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Yoda

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vi giro una richiesta che ho ricevuto in MP da una ns. utente...timida :icon_redface:

situazione:
marito e moglie-inizio anni 80.
il marito ha un attività in proprio (traslochi) e prende in affitto un capannone.
la società locataria chiede e ottiene la firma della moglie sul contratto di locazione come fideiussore.
la moglie era ed è oggi casalinga.
4 anni fà la coppia si separa legalmente.
in corso la richiesta di divorzio.

1° domanda: è ancora valida legalmente la figura della moglie come garante fideiussore dopo la separazione legale?

2° domanda: dalla stesura della prima firma, non sono pervenute altre richieste di rinnovo della stessa,
anche se il contratto è stato rinnovato fino ad oggi ogni 4 anni.
la signora ha letto da qualche parte di una legge dove si dice che la firma
di fideiussione vada rinnovata ad ogni rinnovo/contratto/locazione.

3° domanda: ammesso che la signora non voglia più fare da fideiussore
che azioni deve intraprendere?

grazie in anticipo;)
 
1 - La validità della Fideiussione non dipende dal vincolo matrimoniale,in quanto è prestata come garanzia oggettiva,non personale.

2 - la sua durata è commisurata a quella della obbligazione principale(in questo caso il pagamento del canone di locazione)e si estingue insieme ad essa.
solitamente nei contratti è specificata "la vita" dell'obbligazione fideiussoria,spesso è previsto il RINNOVO TACITO contestuale al rinnovo dell'obbligazione di riferimento(cioè al rinnovo della locazione):"La fideiussione rimarrà ferma e valida in avvenire, senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del fideiussore"...solitamente vengono inserite clausole di questo genere.occorre vedere il contratto.
riguardo a questa legge citata dalla signora,effettuerò qualche ricerca,ma se lei ricordasse "da qualche parte" dove significa,sarebbe meglio;)
in ogni caso,non mi risulta:eusa_think:

3 - Lei non deve agire in giudizio,non ha senso attivarsi,ma semplicemente resistere in un eventuale giudizio promosso da chi ha interesse alla garanzia,opponendo in quella sede tutte le sue ragioni(decadenze,prescrizioni,obbligazione non rinnovata...)
ad ogni modo,se la fideiussione è a tempo indeterminato,può recedere in qualsiasi momento.
 
YODA ha scritto:
la signora ha letto da qualche parte di una legge dove si dice che la firma
di fideiussione vada rinnovata ad ogni rinnovo/contratto/locazione.
Credo proprio abbia letto bene;) ... da quanto mi risulta, non esistono fidejussioni a tempo indeterminato, ma hanno la stessa scadenza del contratto cui si riferiscono. E se il contratto viene rinnovato, anche la fidejussione lo deve essere.
Spesso, nei contratti di affitto il locatore si cautela dall'eventualità che l'inquilino non la rinnovi proprio inserendo una clausola di risoluzione del contratto in caso di mancato rinnovo della fidejussione stessa. Almeno io faccio così per un appartamento che ho affittato.
 
Ultima modifica:
Purtroppo(per chi le contrae)esistono addirittura delle Fideiussioni(dette "omnibus")con le quali ci si impegna a garantire qualsiasi debito futuro...
quelle a tempo indeterminato esistono(magari non le contrae quasi nessuno,ma è un altro discorso);)
 
SERGIOZIZZA ha scritto:
Purtroppo(per chi le contrae)esistono addirittura delle Fideiussioni(dette "omnibus")con le quali ci si impegna a garantire qualsiasi debito futuro...

Da come è posta la domanda ho paura che la fidejussione sia proprio "ominibus" (che sono quelle più bastarde che ti fanno firmare con il sorrisetto dicendoti "metta una firmina qui è solo una formalità:mad: )

per cui sarebbe interessante, non solo per la nostra amica, sapere come uscirne.
 
YODA ha scritto:
vi giro una richiesta che ho ricevuto in MP da una ns. utente...timida :icon_redface:

Conosco ben poco di Diritto di Famiglia a dire la verità, quindi mi astengo dalla risposta.

Tuttavia intervengo nel thread perchè mi fanno impazzire le donne timide :D
 
SERGIOZIZZA ha scritto:
Purtroppo(per chi le contrae)esistono addirittura delle Fideiussioni(dette "omnibus")con le quali ci si impegna a garantire qualsiasi debito futuro...
quelle a tempo indeterminato esistono(magari non le contrae quasi nessuno,ma è un altro discorso);)
Le fidejussioni omnibus sono state sostanzialmente abolite o, comunque radicalmente modificate, dall' art. 11 della L. 154/92 ( quella sulla cosiddetta "trasparenza bancaria" ) che ha modificato l'art. 1938 c.c., prevedendo, per l’ipotesi in cui la garanzia venga prestata per un’obbligazione futura, l’espressa indicazione “dell’importo massimo garantito” al fine di rendere certa l’entità della garanzia fideiussoria.
 
roddy ha scritto:
Le fidejussioni omnibus sono state sostanzialmente abolite o, comunque radicalmente modificate, dall' art. 11 della L. 154/92 ( quella sulla cosiddetta "trasparenza bancaria" ) che ha modificato l'art. 1938 c.c., prevedendo, per l’ipotesi in cui la garanzia venga prestata per un’obbligazione futura, l’espressa indicazione “dell’importo massimo garantito” al fine di rendere certa l’entità della garanzia fideiussoria.

