Condominio: può opporsi alla fibra?
Gli interventi necessari per predisporre l’impianto che consente il
funzionamento della fibra ottica per
navigare in Internet ad alta velocità possono essere particolarmente invasivi, in quanto presuppongono l’installazione di speciali dispositivi non solo all’esterno delle abitazioni ma anche al loro interno.
Per quanto riguarda il condominio, la fibra presuppone che ci sia un locale comune (ad esempio, una sala al pianterreno) in cui realizzare l’infrastruttura fisica di cui parla la legge, la quale poi si dirama fino a raggiungere i singoli appartamenti.
Il
condominio può opporsi alla fibra, cioè ai lavori necessari per installarla? Si ritiene che l’amministratore possa vietare l’accesso agli operatori di rete per l’installazione di sistemi ad alta velocità solamente per
gravi motivi, e cioè se:
- l’edificio non è idoneo a ospitare elementi di reti ad alta velocità, ad esempio perché fatiscente oppure perché non è possibile eseguire lavori senza rovinarne l’importanza architettonica o storica;
- non c’è spazio sufficiente;
- i lavori comporterebbero un rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, nonché per l’integrità e la sicurezza delle reti e delle infrastrutture critiche nazionali;
- c’è rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;
- sussiste la possibilità di mezzi alternativi di accesso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità, a condizioni più favorevoli.
In ogni altro caso, il condominio ha l’
obbligo di concedere l’accesso agli operatori di rete per l’installazione di sistemi Internet ad alta velocità.
Fibra: può chiederla il singolo condomino?
Mettiamo il caso che il condominio si opponga ai lavori necessari ad installare, all’interno dell’edificio, l’infrastruttura necessaria per la fibra ottica.
Se l’assemblea dovesse esprimersi negativamente, il singolo condomino dovrà rinunciare alla fibra oppure potrà chiedere che venga installata solamente nella propria abitazione?
La legge
[2] afferma che, in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori hanno il
diritto di far terminare la propria rete nell’immobile dell’utente, purché provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi.
Ciò significa che il singolo condomino che desidera beneficiare della fibra ottica può procedere anche
senza il consenso dell’assemblea, a patto che i lavori di installazione non pregiudichino le proprietà altrui o le parti comuni. È sempre consigliabile, ad ogni modo, darne preventivo avviso all’amministratore.
La legge stabilisce peraltro che i lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica a banda ultra larga, volte a portare la rete sino all’immobile del singolo utente, sono equiparati ai
lavori di manutenzione straordinaria urgente, che pertanto l’amministratore può fare senza il consenso assembleare, salvo riferirne il prima possibile.
Insomma: secondo la legge, i lavori necessari ad installare gli impianti che occorrono per la fibra ottica nei singoli appartamenti non necessitano della previa autorizzazione assembleare.