrea ha scritto:
ho inviato raccomandata in luglio per disdire l'abbonamento con la data del 30 settembre dopo diversi anni di abbonamento. poichè funziona ancora e oggi ho visto l'addebito di 52 euro sulla carta di credito ho telefonato a sky (numero a pagamento con attesa di 5 minuti) mi hanno risposto che poichè non ho fatto la ricevuta di ritorno, mi confermano di aver ricevuto la raccomandata ma non vale! HA HA HA, lunedi' parte una denuncia e scrivo a tutto il mondo su questa trovata. Ridatemi i miei soldi!:5eek:
La raccomandata con ricevuta di ritorno è l'unico strumento accettato in sede di disdetta per qualsivoglia abbonamento con qualunque società di servizi,come espressamente indicato nel decreto legislativo.
Sei stato incredibilmente ingenuo,e vorresti anche avere ragione?
 
alfry ha scritto:
Qui non centra assolutamente nulla ne' la denuncia ne' la querela visto che non si tratta di un fatto penalmente rilevante ma solo civile, quindi semmai si dovrebbe parlare di citazione in giudizio.

In secondo luogo non e' affatto vero ritenere di scarso peso i precedenti giurisprudenziali in quanto generalmente i giudici tengono conto di precedenti provvedimenti di altri giudici. Soprattutto i giudici di merito devono praticamente sempre attenersi a quanto stabilito in sentenze di legittimita'.
Quindi l'utente al promo post potrebbe far lava su questo fatto.

Inoltre gli orientamenti giurispudenziali hanno il loro peso soprattutto per sopperire alle lacune legislative: tipici casi sono l'anologia e il ricorso ai prinicipi supremi dell'ordinamento giuridico.
Tipico esempio ne e' il fatto di Luana Englaro laddove pur non esistendo una legge che permetesse di "staccare la spina" e porre fine al'accanimento terapeutico cio' fu deciso da provvedimenti giurisdizionali ricorrendo all'interpretazione di norme costituzionali, in particolare l'art. 32 dell Cost.

Mi sembri troppo ferrato in materia per non sapere che i precedenti non contano una cippa in un caso come questo, il paragone con la englaro non regge, parliamo di precedenti o di interpretazione di norme esistenti per deliberare su qualcosa che non è costituzionalmente regolato ? Sono due cose diverse.
I precedenti non fanno legge, questo è un dato di fatto, e vengono tenuti in cosiderazione solo se l'argomento di dibattimento non è regolato, se no il giudice si affida all'interpretazione di quanto normato. Qui parliamo del mancato rispetto delle norme contrattuali, trattato mille volte nel codice civile e in modo tutt'altro che interpretabile. O dimostri legalmente che Sky è al corrente della tua richiesta di disdetta oppure perdi. Allora anche l'invio di un fax ad un numero qualsiasi riconducibile a Sky varrebbe come disdetta se hai la ricevuta di OK quando l'hai inviato, eppure guardacaso non è accettato, perchè contrattualmente la procedura di disdetta prevede altro e fra l'altro e uniformata al 99% delle procedure in atto presso qualsiasi altro fornitore di servizi. Diverso se la procedura di disdetta Sky prevedesse assurdamente che tu ti debba recare di persona alla sede Sky a presentare la tua disdetta o qualche altra pratica assolutamente illogica, in questo caso potresti appellarti all'inapplicabilità o alla "prassi" di mercato che prevede la raccomandata A/R, in nessun caso la spunti con la raccomandata semplice.
 
Alert ha scritto:
La raccomandata con ricevuta di ritorno è l'unico strumento accettato in sede di disdetta per qualsivoglia abbonamento con qualunque società di servizi,come espressamente indicato nel decreto legislativo.
Sei stato incredibilmente ingenuo,e vorresti anche avere ragione?
Non e' vero affatto. Il decreto lgs in questione si riferisce al caso dei recessi effettuati entro 10 gg lavorativi dalal stipula del contratto e solo per quelli stipulati a distanza ovvero fuori dei locali commerciali. In ogni caso la situazionne di tajoandrea e' diversa e non rientreerebbe nell'ambito dell'articolo 64.
Inoltre ci sono anche sentenze al riguardo in tal senso che darebbero ragione a tajoandrea.

Che poi e' ovvio per evitare rotture di maroni convenga inviarla con ricevuta di ritorno e' un altro paio di maniche, ma il fatto dedella ricevuta di ritorno, ripeto, e' uan prova a tutela del cliente e non della societa' che offere il servizio, quindi Sky non potrebbe imporre la ricevuta di ritorna i quanto il cliente non sarebbe vincolato alla propria tutela ma sarebbe solo una sua facolta'
 
_Zanna_ ha scritto:
Mi sembri troppo ferrato in materia per non sapere che i precedenti non contano una cippa in un caso come questo, il paragone con la englaro non regge, parliamo di precedenti o di interpretazione di norme esistenti per deliberare su qualcosa che non è costituzionalmente regolato ? Sono due cose diverse.
I precedenti non fanno legge, questo è un dato di fatto, e vengono tenuti in cosiderazione solo se l'argomento di dibattimento non è regolato, se no il giudice si affida all'interpretazione di quanto normato. Qui parliamo del mancato rispetto delle norme contrattuali, trattato mille volte nel codice civile e in modo tutt'altro che interpretabile. O dimostri legalmente che Sky è al corrente della tua richiesta di disdetta oppure perdi. Allora anche l'invio di un fax ad un numero qualsiasi riconducibile a Sky varrebbe come disdetta se hai la ricevuta di OK quando l'hai inviato, eppure guardacaso non è accettato, perchè contrattualmente la procedura di disdetta prevede altro e fra l'altro e uniformata al 99% delle procedure in atto presso qualsiasi altro fornitore di servizi. Diverso se la procedura di disdetta Sky prevedesse assurdamente che tu ti debba recare di persona alla sede Sky a presentare la tua disdetta o qualche altra pratica assolutamente illogica, in questo caso potresti appellarti all'inapplicabilità o alla "prassi" di mercato che prevede la raccomandata A/R, in nessun caso la spunti con la raccomandata semplice.
Mi sa che allora non hai letto la sentenza che ho riportato. Un altro giudice terrebbe conto di quanto indicato in quella sentenza e deciderebbe allo stesso modo, visto che si tratta di sentenza della Corte di cassazione e non potrebbe pertanto un giudice di merito eludere e sottrarsi al principio di diritto fissato dalla corte di cassazione. E poi in secondo luogo il fatto della Englaro e' regolato costituzionalmente in quanto i giudici hanno interpretato l'art. 32 della cosdtituzione ovverro il diritto alla salute.
 
1) Ho usato termine "querela" per intendere la citazione in giudizio civile (a cui ho opposto il termine "denuncia" comunemente riferito al procedimento penale).
So che l'uso è improprio, ma non credevo ci fosse la necessità di usare il termine tecnico specifico in un forum come questo.

2) Il precedente nel nostro ordinamento non è un istituto riconosciuto come fonte di diritto. Da noi ogni giudice può giudicare a prescindere dalle sentenze dei colleghi. Le decisioni delle giurisdizioni superiori hanno sicuramente una notevole forza persuasiva, ma neppure queste sono vincolanti (tranne il caso della sentenze della Cassazione a sezioni unite).
 
Chihuahua ha scritto:
1) Ho usato termine "querela" per intendere la citazione in giudizio civile (a cui ho opposto il termine "denuncia" comunemente riferito al procedimento penale).
So che l'uso è improprio, ma non credevo ci fosse la necessità di usare il termine tecnico specifico in un forum come questo.

2) Il precedente nel nostro ordinamento non è un istituto riconosciuto come fonte di diritto. Da noi ogni giudice può giudicare a prescindere dalle sentenze dei colleghi. Le decisioni delle giurisdizioni superiori hanno sicuramente una notevole forza persuasiva, ma neppure queste sono vincolanti (tranne il caso della sentenze della Cassazione a sezioni unite).
Si ovvio ma io non contesto questo fatto. E' ovvio che nel nostro ordinamento non sono vincolanti e che ogni giudice potrebbe non tener conto di quanto deciso da altro giudice precentemente ma e' altrettanto vero che spesso se ne tiene conto e nel caso di sentenze della cassazione i giudici di merito devono attenersi al principio di diritto salvo che argomentando in modo specifico riescano contraddire questo principio.

