Quindi la normativa "anti-selva" per le antenne è andata definitivamente a farsi friggere? Che fosse diritto (più o meno applicabile) installare un proprio impianto per ricevere ciò che l'impianto comune non riceve (tipo un satellite diverso etc.) era chiaro, quello che volevo dire è che un impianto per il dtt c'è già, e come dice gherardo sarebbe cosa buona e giusta far funzionare quello prima di fare un doppione.
Che poi tra norma e realtà ci stia di mezzo il mare e alla fine si sia comunque costretti a far da se non metto in dubbio... io comunque dovendo solo cambiare un'antenna (se è proprio così) tenterei di offrire l'intervento all'assemblea, in genere quando non c'è da pagare è più facile che siano tutti d'accordo.
questa la normativa vigente, a seguito della legge di "riforma del condominio"
Art. 1122 bis codice civile
Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
E' consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.
Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell'articolo 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
L'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale deve essere consentito ove necessario per la progettazione e per l'esecuzione delle opere. non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative.