Burchio ha scritto:
per queste cose dovrebbero vigilare le nostre amate aziende di tutela del consumatore...
la cosa strana è che penso si basi sul fatto che l'attivazione e li'stallazione non si pagano...xò xkè se disdico dopo 365 giorni...non li pago se invece voglio disdire il 366 giorno scattano?...
Su questo hai ragione Burchio...ma leggi questa parte della legge Bersani:ù
I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e
di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del
contraente di recedere dal contratto o di ((trasferire le utenze))
presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non
giustificati
e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e
non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta
giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta'
degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i
rapporti contrattuali gia' stipulati alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro i successivi sessanta giorni.
Risulta chiaro che non possono prevedere recessi con anticipi superiori ai 30 gg...ma dove parla dei costi dell'operatore non si deduce chiaramente che i vari operatori (tra cui anche Sky) non potrebbero applicarli anche nell'ipotesi in cui si recede a scadenza naturale.
Parla genericamente che non possono applicare "costi non giustificati" ma qualora gli operatori (in questo caso sky) li giustificassero in teoria potrebbero richiederli anche in caso di recesso a scadenza naturale.
Quindi possiamo in un certo senso ritenerci fortunati che ad esempio sky non applica costi dell'operatore a scadenza naturale dell'abbonamento.
Questo perche' in certi punti la legge e' fatta male...per eliminare dubbi essa non avrebbe dovuto contenere per nulla la dicitura "costi dell'operatore".
Senza la loro previsione nessuno avrebbe avuto adito di trovarsi in una situazione di legittimità.