Chihuahua ti chiedo scusa ma non era mia intenzione offenderti col fatto della querela ma volevo solo specificare in quanto avevo frainteso pensando che usando quel termine lo intendessi in senso penale.
 
l'errore e stato dell'utente in quanto e specificato nel contratto che bisogna inviare raccomandata con ricevuta di ritorno
ma anche al call center dire l'abbiamo ricevuta ma non l'accettiamo :icon_twisted:
 
alfry ha scritto:
Chihuahua ti chiedo scusa ma non era mia intenzione offenderti col fatto della querela ma volevo solo specificare in quanto avevo frainteso pensando che usando quel termine lo intendessi in senso penale.

Non mi hai minimamente offeso. Di fatto la tua osservazione terminologica è corretta, quindi non hai nulla di cui scusarti. :D
Penso che comunque la discussione si sia allontanata di molto dal fulcro centrale. ;)
 
La ricezione della busta raccomandata non ne costituisce prova del contenuto Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.05.2005 n° 10021

La sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa.
E' questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10021 depositata il 12 maggio 2005.
Nel caso di specie, vertente la cessione di credito fra società, i giudici hanno ritenuto che la sola dimostrazione della consegna della lettera raccomandata non vale ad invertire l’onere della prova circa l’avvenuta comunicazione della cessione del credito.
Preso atto dell'orientamento rigoroso della Suprema Corte occorre chiederci se in futuro occorrerà richiedere la prova testimoniale per confermare il contenuto della raccomandata al momento della spedizione.


credo a questo punto sia meglio in futuro per i clienti Sky inviare le disdette tramite pec.
 
Ultima modifica:
Ringrazio tutti coloro che hanno espresso un giudizio sul fatto della validità della raccomandata. A prescindere da questo trovo veramente disgustoso che sky si attacchi a tale cavillo per non chiudere il contratto. Ma poichè il mondo è dei furbi (..e io forse non lo sono) hanno ragione loro. Riparte ora nuova raccomandata (altri 3.30 euro) + coda in posta + 60 cent per la ricevuta di ritorno! grazie a tutti.:eusa_wall:
 
tajoandrea ha scritto:
Ringrazio tutti coloro che hanno espresso un giudizio sul fatto della validità della raccomandata. A prescindere da questo trovo veramente disgustoso che sky si attacchi a tale cavillo per non chiudere il contratto. Ma poichè il mondo è dei furbi (..e io forse non lo sono) hanno ragione loro. Riparte ora nuova raccomandata (altri 3.30 euro) + coda in posta + 60 cent per la ricevuta di ritorno! grazie a tutti.:eusa_wall:
intanto loro per 2-3 mesi si prendono il mensile
mica scemi :icon_rolleyes:
 
tajoandrea ha scritto:
Ringrazio tutti coloro che hanno espresso un giudizio sul fatto della validità della raccomandata. A prescindere da questo trovo veramente disgustoso che sky si attacchi a tale cavillo per non chiudere il contratto. Ma poichè il mondo è dei furbi (..e io forse non lo sono) hanno ragione loro. Riparte ora nuova raccomandata (altri 3.30 euro) + coda in posta + 60 cent per la ricevuta di ritorno! grazie a tutti.:eusa_wall:

Se domani mandi la disdetta, ti chiudono l'abbonamento a fine novembre, dopo la mensilità di ottobre hai un'altra mensilità da pagare (novembre) più la penale. ;)
 
tajoandrea ha scritto:
Ringrazio tutti coloro che hanno espresso un giudizio sul fatto della validità della raccomandata. A prescindere da questo trovo veramente disgustoso che sky si attacchi a tale cavillo per non chiudere il contratto. Ma poichè il mondo è dei furbi (..e io forse non lo sono) hanno ragione loro. Riparte ora nuova raccomandata (altri 3.30 euro) + coda in posta + 60 cent per la ricevuta di ritorno! grazie a tutti.:eusa_wall:

Ti consiglio anche di avvalerti del decreto Bersani per evitare eventuali altri cavilli.
 
al caro amico malcapitato.. ma anche ingenuo... chi ti ha detto di non fare una raccomandata con ricevuta di ritorno ???? cmq sbagliando si impara......
se stai rescindendo il contratto in anticipo... devi presentare disdetta col decreto Bersani, miraccomando a non inciampare di nuovo......
 
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