Gli articoli sarebbero questi:
Articolo 1
1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.
1. Per "evento di particolare rilevanza per la società" si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:
a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;
b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;
c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;
d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia;
Articolo 2
1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana "in esclusiva" e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:
a) le Olimpiadi estive ed invernali;
b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;
c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;
d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;
e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;
f) il Giro d'Italia;
g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;
h) il Festival della musica italiana di Sanremo.
2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.
3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:
a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;
c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.
4. Per gli eventi di cui al precedente comma 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.
5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.