66 - ESCLUSIONI AI FINI IVA DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI CAMPIONI GRATUITI
Come noto l'articolo 2 del DPR 633/72 dispone che le cessioni di campioni gratuiti di propria produzione, di modico valore, appositamente contrassegnati, non sono imponibili ai fini IVA. A tale proposito la direzione centrale della Agenzia delle entrate ha a suo tempo emesso la risoluzione n° 83 dal 3/04/03 per fornire alcuni chiarimenti, che riportiamo, a grande linee, di seguito:
L'esclusione si applica alle cessioni di prodotti oggetto della attività propria dell'impresa, ceduti gratuitamente per promuovere il bene al fine di migliorare la conoscenza e la diffusione preso gli utilizzatori.
Per quanto riguarda il secondo requisito, i campioni gratuiti devono essere contrassegnati in maniera indelebile (e non , ad esempio, da una semplice etichetta autoadesiva), sia per evitare che i beni in questione possano formare successivamente oggetto di commercializzazione, sia per impedire che si possano verificare manovre distorsive della concorrenza . Il contrassegno può essere apposto mediante lacerazione, perforazione , marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privare gli articoli medesimi della qualità di campioni.
Con l'apposizione sui beni ceduti gratuitamente, nei modi appena descritti, di idoneo contrassegno, la società istante soddisfa la seconda condizione .
Relativamente al terzo ed ultimo requisito non vi è una disposizione normativa che definisce il concetto di modico valore. Si deve fare riferimento agli usi commerciali, restano in ogni caso esclusi dall'agevolazione i beni di valore significativo . I campioni non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori commercializzati dall'impresa, ma possono essere anche degli esemplari di detti beni.