UN po' lungo da leggere.....
Regole tecniche relative agli impianti condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione televisiva.
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), articolo 209, comma 4;
Viste le raccomandazioni CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 12-43, 100-1, 100-43, 100-44, 100-83,100-22, 100-6, 100-72, e 100-7;
Viste le raccomandazioni dell'Internationai Telecommunication Union ITU - R e, in particolare, la raccomandazione Im' - R 419;
Considerata la necessità di emanare le norme tecniche sulla installazione delle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffirsione televisiva previste dalla citata disposizione del Codice delle comunicazioni elettroniche;
Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dall'articolo li del Codice delle comunicazioni elettroniche, la quale ha evidenziato
Sentito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni nell'adunanza del
Sentito il parere del Consiglio di Stato nell' adunanza del
Effettuata la procedura di informazione presso la Commissione Europea ai sensi della Legge. 21-6-1986 n. 317 modificata con legge 23.11.2000 n 427 con cui sono state recepite le Direttive 98/34 CE e 98/48 CE.;
DECRETA:
Art. 1
1. Le antenne radiotelevisive centralizzate condominiali devono essere strutturate in modo tale cbe sia possibile evitare di escludere qualsiasi stazione emittente ed offrire alla singola unità abitativa almeno le stesse prestazioni di una antenna singola, anche e soprattutto per quanto concerne il numero d9i canali ricevibili, cosicché il singolo condomino, nell'abbandonare la propria antenna individuale per collegarsi alla antenna condominiale centralizzata, non sia obbligato a rinunciare a nessuna delle prestazioni delle quali usufruiva con l'antenna individuale.
2. Le prescrizioni di cui al comma I si intendono adempiute allorché vengano rispettate le disposizioni recate dai successivi articoli del presente decreto.
Art.2
1. L'antenna condominiale centralizzata non deve determinare condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano considerati ricevibili in flussi decodificabili primari, come definiti agli articoli 6 e 7.
Art. 3
1. La qualità di ricezione di ciascun programma ricevuto in un flusso decodificabile primario, come definito agli articoli 6 e 7, non deve subire significativi degradi, ad opera della antenna radiotelevisiva centralizzata condominiale, a causa del trattamento del segnale nell'impianto di ricezione.
Art. 4
1. L'antenna radiotelevisiva centralizzata condominiale non deve determinare condizioni discriminatorie nel segnale distribuito tra le diverse unità abitative.
Art. 5
1. L'impianto condominiale centralizzato sarà dotato di apparati tecnici sufficienti a conseguire i risultati prescritti nei precedenti articoli del presente decreto. In particolare, i requisiti per una corretta installazione degli apparati di antenna sono indicati nelle Raccomandazioni CEI 12-43, 100-1, 100-43,100-44, 100-83, 100-22, 100-6, 100-72, e 100-7.
Art. 6
1. Per ogni apparato condominiale, l'installazione deve essere preceduta dalla individuazione preventiva di tutti i segnali presenti nel sito. Saranno considerati flussi ricevibili tutti quei segnali il cui valore mediano di campo elettromagnetico (di picco nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) sia superiore al valore di campo minimo di pianificazione del servizio (definito nelle Raccomandazioni JTU-R nei casi analogico e digitale, imponendo per quest'ultimo una condizione di ricezione buona).
Art. 7
1. Relativamente a ciascun flusso ricevibile, deve essere valutato il rapporto di protezione da interferenza eocanale (C/I)co ed il rapporto di protezione da interferenza da canali adiacenti, (C/I)ad, secondo le indicazioni della Raccomandazione ITU-R 419. Saranno considerati come flussi decodificabili primari i flussi ricevibili che presentino valori di (C4)co e di (C/I)ad superiori al valore minimo di pianificazione del servizio, così come specificato dalle Raccomandazioni ITU-R. Saranno considerati come flussi decodificabili secondari i flussi ricevibili che presentino valori di (C/I)co e di (C/I)ad superiori al valore minimo di pianificazione qualora si adotti una metodologia reale di separazione di antenna o di polarizzazione con caratteristiche più efficienti di quelle dettate dalla Raccomandazione ITU-R 419.
Art. 8
1. Il valore di (CII)co consentirà di ordinare in modo decrescente i flussi decodificabili secondari. A parità di valore di (C/I)co i flussi saranno ordinati in base al valore di (CII)ad.
Art. 9
1. Il sistema condominiale dovrà offrire all'utenza almeno tutti i flussi decodificabili primari, su richiesta del singolo utente. I flussi decodificabili secondari potranno essere distribuiti all'utenza, anche facendo uso di tecniche per l'elaborazione del segnale, a seguito di decisione dei competenti organi del condominio, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 10
1. Gli installatori delle antenne radiotelevisive centralizzate condominiali, all'atto della installazione, rilasciano un attestato con cui ne dichiarano la conformità alle disposizioni del presente decreto.
Art. 11
1. Il presente decreto si applica a tutte le antenne radiotelevisive centralizzate condominiali di nuova installazione. Le antenne radiotelevisive centralizzate condominiali già installate dovranno essere messe a norma secondo le disposizioni del presente decreto, entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
IL MINISTRO
[Fonte: Ministero delle Comunicazioni]
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