L’istante, cliente della società convenuta Sky Italia S.r.l., nel corso della procedura ha rappresentato quanto
segue: a. nel 2021 l’utente ha aderito alla proposta commerciale dell’operatore avente ad oggetto «tutti i
pacchetti NowTv a 19,99 per sempre o meglio fino a disdetta del cliente»; b. «dal mese di Luglio 2024 (corrente
mese) Sky (NowTV) ha aumentato il prezzo di 120 euro all'anno (10 euro al mese) venendo meno al patto
di fiducia con me consumatore dimostrando che l'offerta "per sempre" era solo pubblicità ingannevole»; c. il
servizio clienti dell’operatore, contattato prontamente dall’istante, «ha offerto (previa disattivazione dell'attuale
offerta, quindi rinuncia all'offerta per sempre) uno sconto temporaneo per un anno di 5 euro sul prezzo di
listino; d. l’utente non ha accettato perché chiede «il ripristino delle condizioni sottoscritte (tariffa mensile di
euro19,99 tutto incluso) e la restituzione di quanto pagato in più». In base a tali premesse, parte istante ha
avanzato le seguenti richieste: i. «il ripristino delle condizioni sottoscritte (tariffa mensile di euro19,99 tutto
incluso) e la restituzione di quanto pagato in più»; ii. la corresponsione di euro 200,00 a titolo di indennizzo.
Sky Italia S.r.l., nelle proprie memorie ha preliminarmente richiamato l’articolo 8 delle Condizioni Generali
di fornitura di Now TV, rubricato “Variazione dei prezzi e delle condizioni generali”, secondo cui «Sky potrà
aggiornare periodicamente i prezzi e variare le presenti Condizioni Generali previa comunicazione al Cliente
o, se consentito dalla normativa applicabile, mediante campagna informativa sul sito nowtv.it in presenza di
giustificati motivi quali: modifiche legislative, regolamentari, esigenze organizzative, amministrative, tecniche,
variazione dei contenuti offerti, modifica o ammodernamento delle soluzioni tecniche di prestazione dei servizi,
in occasione di sviluppi tecnologici o informatici, o comunque in presenza di eventi, di carattere particolare o
generale, che rilevino rispetto alle prestazioni contrattuali. In questi casi, ti informeremo via e-mail all’indirizzo
che ci hai indicato nella sezione My Account e avrai la facoltà di recedere disattivando il rinnovo automatico
del Servizio o del/i Pass per il quale/i quali è intervenuta la modifica. Diversamente le variazioni di prezzo
si considereranno accettate e saranno efficaci a partire dal successivo rinnovo automatico». La Società ha
quindi addotto di aver agito «conformemente alle suddette Condizioni, informando l’utente della possibilità di
recedere dal servizio che avrebbe subito l’aumento».
Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante può trovare
parziale accoglimento, come di seguito precisato. La questione dedotta in controversia, sotto il profilo
espressamente richiamato dall’utente relativo alla “pubblicità ingannevole”, non può essere sottoposta al vaglio
dell’Autorità adita, in quanto il Codice del Consumo rimette la competenza in materia di pratiche commerciali
scorrette e pubblicità ingannevole all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tuttavia, a prescindere
dal fatto che il comportamento economico dell’istante sia stato o meno condizionato, in fase di adesione, dalla
ingannevole comunicazione commerciale dell’operatore convenuto che, in sede di promozione commerciale,
avrebbe offerto i propri servizi al costo di euro «19,99 per sempre o meglio fino a disdetta del cliente», salvo
poi applicare un aumento unilaterale a far data dal mese di luglio 2024, in questa sede si vuole considerare
la condotta assunta da Sky Italia S.r.l. alla luce della disciplina vigente in materia di contratti on-line su siti
e-commerce, tenuto conto delle memorie difensive depositate. Orbene, l’operatore ha addotto di aver agito,
nel caso di specie, conformemente alle Condizioni Generali di Contratto; tuttavia, ha omesso di dimostrare
che le CGC richiamate in memoria fossero state rese note all’istante prima che questi aderisse alla proposta
negoziale. In particolare, non solo Sky Italia S.r.l. non ha dimostrato di aver reso al proprio cliente, prima della
conclusione del contratto, tutte le informazioni prescritte dal Codice del Consumo, tra cui quella concernente la
“Variazione dei prezzi e delle condizioni generali”, quanto poi nella comunicazione riepilogativa dell’offerta
attivata, inviata all’utente a mezzo e-mail del 31 maggio 2021 e depositata nel fascicolo SMA14/702688/2024,
si legge: «a partire dal 1 luglio il prezzo della tua offerta con tutti i Pass di Now diventerà 19,99 euro al mese
finché non disdici». A tale proposito nel corso del procedimento l’operatore si è limitato a riferire di aver
agito conformemente alle condizioni generale del contratto informando l’utente della possibilità di recedere
dal servizio che avrebbe subito l’aumento. Tuttavia, la società non allegato documentazione a riprova di
detta previa informativa. Alla luce delle pattuizioni negoziali risultanti dalla documentazione al fascicolo, in
accoglimento alla richiesta dell’istante di cui al punto i., Sky Italia S.r.l., relativamente al rapporto dedotto
in controversia, è quindi tenuta ad addebitare il costo mensile di euro 19,99, conformemente all’obbligazione
assunta; inoltre, la Società è tenuta a restituire all’utente il maggiore importo addebitato in eccedenza ad euro
19,99 a far data dal mese di luglio 2024. Viceversa, non può trovare accoglimento alla richiesta dell’istante di
cui al punto ii., atteso che la tipologia di disservizio di cui l’utente si duole non è riconducibile ad alcuna delle
fattispecie di indennizzo di cui al Regolamento sugli indennizzi.