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Il Garante stesso dice che non il registro non funziona ed andrebbe abolito
Da questo punto di vista, si apprezza sicuramente l’opzione, adottata da alcune proposte di legge (AC 579, AC 2040 e AC 2045), del passaggio dall’attuale regime dell’opt-out a quello dell’opt in (vigente in Italia fino al 2010), che subordina l’ammissibilità delle chiamate promozionali alla previa acquisizione del consenso, anche attraverso l’iscrizione in un apposito “registro delle autorizzazioni” (in luogo, appunto, dell’attuale e speculare registro delle opposizioni). Benché certamente preferibile rispetto al sistema attuale, quello proposto sconterebbe tuttavia alcuni limiti intrinseci legati, da un lato, ai requisiti del consenso – la cui specificità e natura informata, soprattutto, difetterebbe rispetto a un assenso “omnibus” quale quello del registro - e, dall’altro, alla concorrenza di eventuali consensi specificamente acquisiti da singoli titolari, anche rispetto a soggetti non iscritti nel registro medesimo.
Parrebbe, quindi, preferibile il ripristino di un sistema di opt-in “puro”, basato unicamente sulla raccolta di consensi idonei da parte dei singoli titolari, con la concorrente riduzione degli oneri derivante dalla dismissione, senza sostituzione, del registro vigente, rivelatosi comunque poco efficace.
Da questo punto di vista, si apprezza sicuramente l’opzione, adottata da alcune proposte di legge (AC 579, AC 2040 e AC 2045), del passaggio dall’attuale regime dell’opt-out a quello dell’opt in (vigente in Italia fino al 2010), che subordina l’ammissibilità delle chiamate promozionali alla previa acquisizione del consenso, anche attraverso l’iscrizione in un apposito “registro delle autorizzazioni” (in luogo, appunto, dell’attuale e speculare registro delle opposizioni). Benché certamente preferibile rispetto al sistema attuale, quello proposto sconterebbe tuttavia alcuni limiti intrinseci legati, da un lato, ai requisiti del consenso – la cui specificità e natura informata, soprattutto, difetterebbe rispetto a un assenso “omnibus” quale quello del registro - e, dall’altro, alla concorrenza di eventuali consensi specificamente acquisiti da singoli titolari, anche rispetto a soggetti non iscritti nel registro medesimo.
Parrebbe, quindi, preferibile il ripristino di un sistema di opt-in “puro”, basato unicamente sulla raccolta di consensi idonei da parte dei singoli titolari, con la concorrente riduzione degli oneri derivante dalla dismissione, senza sostituzione, del registro vigente, rivelatosi comunque poco efficace.