Solo l'entità o anche la durata?:eusa_think:
 
roddy ha scritto:
Le fidejussioni omnibus sono state sostanzialmente abolite o, comunque radicalmente modificate, dall' art. 11 della L. 154/92 ( quella sulla cosiddetta "trasparenza bancaria" ) che ha modificato l'art. 1938 c.c., prevedendo, per l’ipotesi in cui la garanzia venga prestata per un’obbligazione futura, l’espressa indicazione “dell’importo massimo garantito” al fine di rendere certa l’entità della garanzia fideiussoria.

A parte la considerazione che rimane comunque indeterminato l'elemento temporale(cioè il momento della nascita dell'obbligazione),e che entro il limite quantitativo il fideiussore non può sottarsi dal pagamento in garanzia(purchè non si raggiunga la soglia massima,può essere chiamato a rispondere anche di 100 debiti distinti),queste norme sono limitate agli enti creditizi e non riguardano i rapporti tra privati;)
 
SERGIOZIZZA ha scritto:
A parte la considerazione che rimane comunque indeterminato l'elemento temporale(cioè il momento della nascita dell'obbligazione),e che entro il limite quantitativo il fideiussore non può sottarsi dal pagamento in garanzia(purchè non si raggiunga la soglia massima,può essere chiamato a rispondere anche di 100 debiti distinti),queste norme sono limitate agli enti creditizi e non riguardano i rapporti tra privati;)
Hai ragione, però se non era stata determinata una soglia massima quantitativa la fideiussione dovrebbe decadere. Garantendo un affitto, infatti, non si garantisce SOLO l'importo del canone, ma anche tutta una serie, teoricamente illimitata, di eventuali risarcimenti dovuti al proprietario, quali: danni all'immobile; danni a terzi nel corso della conduzione dell'immobile; eventuali spese legali cui il proprietario potrebbe incorrere per ottenere la restituzione forzata dell'immobile etc. etc.
Insomma, l'entità della copertura dei rischi è indeterminata e indeterminabile: per cui, se non viene espressamente indicato il limite quantitativo della copertura fideiussoria, a mio parere, questa decade.
P.S. La normativa della legge del 1992 si applica, è vero, alle banche, ma solo perché nei contenziosi bancari, antecedentemente a tale data si era sviluppata una giurisprudenza a favore delle banche stesse, in quanto l'eccezione dell'indeterminatezza della fideiussione era stata superata dai giudici con l'assunzione che i limiti della garanzia fossero implicitamente riconducibili alla normale attività bancaria precedente del debitore, in quanto la banca, essendo soggetta alle specifiche disposizioni che regolano l’esercizio dell’attività creditizia, non avrebbe potuto autorizzare operazioni che eccedessero tali limiti.
In sostanza, questa legge era stata fatta per regolamentare le fideiussioni bancarie perché qui la giurisprudenza aveva riconosciuto come regolari le fideiussioni omnibus indeterminate: nelle transazioni tra privati non ne era stata riconosciuta l'esigenza dandosi per scontato che in questo caso, le fideiussioni indeterminate, comunque, non fossero lecite.
Preciso meglio che la mia osservazione si riferiva UNICAMENTE alla questione delle fideiussioni omnibus: di norma quelle che vengono firmate, come tu stesso hai riconosciuto, sono ben delimitate nell'entità ( ma anche nella durata... ): se questo fosse il caso dell'amica di Yoda, tutto ciò che ho scritto, pertanto, non è, ovviamente, valido.
 
grazie delle info ragazzi.

aggiungo solo che mi ha fatto queste domande solo xchè dall'inizio
del contratto non ha mai ricevuto richieste di rifirmare lo stesso.
il mese scorso per la prima volta ha ricevuto una lettera nel quale gli facevano presente che l'ex marito tardava a versare la rata.
la stessa è stata poi versata, ma ovviamente lei si è allarmata.
per ora ha mandato due raccomandate una alla proprietà e una alla società che cura la riscossione affitto informandoli che data la nuova situazione
intende recedere dalla figura di fideiussore sottoscritta per quel contratto.

vediamo come rispondono.
 
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