sr_sky ha scritto:1) devono sussistere entrambe le condizioni. Non a caso, come tu stesso hai notato e fatto notare, c'è una "e", e non una "o".
Per fortuna non è così visto che comunque le Condizioni Generali all'art. 11bis recitano:freddy18 ha scritto:Grazie sr sky, cmq vuol dire in certo senso che le cose sono peggiorate dopo il provvedimento dell’authority perché ora devono sussistere entrambe le condizioni previste dal sito di sky per non versare i costi dell’operatore, ...
"I Costi dell’Operatore non saranno richiesti da SKY qualora la comunicazione di recesso dell’Abbonato, effettuata nel rispetto delle modalità e dei termini indicati all’art. 11.1, abbia efficacia al termine di ciascuna annualità."
Visto che è questo il documento principe che regola i nostri contratti, la cui modifica deve essere comunque comunicata per iscritto affinché abbia efficacia, allora è ancora valida la regola che chi recede a fine anno contrattuale non paga alcun costo
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