shanco
Digital-Forum Junior
Ciao,
sono cliente Sky da più di tre anni... A Novembre mi scadeva il contratto,e per telefono mi è stato rinnovato,a delle condizioni economiche che mi stavano bene...
La sorpresa è arrivata dopo la prima fattura,o meglio me ne sono accorto più in là,e cioè che la durata era di due anni e non di uno solo come in precedenza...
Questo senza darmi il benchè minimo avviso...Ho scritto più volte,mi hanno richiamato dapprima dicendomi di sistemare la cosa,poi invece per dirmi che non ne potevano far nulla...
Ora però lo sconto che usufruisco ha la durata di un anno,quindi vorrà dire che alla scadenza di questo pagherò per intero immagino...
Ma come può uno difendersi da queste operazioni di malafede?
Grazie in anticipo...

EDIT: Ho trovato questi due articoli del Codice del Consumo che sono stati palesemente ignorati in alcuni punti...
sono cliente Sky da più di tre anni... A Novembre mi scadeva il contratto,e per telefono mi è stato rinnovato,a delle condizioni economiche che mi stavano bene...
La sorpresa è arrivata dopo la prima fattura,o meglio me ne sono accorto più in là,e cioè che la durata era di due anni e non di uno solo come in precedenza...

Questo senza darmi il benchè minimo avviso...Ho scritto più volte,mi hanno richiamato dapprima dicendomi di sistemare la cosa,poi invece per dirmi che non ne potevano far nulla...

Ora però lo sconto che usufruisco ha la durata di un anno,quindi vorrà dire che alla scadenza di questo pagherò per intero immagino...
Ma come può uno difendersi da queste operazioni di malafede?
Grazie in anticipo...
EDIT: Ho trovato questi due articoli del Codice del Consumo che sono stati palesemente ignorati in alcuni punti...
Art. 52.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Art. 53.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all'articolo 65, comma 3;
b) l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami.
Ultima modifica: