Fossa
Digital-Forum Silver Master
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un po' OT ma vediamo... (scusa Andremales...
)
la truffa non richiede solo il profitto (del truffatore) ma anche il danno (ingiusto) della parte lesa, e qui Sky o NDS non hanno nessun danno perché incassano regolarmente il corrispettivo dell'abbonamento e del servizio, per cui niente truffa
quanto alla "galassia di reati similari" se ti riferisci alla legislazione speciale sul diritto d'autore, premesso che non c'è alcuna decriptazione illegale, faccio fatica a vedere una violazione dei vari 171 bis - ter ecc., visto che le norme (e i precedenti) hanno finora ritenuto sanzionabile penalmente solo la "diffusione al pubblico" (171 ter lett. e), ovviamente il "fine di lucro" è sempre richiesto
se l'attività è organizzata professionalmente allora il discorso può cambiare perché in questo caso l'attività può essere ritenuta tale da comportare effettivamente una "diffusione al pubblico senza accordo con il distributore", però la parte lesa non sarebbe Sky... (v. sotto)
il problema in realtà c'è, anche penale volendo, ma non certo in Italia, semmai in Svizzera ove i concorrenti di Sky (ci sono decine di operatori pay tv via cavo) potrebbero certamente agire contro il Bernasconi, così come Sky in Italia a suo tempo ha agito contro quelli che rivendevano professionalmente gli abbo di Albaniasat e contro Coolstreaming e Calciolibero, con casi peraltro molto diversi tra loro, molto controversi dal punto di vista penalistico e non ancora risolti definitivamente
ok, ora torniamo IT, semmai si può aprire un 3d specifico

lasciamo stare chi si muove o meno, ragioniamo sulla teoria e sulle configurabilità astrattesemolato ha scritto:Il Rossi, se cede a terzi per lucro e dimostrata la conoscenza del fine della cessione, rischierebbe l'incriminazione per truffa ai danni di Sky e dei detentori dei diritti di trasmissione criptata, o in subordine tutta la galassia di reati similari. Certo, se il Rossi ha 1 contratto intestato e ceduto, la vedo dura che un PM si muova. Ma supponendo un Rossi con 5-10 contratti intestati e tutti ceduti per lucro, potrebbe accadere. Se fossero di più...
la truffa non richiede solo il profitto (del truffatore) ma anche il danno (ingiusto) della parte lesa, e qui Sky o NDS non hanno nessun danno perché incassano regolarmente il corrispettivo dell'abbonamento e del servizio, per cui niente truffa
quanto alla "galassia di reati similari" se ti riferisci alla legislazione speciale sul diritto d'autore, premesso che non c'è alcuna decriptazione illegale, faccio fatica a vedere una violazione dei vari 171 bis - ter ecc., visto che le norme (e i precedenti) hanno finora ritenuto sanzionabile penalmente solo la "diffusione al pubblico" (171 ter lett. e), ovviamente il "fine di lucro" è sempre richiesto
se l'attività è organizzata professionalmente allora il discorso può cambiare perché in questo caso l'attività può essere ritenuta tale da comportare effettivamente una "diffusione al pubblico senza accordo con il distributore", però la parte lesa non sarebbe Sky... (v. sotto)
guarda non è molto difficile, si usano indirizzi italiani e tutto diventa semplicesemolato ha scritto:Da valutare poi il rapporto fra X e la Bernasconi. Se X è persona giuridica, vedo due problemi. Il primo, che organizzare un traffico verso l'estero di servizi nati come usufruibili sul territorio italiano riporta a quanto sopra. Il secondo, che fiscalmente c'è qualcosa che non quadra (a istinto, perché qui è labirinto nel quale si orienta una scelta élite), e anche lì l'ipotesi di rilevanza penale mi parrebbe tutt'altro che campata per aria. Qui c'è molta più nebulosità, perché non scherzo, davvero ignoro come i contratti passino il confine, e preferisco ignorare alla grande.![]()
il problema in realtà c'è, anche penale volendo, ma non certo in Italia, semmai in Svizzera ove i concorrenti di Sky (ci sono decine di operatori pay tv via cavo) potrebbero certamente agire contro il Bernasconi, così come Sky in Italia a suo tempo ha agito contro quelli che rivendevano professionalmente gli abbo di Albaniasat e contro Coolstreaming e Calciolibero, con casi peraltro molto diversi tra loro, molto controversi dal punto di vista penalistico e non ancora risolti definitivamente
in ogni caso tutte pratiche vietate dal contratto, su questo non c'è dubbio, però il penale è più difficile da ravvisaresemolato ha scritto:Ti ricordo che esiste un supporto fisico che il cliente ha dovere di conservare e utilizzare personalmente, e la cessione volontaria del quale già pone il cliente in situazione di svantaggio, perché vietata per contratto.
ok, ora torniamo IT, semmai si può aprire un 3d specifico