Nel riepilogo dell'offerta sottoscritta (un documento contenente i dati dell'offerta, i dati dell'utente, l'autorizzazione per l'addebito RID, i termini e le condizioni di fornitura, etc.), per la precisione nei "DATI OFFERTA" è chiaramente evidenziato il logo "HD" quale parte integrante o "pacchetto" compreso nell'offerta (non è alla voce "Opzioni").
Procedendo di seguito al documento di una ventina di pagine in tutto, si trova, nelle
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO MEDIASET PREMIUM EASY PAY, precisamente all'
art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO comma 1, (copio ed incollo):
2.1 Il Servizio, a seconda del/i Pacchetto/i scelto/i al momento della Richiesta di Fornitura del Servizio, è trasmesso in tecnica digitale terrestre sulle frequenze televisive di rete, che costituiscono i multiplex nella disponibilità di Elettronica Industriale S.p.A., società appartenente al Gruppo Mediaset, e sulle frequenze che costituiscono i multiplex nella disponibilità di “società terze”, che pertanto aderiscono, per quanto di propria competenza, alle presenti Condizioni Generali. - omissis -....
Questo vale nei "termini e condizioni di fornitura" aggiornati al 19-04-2016, così come in quelli aggiornati al 23-05-2018, ed in quelli intermedi (è sufficiente verificare sul proprio riepilogo contrattuale): ovviamente per ciascuno valgono i termini in vigore al momento della sottoscrizione (o della eventuale variazione contrattuale, richiesta e sottoscritta dall'utente), dato che ogni variazione deve essere comunicata per iscritto ed accettata da entrambe le parti.
Ovviamente il contratto, nei suoi termini e condizioni, non è il solo vincolo che le due parti sono tenute a rispettare, in quanto entrambe sono tenute a rispettare innanzittutto il codice civile (e ricordo a TUTTI che la sottoscrizione di patti contrari alla legge è SEMPRE e comunque NULLA), e nel caso di operatori di TLC, anche il Codice per le Comunicazioni Elettroniche, nonchè le delibere di indirizzo e di diffida emanate di volta in volta dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
Dal sito AGCOM:
https://www.agcom.it/pillole-informative
alla voce "Modifiche contrattuali", copio ed incollo:
Modifiche alle condizioni contrattuali
"
L'articolo 70, comma 4, del Codice delle Comunicazioni elettroniche - approvato con decreto legislativo n. 259/2003 e modificato dal decreto legislativo n. 70/2012- consente agli operatori di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali sotto il profilo, tecnico, giuridico o economico.
Gli utenti devono però essere informati e messi in grado di valutare la convenienza di proseguire o meno il rapporto contrattuale. Per questo motivo, il Codice pone in capo agli operatori l'obbligo di informare gli utenti, almeno 30 giorni prima che le modifiche abbiano efficacia, congruo preavviso, comunicando, altresì, la possibilità di recedere dal contratto senza costi qualora non si trovasse convenienza nelle nuove condizioni.
In questa ultima eventualità, gli utenti, entro 30 giorni dall'avviso ricevuto, dovranno comunicare all'operatore la volontà di non aderire alle modifiche proposte utilizzando le forme previste nel contratto per la comunicazione di recesso.
Trattandosi di recesso indotto da una scelta dell'operatore e non da una libera decisione dell'utente, il recesso avverrà senza addebito dei relativi costi. Un costo potrebbe essere sostenuto nel caso in cui insieme al servizio l'utente abbia ricevuto un apparato il cui pagamento è ancora in corso (per esempio, un cellulare che sta pagando a rate), tuttavia l'importo richiesto dovrà essere strettamente limitato al valore residuo dell'apparato."
Non vale, quindi, nel caso di modifiche unilaterali del contratto poste in essere dal fornitore del servizio, quanto normalmente previsto alla voce "Costi di recesso", in tema di penali, costi e restituzioni di sconti promozionali.
A tale proposito la stessa AGCOM ha emanato svariate e successive delibere (vincolanti per TUTTI, quindi anche per Mediaset Premium), in cui ribadisce e precisa dettagliatamente che nel caso di modifica unilaterale, questa deve essere comnuicata con congruo anticipo (30gg.) e deve essere concesso il recesso totalmente gratuito.
Riguardo al caso specifico si può fare riferimento anche a quanto accaduto a SKY Italia srl, che è stata oggetto di una diffida da parte di AGCOM
(Delibera n. 376/17/CONS, emessa proprio a seguito delle segnalazioni degli utenti, tramite il famoso modello D) riguardante proprio la completezza di informazione fornita ai propri utenti in occasione di una modifica contrattuale avvenuta lo scorso 1 Ottobre 2017; è IMPORTANTE notare che, in quel caso (la nota fatturazione a 28 giorni, poi dichiarata a sua volta illegittima),
SKY Italia srl, come si legge in alto a pagina 4 della delibera citata
"peraltro, non applicherà alcun costo di disattivazione in caso di esercizio del diritto di recesso e non sarà neanche applicato il costo per il recupero del decoder pari a euro 11,53 – né verrà richiesta la restituzione di eventuali sconti beneficiati in caso di recesso anticipato da offerte/promozioni in corso a cui il cliente aveva precedentemente aderito", ciononostante AGCOM ha ritenuto che, pur avendo SKY comunicato la variazione contrattuale con un preavviso di oltre 30 giorni, e pur avendo concesso agli utenti il recesso totalmente gratuito, tuttavia non fosse ancora sufficiente il livello di consapevolezza dell'utente SKY verso quella modifica contrattuale unilaterale
https://www.agcom.it/documentazione...8828&_101_INSTANCE_2fsZcpGr12AO_type=document
Nel caso dei canali HD su DTT (che, come descritto chiaramente e senza equivoci possibili, nei "termini e condizioni di fornitura") risulta IL CANALE DI TRASMISSIONE dei contenuti previsti dall'Offerta Mediaset Premium (tutti gli altri canali di fruizione sono quindi accessori), Mediaset Premium non ha dato alcun preavviso di almeno 30gg. dall'efficacia della modifica dell'offerta (scattata il 1 Giugno 2018), comunicandola via e-mail meno di 24 ore prima di tale efficacia, il 31 Maggio 2018, precludendo in tal modo il libero e consapevole esercizio del diritto di recesso GRATUITO, per lo stesso congruo periodo di 30 giorni antecedenti il 1 Giugno.
Per questo motivo Mediaset Premium risulta già dallo scorso 1 Giugno INADEMPIENTE verso TUTTI i suoi utenti (nessuno escluso).
Ti è abbastanza utile?